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Interpello

Risposta n. 8 del 18/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene che i prodotti rientrino nel punto 80) della Tabella A, Parte III, del d.P.R. 633/1972 e che le vendite debbano scontare l’IVA al 10%.

Aliquota IVA ridotta 10% per integratori alimentari venduti in Italia da società UE

Il quesito

La società chiede quale aliquota IVA applicare in Italia alle cessioni di integratori alimentari e preparati in polvere/capsule venduti a privati consumatori oltre la soglia di vendita a distanza, dopo identificazione diretta ai fini IVA ex art. 35-ter del d.P.R. 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%: i prodotti sono classificati dall’Agenzia delle Dogane nella voce NC 2106 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove), richiamata dal punto 80) della Tabella A, Parte III, con conseguente assoggettamento al 10% delle cessioni.

Aliquota IVA ridotta per integratori alimentari e preparati alimentari

L’interpello riguarda la corretta aliquota IVA applicabile in Italia a una serie di prodotti venduti da una società stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea, operante tramite e-commerce verso consumatori privati italiani. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a verificare se tali beni rientrino tra quelli agevolati con IVA al 10% ai sensi del punto 80) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Fattispecie e contesto operativo

La società istante ha superato la soglia di euro 35.000 nelle vendite a distanza verso persone fisiche non soggetti passivi d’imposta in Italia. Per regolarizzare la propria posizione fiscale e adempiere agli obblighi connessi alle operazioni, ha presentato la documentazione per l’identificazione diretta ai fini IVA ex art. 35-ter del d.P.R. 633/1972.

I prodotti oggetto del quesito sono integratori alimentari e preparati a base di ingredienti di origine naturale e superfood, commercializzati principalmente online. In particolare, tra i prodotti descritti figurano:

  • XC: preparato in polvere composto da diversi ingredienti naturali, da unire a olio vegetale e latte parzialmente scremato per ottenere un sostitutivo del pasto;
  • XA: integratore alimentare in capsule con estratti vegetali, da assumere con acqua.

La società precisa di aver richiesto un accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto indicato dalla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, punto 9, per ottenere la corretta classificazione doganale dei prodotti.

Quesito del contribuente

La società chiede quale aliquota IVA debba applicare alle cessioni dei prodotti in questione effettuate nel territorio italiano, considerando la loro natura di integratori alimentari/preparati alimentari e la classificazione doganale attribuita.

Soluzione interpretativa proposta dalla società

L’istante sostiene che i prodotti debbano essere ricondotti al punto 80) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama la propria precedente prassi in materia di integratori alimentari, in particolare le risoluzioni:

  • 31 ottobre 2005, n. 153/E;
  • 10 luglio 2008, n. 290/E;
  • 14 ottobre 2008, n. 383/E.

In tali documenti, sulla base dei pareri dell’Agenzia delle Dogane, gli integratori erano stati classificati nella voce 21.06 della nomenclatura doganale come “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA del 10% in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, Parte III.

Classificazione doganale dei prodotti

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto dei propri laboratori chimici e applicando le Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, ha classificato i prodotti “XC”, “XB” e “XA” nel Capitolo 21 della Tariffa Doganale, voce 21.06, sottovoce 210690 “altre”.

A sostegno della classificazione, vengono richiamate le Note Esplicative del Sistema Armonizzato, secondo cui nella voce 21.06 rientrano:

  • le preparazioni destinate all’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano sia dopo trattamento, come cottura, dissoluzione o ebollizione in acqua o latte;
  • le preparazioni composte interamente o parzialmente da sostanze alimentari, impiegate nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano.

Le Note richiamano inoltre espressamente le preparazioni spesso denominate complementi alimentari, a base di estratti di piante, concentrati di frutta, miele, fruttosio e simili, addizionate di vitamine o di minime quantità di composti di ferro, normalmente presentate come prodotti destinati a mantenere l’organismo in buona salute.

Per il prodotto “XA”, l’Agenzia evidenzia anche la rilevanza delle Note Esplicative alla Nomenclatura Combinata e della sentenza della Corte di giustizia UE nelle cause riunite C-410/08 a C-412/08, c.d. “Swiss Caps”, che ha riconosciuto come classificabili nella voce 21.06 determinate preparazioni alimentari presentate in capsule.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base della classificazione doganale in voce NC 2106, l’Agenzia osserva che tale voce corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata dal punto 80) della Tabella A, Parte III, del d.P.R. 633/1972, come già chiarito nella risoluzione n. 383/E del 2008.

Ne consegue che i prodotti in esame rientrano tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, e dunque le relative cessioni sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 10%.

Conclusione operativa

L’Agenzia delle Entrate conclude che, per i prodotti descritti nell’interpello, la cessione in Italia deve essere assoggettata all’IVA nella misura del 10%, in coerenza con la classificazione doganale attribuita dall’Agenzia delle Dogane e con il richiamo del punto 80) della Tabella A, Parte III, del d.P.R. 633/1972.

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