Risposta n. 4 del 11/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene che la contribuente non possa applicare l’art. 188-bis TUIR perché non risulta che fosse precedentemente residente a Campione d’Italia; pertanto si applicano le regole ordinarie dell’art. 58 D.P.R. 600/1973 e il domicilio fiscale coincide con il comune italiano in cui è stato prodotto il reddito più elevato.
Individuazione del domicilio fiscale per una contribuente residente in Svizzera e iscritta all’AIRE di Campione d’Italia
Il quesito
La contribuente chiede se, essendo residente nel Canton Ticino e iscritta all’AIRE di Campione d’Italia, il proprio domicilio fiscale debba essere considerato Campione d’Italia ai sensi dell’art. 188-bis TUIR, oppure se sia corretto il domicilio fiscale indicato nella Certificazione Unica 2018 nel comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che la CU 2018 ha correttamente indicato il comune in cui è ubicata la sede legale dell’ente erogante il reddito più elevato come domicilio fiscale; non è corretta, invece, l’indicazione del comune di Campione d’Italia nel modello 730/2018.
Individuazione del domicilio fiscale per contribuente residente in Svizzera iscritta all’AIRE di Campione d’Italia
L’interpello riguarda la corretta individuazione del domicilio fiscale di una cittadina italiana residente nel Canton Ticino e iscritta all’AIRE del comune di Campione d’Italia. Il tema è rilevante perché da tale qualificazione dipende l’applicazione o meno del regime speciale previsto per i soggetti collegati a Campione d’Italia.
Fattispecie rappresentata
La contribuente espone di essere residente in Svizzera, nel Canton Ticino, e iscritta all’AIRE presso il comune di Campione d’Italia. Chiede se, analogamente a quanto avveniva per il coniuge deceduto, il proprio domicilio fiscale debba essere considerato Campione d’Italia ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 3, del TUIR, oppure se sia corretta l’indicazione convenzionale del comune di […] riportata nella Certificazione Unica 2018 relativa ai redditi 2017.
Quesito del contribuente
Il quesito sostanziale è se la contribuente possa essere considerata rientrante nel regime speciale previsto per Campione d’Italia, con conseguente domicilio fiscale nel medesimo comune, oppure se debba applicarsi la disciplina ordinaria e quindi il domicilio fiscale debba essere individuato nel comune italiano in cui è stato prodotto il reddito, o il reddito più elevato.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 2 del TUIR, che disciplina la soggettività passiva e i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche, includendo l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, nonché la presunzione di residenza per taluni cittadini italiani trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto ministeriale.
Richiama inoltre l’articolo 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui:
- le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune della propria iscrizione anagrafica;
- le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito, ovvero, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
Infine, viene esaminato l’articolo 188-bis del TUIR, relativo ai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia. La norma prevede, tra l’altro, che:
- i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune, entro il limite complessivo di 200.000 franchi, siano computati in euro con cambio ridotto forfetariamente del 30 per cento;
- i soggetti interessati assolvano il debito d’imposta in euro;
- sono considerati iscritti nei registri anagrafici di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune, già residenti a Campione d’Italia, iscritte all’AIRE del comune e residenti nel Canton Ticino;
- i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui all’articolo concorrono al reddito complessivo solo per l’importo eccedente 6.700 euro.
Soluzione interpretativa e presupposti per il regime di Campione d’Italia
Secondo l’Agenzia, per applicare le regole speciali di tassazione previste dall’articolo 188-bis TUIR è necessario che il soggetto sia alternativamente:
- iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia; oppure
- iscritto all’AIRE del comune di Campione d’Italia e residente nel Canton Ticino, purché già residente in precedenza a Campione d’Italia e ivi domiciliato fiscalmente.
Sulla base dei dati disponibili, la contribuente risulta cittadina italiana residente nel Canton Ticino e iscritta all’AIRE del comune di Campione d’Italia dal […], proveniente dall’AIRE del comune di […]. Tuttavia, non risulta che fosse residente a Campione d’Italia prima della predetta iscrizione. La mancanza di tale requisito impedisce l’accesso al regime speciale dell’articolo 188-bis TUIR.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Poiché la contribuente non può beneficiare della disciplina speciale di Campione d’Italia, l’Agenzia afferma che deve applicarsi la tassazione ordinaria e il domicilio fiscale va individuato secondo l’articolo 58 del D.P.R. n. 600 del 1973 nel comune italiano dove è prodotto il reddito o, se vi sono più redditi, nel comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato.
Nel caso concreto, dal modello 730/2018 relativo ai redditi 2017 risulta che la contribuente ha percepito redditi dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente e assimilati, questi ultimi essendo i più elevati. Di conseguenza, la Certificazione Unica 2018 ha correttamente indicato quale domicilio fiscale il comune di […], ossia il comune in cui è ubicata la sede legale dell’ente erogante il reddito più elevato, in linea con la risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.
L’Agenzia conclude quindi che non è corretta l’indicazione del domicilio fiscale nel modello 730/2018 nel quale era riportato il comune di […].
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che l’iscrizione all’AIRE di Campione d’Italia e la residenza nel Canton Ticino, da sole, non sono sufficienti per applicare il regime speciale di cui all’articolo 188-bis TUIR. È necessario il requisito aggiuntivo della precedente residenza a Campione d’Italia con relativo domicilio fiscale nel medesimo comune.
In assenza di tale presupposto, per la contribuente resta fermo il criterio ordinario del domicilio fiscale nel comune italiano di produzione del reddito più elevato.
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