Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3696/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto registro ufficiale U. -OMISSIS- del 26/05/2025, adottato dall'Ufficio scolastico Regionale per la Campania, nella parte in cui ha riconosciuto soltanto in parte l'erogazione dei contributi spettanti alla ricorrente secondo il fabbisogno scolastico e l'effettivo funzionamento delle proprie scuole; -di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l'accertamento - del diritto della società ricorrente alla modifica delle convenzioni stipulate con la Scuola Primaria -OMISSIS- (c.m.-OMISSIS-), sita in -OMISSIS- alla -OMISSIS- e con la Scuola Primaria -OMISSIS- (c.m. -OMISSIS-), sita in -OMISSIS- (-OMISSIS-) alla -OMISSIS-, con conseguente incremento delle ore di sostegno e successiva liquidazione delle somme da riconoscersi secondo il fabbisogno scolastico e l'effettivo funzionamento delle scuole come da P.E.I. presentato dalla -OMISSIS- s.r.l. per l'a.s. 2024/2025 rispetto alle somme riconosciute in convenzione dall'USR Campania

Giustizia amministrativa202503842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale che aveva modificato le convenzioni riconoscendo contributi per le ore di sostegno inferiori al fabbisogno risultante dai PEI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente gestore scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la modifica solo parziale delle convenzioni relative a due scuole primarie paritarie, lamentando che il contributo riconosciuto dall'amministrazione coprisse soltanto 78 ore settimanali di sostegno per una scuola e 90 per l'altra, a fronte di un fabbisogno risultante dai Piani Educativi Individualizzati pari, rispettivamente, a 144 e 168 ore settimanali. È stato dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di trasparenza e mancata applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori. La ricorrente ha inoltre rappresentato il mancato riscontro all'istanza di riesame e all'istanza di accesso agli atti, ma la decisione si è concentrata sulla legittimità della determinazione di modifica della convenzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato, nella parte di interesse, l'atto impugnato. Ha ritenuto che la controversia riguardasse l'esercizio del potere di adeguare una convenzione scolastica in relazione al fabbisogno di ore di sostegno, non una pretesa a un finanziamento pubblico generalizzato. La previsione convenzionale di modifica non attribuisce all'amministrazione una facoltà libera e insindacabile, ma un potere discrezionale soggetto agli ordinari obblighi di istruttoria, motivazione, ragionevolezza e sindacabilità giurisdizionale. A fronte dei PEI e della documentazione relativa agli alunni disabili e al fabbisogno orario, l'amministrazione non aveva svolto adeguati approfondimenti né aveva spiegato le ragioni della significativa decurtazione delle ore riconosciute. Ne è derivata la violazione dell'obbligo di motivazione e il difetto di istruttoria, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi secondo criteri trasparenti e motivati. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La modifica della convenzione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, soprattutto quando l'amministrazione si discosta dal fabbisogno documentato nei PEI.

  • art. 3 d.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23

    La disciplina regolamentare delle convenzioni con le scuole primarie paritarie costituisce la base normativa del potere di modifica della convenzione e non consente un esercizio libero o insindacabile.

  • art. 1-bis, comma 6, d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27

    Costituisce la fonte legislativa del regolamento sulle convenzioni con le scuole primarie paritarie.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR richiama il precedente conforme del Consiglio di Stato quale elemento della motivazione della decisione.

Massime di principio

  • Il potere dell'amministrazione scolastica di modificare una convenzione con una scuola paritaria in relazione ai contributi per le ore di sostegno non è una facoltà libera e insindacabile, ma un potere discrezionale soggetto agli obblighi di istruttoria, motivazione, ragionevolezza e trasparenza.
  • Quando l'ente gestore documenta mediante i Piani Educativi Individualizzati il fabbisogno di ore di sostegno degli alunni con disabilità, l'amministrazione deve esaminare effettivamente tale documentazione e motivare specificamente le eventuali riduzioni del monte ore riconosciuto.
  • La determinazione dei contributi per il sostegno scolastico deve conformarsi al dovere pubblico di garantire l'assistenza e l'integrazione degli alunni con disabilità anche nelle scuole paritarie convenzionate.
  • L'annullamento di una determinazione priva di adeguata istruttoria e motivazione comporta l'obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi, applicando criteri trasparenti e rendendo esplicite le ragioni della nuova decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.