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Interpello

Risposta n. 7 del 16/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di poter continuare a emettere una fattura non elettronica preceduta da scontrino, annotandola nel registro dei corrispettivi con la dicitura "fattura emessa da numero a numero", per evitare duplicazioni dell’IVA sulla medesima vendita.

Fatture precedute da scontrino e obbligo di fatturazione elettronica

Il quesito

L’istante chiede se la fattura richiesta dal cliente dopo l’emissione dello scontrino, la c.d. "fattura con scontrino", debba essere necessariamente emessa in formato elettronico alla luce dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972 e dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che, salvo ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019 la c.d. "fattura con scontrino" non può essere emessa in forma analogica e deve quindi essere elettronica. Le regole previgenti sulla fatturazione e i chiarimenti di prassi restano applicabili in quanto compatibili con la nuova disciplina.

Fatture precedute da scontrino e fatturazione elettronica

L’interpello riguarda il trattamento della c.d. "fattura con scontrino", cioè della fattura emessa a richiesta del cliente in relazione a un’operazione già certificata con scontrino fiscale. Il tema viene affrontato nel contesto dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

Fattispecie e contesto

L’istante, verosimilmente operante nel commercio al minuto o in attività assimilate, chiede chiarimenti sulla forma della fattura richiesta dal cliente dopo l’emissione dello scontrino. Il dubbio nasce dal coordinamento tra:

  • l’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che esonera dall’emissione della fattura salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
  • la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha previsto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se la fattura richiesta dal cliente, successiva allo scontrino, debba necessariamente essere elettronica. In sostanza domanda se la tradizionale "fattura con scontrino" possa continuare a essere emessa in forma analogica anche dopo l’avvio dell’obbligo generalizzato di e-fattura.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante sostiene di non essere obbligato a emettere fattura elettronica. Richiama, a sostegno, la prassi secondo cui la "fattura con scontrino" non elettronica può essere annotata nel registro dei corrispettivi con la dicitura "fattura emessa da numero a numero". Secondo il contribuente, tale soluzione eviterebbe anche una duplicazione dell’IVA sulla stessa vendita, certificata sia da scontrino sia da fattura.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, che prevede per i commercianti al minuto e soggetti assimilati l’assenza dell’obbligo di fattura se non richiesta dal cliente nei termini di legge.

Richiama poi l’articolo 1, comma 1, del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, secondo cui i corrispettivi soggetti a certificazione fiscale possono essere documentati, in assenza di fattura, mediante:

  • ricevuta fiscale;
  • scontrino fiscale.

Viene inoltre citato l’articolo 3, comma 3, del DPR n. 696/1996, che consente allo scontrino e alla ricevuta fiscale di fungere da documenti idonei ai fini dell’osservanza dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del DPR n. 633/1972.

Sul piano di prassi, l’Agenzia richiama la circolare ministeriale n. 97 del 4 aprile 1997, che ha chiarito due principi rilevanti:

  • la fattura svolge funzione sostitutiva dello scontrino o della ricevuta fiscale solo se è emessa contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione;
  • per la fatturazione differita, lo scontrino o la ricevuta fiscali possono essere integrati e i corrispettivi relativi vanno scorporati dal totale giornaliero o tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, così da escluderli dalle liquidazioni periodiche, poiché confluiranno nelle liquidazioni delle fatture differite.

L’Agenzia osserva inoltre che tali chiarimenti non risultano superati dalla legge n. 205/2017, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. In continuità con precedenti arresti di prassi, la fattura elettronica non viene considerata una categoria sostanzialmente nuova o diversa dalla fattura ordinaria, ma una sua modalità di emissione. Per questo motivo restano applicabili, nei limiti di compatibilità, le regole generali e i relativi chiarimenti precedenti.

Vengono infine richiamate le specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, che prevedono, nelle fatture elettroniche precedute da scontrino, l’utilizzo del blocco informativo "AltriDatiGestionali" con dati identificativi dello scontrino, ad esempio l’identificativo alfanumerico.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma che, salvo le ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019 la c.d. "fattura con scontrino" non può più essere emessa in forma analogica. La documentazione dell’operazione deve quindi avvenire in formato elettronico, secondo le regole della fatturazione elettronica introdotte dalla legge n. 205/2017 e dalle relative specifiche tecniche.

Parere conclusivo dell’Agenzia

Il parere dell’Agenzia è quindi negativo rispetto alla tesi del contribuente: la possibilità di mantenere una fattura non elettronica preceduta da scontrino non è riconosciuta, se non nei casi in cui operi un espresso esonero dagli obblighi di e-fattura. Rimane ferma, invece, la validità dei principi già affermati in passato in tema di rapporto tra fattura, scontrino e registrazione dei corrispettivi, purché compatibili con il nuovo regime elettronico.

Indicazioni operative

In termini operativi, per le operazioni soggette a fatturazione richiesta dal cliente:

  • la fattura deve essere elettronica, dal 1° gennaio 2019, salvo esoneri;
  • le informazioni dello scontrino possono essere riportate nella fattura elettronica secondo le specifiche tecniche, tramite il blocco "AltriDatiGestionali";
  • restano fermi i principi sulla funzione sostitutiva della fattura e sulle modalità di tenuta dei corrispettivi già chiariti dalla prassi, nei limiti di compatibilità con il nuovo sistema.

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