Cassazione Penale, Sentenza n. 28504/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione proposto dall'imputato contro la conferma di condanna per il delitto di riciclaggio (indicato in sentenza come art. 648-bis c.p.). Il ricorrente deduceva quattro motivi principali: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte d'appello risposto alle contestazioni sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione perché la Corte non avrebbe considerato la normativa e le prassi bancarie sull'apertura del conto via webcam e non avrebbe eseguito accertamenti scientifici sull'identità del soggetto che ha aperto il conto e sugli indirizzi email; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione per la mancata verifica dell'effettivo prelievo dal conto a lui intestato; 4) violazione di legge in relazione agli articoli del codice di procedura penale (art. 192 c.p.p., art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.) perché la Corte di merito avrebbe valutato in maniera parcellizzata gli elementi indiziari senza confrontarli con elementi probatori contrari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda sul principio secondo cui le deduzioni presentate erano, in larga parte, una mera rivalutazione fattuale delle prove già esaminate dai giudici di merito e non contestazioni di illegittimità tali da integrare vizio di motivazione manifestamente carente. La Corte ha ritenuto che vi fosse una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza d'appello) con un apparato motivazionale unitario e logico: apertura del conto online con invio di documenti dell'imputato senza denuncia di furto/smarrimento, consegna materiale della carta bancomat alla famiglia Morra-Leporanico, utilizzo immediato dei fondi con prelievi e bonifici e conoscenza del PIN da parte del ricorrente. La Cassazione ha ulteriormente richiamato la giurisprudenza secondo cui il delitto di riciclaggio si integra anche con condotte frammentarie volte a ostacolare o rendere più difficoltoso l'accertamento della provenienza illecita del denaro e che l'idoneità dissimulatoria va valutata ex ante.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
delitto di cui all'art. 648 bis c.p.
Norma sul riciclaggio: la Corte ha ritenuto integrato il reato anche quando il conto è messo a disposizione per ricevere e consentire l'incasso di proventi illeciti; è sufficiente l'idoneità ex ante delle operazioni a ostacolare l'identificazione della provenienza
art. 640-ter c.p.
consumazione del delitto di cui all'art. 640 ter c.p.
Richiamata come reato presupposto (truffa informatica) posto in essere da altro soggetto; la provenienza del denaro è collegata a tale reato
art. 606 lett. e) c.p.p.
carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.)
Norma che consente la censura per motivazione carente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà una diversa rilettura dei fatti non ammissibile in cassazione
art. 606 lett. b) c.p.p.
violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.)
Richiamata in relazione ad accuse di violazione di legge processuale nella valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze
art. 192 c.p.p.
in relazione all'art. 192 c.p.p.
Norma sulla valutazione degli elementi indiziari e probatori; il ricorrente denunciava valutazione parcellizzata degli indizi, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero operato una valutazione unitaria e logica
art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.
in relazione all'art. 546, co. 1, lett. e) c.p.p.
Richiamata in rapporto alle modalità di motivazione della sentenza di appello e all'allegata violazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata
art. 533 comma 1 c.p.p.
regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha confermato che la condanna è legittima se le alternative costituiscono eventualità remote prive di riscontro probatorio concreto
art. 49 cod. pen.
salva l'ipotesi estrema di cui all'art. 49 cod. pen.
Richiamata per escludere che la mancata idoneità effettiva delle operazioni a dissimulare sia sempre esimente; l'idoneità va valutata ex ante
art. 8 legge 20 febbraio 2006, n. 46
a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006
Citata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e all'ampliamento degli atti processuali richiamabili per valutare la completezza motivazionale
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare le risultanze probatorie e non basta proporre una diversa, pur plausibile, lettura dei fatti per fondare la cassazione
- In reati basati su evidenze indiziarie (es. riciclaggio) è decisiva la valutazione unitaria e logica degli elementi: pluralità di collegamenti e coerenza temporale fra accreditamenti, consegna della carta e prelievi possono integrare l'elemento soggettivo
- L'apertura di conti online con procedure di identificazione via webcam/selfie non è di per sé insufficiente a escludere l'identificazione, salvo che la difesa produca elementi concreti che dimostrino alterazione, accesso da terzi o smarrimento dei documenti
- Per contrastare efficacemente accuse di riciclaggio è utile proporre e documentare alternative plausibili e verificabili (es. prove tecniche sull'account, headers delle email, acquisizione di dati bancari e CCTV, testimonianze che attestino la consegna della carta da parte di terzi), nonché richiedere accertamenti scientifici specifici
- Le censure sulla motivazione devono dimostrare una manifesta carenza logica 'ictu oculi'; rilievi meramente critici o che sollecitano una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili in cassazione
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