Risposta n. 9 del 22/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCertificazione dei corrispettivi per diversi canali di vendita e utilizzo dei registratori telematici
Il quesito
La società chiede come certificare i corrispettivi per punti vendita senza registratori di cassa fiscalizzati, vending machine, apparecchiature informatiche non presidiate e vendite a distanza, valutando anche se sia possibile l’esonero o l’applicazione delle sanzioni esimenti in caso di trasmissione tardiva o con conservazione elettronica dei dati.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene legittimo: usare un server di consolidamento collegato a un Server-RT per i punti vendita X; memorizzare e conservare elettronicamente i corrispettivi per Y senza sanzioni ex art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997; assimilare Z alle vendite a distanza e quindi esentarle dalla certificazione; considerare non soggette a certificazione anche le vendite a distanza call-center/e-commerce ai sensi del DPR 696/1996 e del DPR 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che dal 1° gennaio 2019 la certificazione dei corrispettivi segue le regole ordinarie della memorizzazione e trasmissione telematica o, nei casi previsti, dell’uso di registratori telematici. Esclude l’applicabilità dell’esimente sanzionatoria dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997 per l’omesso o tardivo invio dei dati; qualifica le macchine Z come vending machine e non come vendite a distanza; per le vendite a distanza vere e proprie ribadisce l’esonero dagli obblighi di certificazione, fermo l’obbligo di annotazione nel registro IVA.
Certificazione dei corrispettivi nei diversi canali di vendita
L’interpello riguarda una società che gestisce più canali di vendita e che, alla luce della disciplina sui corrispettivi telematici, chiede di verificare la correttezza dei comportamenti che intende adottare per ciascuno di essi. Il tema centrale è il coordinamento tra vecchio sistema di trasmissione dei corrispettivi per la grande distribuzione, registratori telematici, vending machine e vendite a distanza.
Fattispecie rappresentata
La società istante dichiara di inviare attualmente i dati dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tramite punti vendita privi di registratori di cassa "fiscalizzati". I punti vendita utilizzano personal computer collegati a un sistema gestionale centrale, con server ubicato presso una server farm; anche le vending machine inviano i dati al medesimo server.
I canali di vendita descritti sono quattro:
- X: vendita diretta al pubblico, certificata con fattura su richiesta del cliente; per i corrispettivi, cessata la possibilità di invio ex legge n. 311/2004, la società intende esercitare l’opzione prevista dall’articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- Y: vending machine non presidiate, abilitate esclusivamente a pagamenti con strumenti tracciabili (carte di credito/debito);
- Z: apparecchiature informatiche senza presidio fisso, installate presso punti vendita non di proprietà della società, dove il cliente ordina e paga solo con moneta elettronica, mentre la consegna avviene in modo non automatizzato da parte dell’operatore;
- vendita a distanza: tramite call-center ed e-commerce.
Quesito del contribuente
L’istante chiede di valutare se, per i diversi canali, siano corretti i seguenti comportamenti:
- per X, installare un server di consolidamento in ciascun punto vendita, collegato con protocollo sicuro a un Server-RT, in grado di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, senza sanzioni per l’avvio della trasmissione dopo il 1° gennaio 2019 grazie all’articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997;
- per Y, memorizzare i corrispettivi nel registro dei corrispettivi e conservare elettronicamente i flussi, ritenendo non applicabili le sanzioni in virtù dell’articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997;
- per Z, considerare tali vendite assimilabili alle vendite a distanza e quindi esenti dall’obbligo di certificazione;
- per le vendite a distanza, ritenere che call-center ed e-commerce siano esclusi dagli obblighi di certificazione in base all’articolo 2, comma 1, lettera oo), del d.P.R. 696/1996 e all’articolo 22, comma 1, punto 1), lettera 6-ter), del d.P.R. 633/1972.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo a partire dall’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311/2004, abrogati dall’articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015. Tali disposizioni consentivano alle imprese della grande distribuzione di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri distintamente per punto vendita.
Dopo l’abrogazione, l’articolo 1, comma 909, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che l’opzione già esercitata entro il 31 dicembre 2016 restava valida fino al 31 dicembre 2018. Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e quelli ad essi equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico devono certificare i corrispettivi:
- mediante fattura, se richiesta dal cliente, con obbligo verso i soggetti passivi d’imposta;
- oppure ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Per il 2019, la certificazione telematica era prevista:
- in via volontaria, con opzione entro il 31 dicembre 2018;
- obbligatoriamente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- obbligatoriamente dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del d.P.R. 633/1972;
- obbligatoriamente per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 127/2015.
L’Agenzia richiama inoltre:
- l’articolo 2, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 127/2015, che impone strumenti tecnologici capaci di garantire inalterabilità e sicurezza dei dati e demanda a un provvedimento direttoriale la definizione delle regole tecniche;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, che definisce i “Registratori Telematici” e le modalità di memorizzazione e trasmissione;
- le specifiche tecniche, che ammettono, per esercizi con almeno tre punti cassa per punto vendita e a determinate condizioni, un unico "punto di raccolta" costituito da un Server-RT collegato ai punti cassa;
- la nota del 3 agosto 2017, che descrive le condizioni di sicurezza per la trasmissione tra punti cassa, server di consolidamento e Server-RT.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che:
- per X, sia corretto usare un server di consolidamento per punto vendita collegato a un Server-RT, con conservazione elettronica dei dati e alimentazione del registro dei corrispettivi, ritenendo non applicabili le sanzioni per il ritardo nell’avvio della trasmissione in virtù dell’articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997;
- per Y, la memorizzazione nel registro dei corrispettivi e la conservazione elettronica dei flussi, trattandosi di pagamenti tracciabili, escludano le sanzioni di cui al medesimo articolo 6, comma 5-bis;
- per Z, le apparecchiature non sarebbero veri distributori automatici perché il bene non viene rilasciato dal macchinario, per cui le vendite andrebbero assimilate a vendite a distanza ed esentate dalla certificazione;
- per le vendite a distanza, call-center ed e-commerce sarebbero esentati dagli obblighi di certificazione per effetto dell’articolo 2, comma 1, lettera oo), del d.P.R. 696/1996 e dell’articolo 22, comma 1, punto 1), lettera 6-ter), del d.P.R. 633/1972.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia respinge parzialmente la ricostruzione del contribuente e chiarisce anzitutto che il quadro tecnico-normativo sui registratori telematici richiede che ciascun punto vendita disponga di un proprio Server-RT; questo può essere collocato anche in un locale centralizzato, purché sia garantita la possibilità di accesso da parte degli utenti autorizzati e siano assicurati adeguati livelli di sicurezza.
L’Agenzia precisa che:
- la trasmissione dei dati deve avvenire quotidianamente secondo le specifiche tecniche;
- è esclusa la legittimità di soluzioni che non rispettino l’invio giornaliero, anche se i dati sono conservati in modo immodificabile;
- la violazione dell’obbligo di memorizzazione/trasmissione integra un illecito autonomo sanzionato dall’articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127/2015;
- non è applicabile l’esimente di cui all’articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997, perché l’omesso tempestivo invio ostacola i controlli fiscali e il corretto svolgimento di ulteriori adempimenti, come le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Quanto al canale Y, il chiarimento è esteso anche ai distributori automatici: la disciplina sui corrispettivi telematici e la relativa sanzione valgono anche per l’invio dei dati relativo ai vending machine.
Qualificazione delle macchine Z
L’Agenzia afferma che le apparecchiature descritte sub Z vanno considerate vending machine anche sotto il profilo fiscale, poiché, secondo le caratteristiche tecniche rilevanti, il distributore automatico comprende qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga direttamente o indirettamente prodotti e servizi. Ciò vale anche quando la consegna del bene avvenga in modo non automatizzato ma contestualmente alla cessione e al pagamento.
Di conseguenza:
- le macchine Z non possono essere assimilate a vendite a distanza;
- restano soggette alla disciplina dei distributori automatici, con i relativi adempimenti di censimento e gestione secondo il provvedimento del 30 marzo 2017 e successive modifiche.
Vendite a distanza
Per le vendite a distanza vere e proprie, ossia le operazioni concluse senza presenza fisica e simultanea delle parti mediante mezzi di comunicazione a distanza, l’Agenzia conferma che, se non si tratta di cessioni da o verso soggetti comunitari, esse restano esentate dagli obblighi di certificazione.
In tale ambito, l’Agenzia ribadisce che:
- il commercio elettronico indiretto, in cui la transazione avviene online ma la merce è consegnata fisicamente a domicilio, è assimilato alle vendite per corrispondenza;
- per tali operazioni non sussiste l’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale, né quello di certificazione con strumenti fiscali tradizionali;
- i corrispettivi devono comunque essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. 633/1972, con la tenuta anche del registro di cui all’articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.
Conclusioni operative
L’interpello porta quindi a queste conclusioni operative:
- per i punti vendita X, la certificazione dei corrispettivi deve avvenire secondo il sistema dei registratori telematici, nel rispetto delle specifiche tecniche; non è riconosciuta l’esimente sanzionatoria invocata per il ritardo nell’invio dei dati;
- per Y, l’invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici è obbligatorio e la mancata o tardiva trasmissione è sanzionabile;
- per Z, le apparecchiature sono fiscalmente qualificabili come vending machine, non come vendite a distanza;
- per le vendite a distanza in senso proprio, permane l’esonero dagli obblighi di certificazione, fermo l’obbligo di annotazione nei registri IVA previsti dalla normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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