Risposta n. 6 del 11/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene detraibile l’IVA all’importazione ai sensi degli artt. 1, 19 e 67 del d.P.R. 633/1972, perché i pallets sono strumentali e vi sarebbe un nesso immediato e diretto con l’attività d’impresa; richiama inoltre la disciplina unionale, la normativa doganale e la prassi che escluderebbero che la proprietà del bene sia requisito essenziale per la detrazione.
Detrazione dell’IVA assolta all’importazione di pallets concessi in noleggio
Il quesito
La società interpellante chiede se possa detrarre l’IVA pagata in dogana per l’importazione in Italia di pallets di proprietà di una società belga del gruppo, quando tali beni sono utilizzati nell’attività di sub-noleggio e di servizi connessi.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia riconosce il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione, a condizione che la società sia l’importatore dei pallets e che l’importazione sia oggettivamente e direttamente connessa all’attività di sub-noleggio svolta, incidendo sul prezzo dei servizi resi ai clienti. Richiama i principi unionali sul nesso diretto e immediato tra operazioni a monte e attività imponibile a valle.
Detrazione dell’IVA all’importazione dei pallets concessi in noleggio
L’interpello riguarda il trattamento IVA dell’importazione in Italia di pallets utilizzati in un modello di business di "pallets pooling". La questione centrale è se la società italiana del gruppo, pur non essendo proprietaria dei pallets, possa detrarre l’IVA assolta in dogana quando i beni sono importati da Paesi extra-UE e impiegati nell’attività di sub-noleggio.
Fattispecie rappresentata
La società interpellante, appartenente al gruppo BETA, opera nel noleggio di pallets nel mercato italiano e internazionale. Il sistema descritto si fonda su tre elementi essenziali:
- i pallets restano di proprietà della società belga GAMMA, anch’essa del gruppo;
- i clienti pagano un canone che comprende trasporto, raccolta presso i retailer e riparazione dei normali segni di usura;
- i clienti non sono vincolati né a una quantità minima di pallets né a un periodo minimo di noleggio.
Per il mercato italiano, il flusso operativo è articolato come segue:
- GAMMA acquista i pallets dal produttore; se i beni provengono da Paesi extra-UE, la società interpellante provvede all’importazione ai fini IVA e doganali in Italia;
- GAMMA concede i pallets in noleggio alla società interpellante;
- la società interpellante sub-noleggia i pallets ai clienti, addebitando il corrispettivo per l’uso e per i servizi connessi;
- in caso di re-immissione in Italia di pallets usati, una società del gruppo presente all’estero cura ritiro, controllo, ispezione ed eventuale riparazione, riaddebitando i relativi costi alla società interpellante in base a un accordo intercompany.
La società precisa inoltre che:
- i pallets sono fungibili e privi di misure identificative;
- per quelli provenienti da Paesi extra-UE e reimmessi nel circuito italiano, l’importazione avverrebbe a titolo definitivo e non temporaneo;
- i sistemi elettronici del gruppo consentono la rilevazione e il monitoraggio dei pallets e la fatturazione corretta in base ai quantitativi e ai periodi di utilizzo.
Quesito del contribuente
La società chiede se, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, possa detrarre l’IVA assolta in dogana per l’introduzione nel territorio italiano dei pallets di proprietà della società belga GAMMA, provenienti da Paesi extra-UE.
Soluzione interpretativa proposta
La società ritiene di poter esercitare il diritto di detrazione sulla base del combinato disposto degli artt. 1, 19 e 67 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l’importazione dei pallets sarebbe direttamente collegata all’attività d’impresa svolta.
A sostegno della propria tesi richiama la direttiva IVA 2006/112/CE, in particolare:
- l’art. 168, lett. e), che riconosce il diritto a detrazione dell’IVA dovuta o assolta per i beni importati, se impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta;
- l’art. 178, lett. e), che richiede il possesso di un documento comprovante l’importazione che indichi il soggetto come destinatario o importatore.
La società richiama anche la disciplina doganale, sostenendo che:
- l’art. 38 del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede il pagamento dell’IVA da parte del proprietario della merce e, solidalmente, di chi importi la merce per suo conto;
- la dichiarazione doganale può essere presentata da chi sia in grado di presentare la merce e la documentazione necessaria.
Secondo la società, dunque, non sarebbe necessaria la proprietà del bene per ottenere la detrazione, essendo sufficiente il nesso immediato e diretto tra il bene importato e l’attività economica. Vengono inoltre richiamate le risoluzioni n. 96/E del 2007 e n. 346/E del 2008 e la sentenza della Cassazione n. 7016 del 2001.
Normativa e principi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama anzitutto:
- l’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, che consente la detrazione dell’imposta assolta o dovuta in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione;
- l’art. 67 del d.P.R. n. 633 del 1972, che individua le operazioni qualificabili come importazioni e disciplina l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’IVA in dogana.
Richiama poi il diritto unionale:
- l’art. 168, lett. e), della direttiva IVA, che riconosce il diritto a detrazione dell’IVA dovuta o assolta per beni importati;
- l’art. 201 della direttiva IVA, secondo cui all’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro di importazione.
L’Agenzia richiama inoltre il codice doganale dell’Unione, evidenziando che:
- la dichiarazione in dogana può essere presentata da qualsiasi persona in grado di fornire le informazioni necessarie e di presentare le merci;
- l’obbligazione doganale all’importazione sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione;
- il dichiarante è debitore e, in caso di rappresentanza indiretta, lo è anche la persona per conto della quale la dichiarazione è fatta.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Nel valutare il caso concreto, l’Agenzia richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto a detrazione, secondo cui è necessario un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. In assenza di tale nesso specifico, il diritto può comunque spettare se i costi rientrano tra le spese generali del soggetto passivo e sono parte del prezzo dei beni o servizi forniti.
L’Agenzia ricorda anche che la Corte di giustizia ha escluso la detrazione dell’IVA all’importazione per il trasportatore che non sia né importatore né proprietario delle merci, poiché il valore dei beni trasportati non incide sui prezzi del servizio di trasporto.
Applicando tali principi al caso in esame, l’Agenzia rileva che la società interpellante dichiara di agire direttamente quale importatore dei pallets. In tale presupposto, il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione sussiste se l’importazione è in nesso diretto e immediato con l’attività di sub-noleggio svolta dalla società.
L’Agenzia afferma quindi che il diritto alla detrazione spetta perché i pallets sono beni indispensabili all’attività esercitata e l’importazione è compiuta in stretta connessione con le finalità economiche perseguite. Il diritto è però riconosciuto nel presupposto che le spese di importazione incidano sul prezzo dei servizi resi dalla società ai clienti in forza del sub-noleggio.
Conclusioni operative
L’interpello si conclude con il riconoscimento della detraibilità dell’IVA assolta all’importazione dei pallets, purché:
- la società interpellante operi come importatore;
- i pallets siano oggettivamente strumentali all’attività di sub-noleggio;
- vi sia un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni imponibili a valle;
- i costi di importazione influenzino il prezzo dei servizi resi ai clienti.
In sintesi, la proprietà dei pallets non è considerata requisito decisivo per la detrazione; ciò che rileva è la funzione economica dell’importazione nell’attività imponibile della società e il collegamento oggettivo tra il bene importato e i corrispettivi fatturati ai clienti.
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