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Ordinanza

Ordinanza n. 4623/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 29.09.2025 emesso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza inerente il concorso per l'assunzione di 4617 Agenti di P.S. indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il 22.04.2025 e di ogni altro atto conseguente e/o presupposto a quello impugnato nonché per il riconoscimento della idoneità rispetto ai requisiti psico-fisici e la condanna della parte resistente ad ammettere definitivamente il ricorrente alle successive prove/fasi del concorso di cui è causa, ad inserire definitivamente il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso, ad ammettere definitivamente il ricorrente al corso di formazione previsto dal bando di concorso e ad ogni successiva fase di formazione e/o di immissione a ruolo e/o di lavoro e/o dichiarare definitivamente il ricorrente vincitore di concorso il tutto, laddove fosse necessario per l'accoglimento del ricorso, con richiesta di sollevare questione di legittimità Costituzionale della norma di cui al D.Lgs. 95/2017 art 3 c. 7 quinques per violazione dei principi Costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 comma 1 , art. 3 comma 2 ed art. 21 della Costituzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/01/2026: - del Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 19.12.2025 e pubblicato in pari data sul sito web dedicato al concorso, di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi Agenti della Polizia di Stato - successivamente ampliato -, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22.04.2025, pubblicato sul portale unico del reclutamento inPA, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui possano ledere gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202515300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici recante l'esclusione dal concorso per la presenza di un tatuaggio, nonché la graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 29 settembre 2025 con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha accertato la sua non idoneità ai requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso per l'assunzione di 4617 agenti di Polizia di Stato, chiedendo il riconoscimento dell'idoneità, l'ammissione alle successive fasi concorsuali e al corso di formazione, nonché l'inserimento nella graduatoria e la dichiarazione di vincitore. Ha inoltre chiesto, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all'art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. 95/2017, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 Cost. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori. Nel corso del giudizio cautelare ha chiesto un termine per proporre querela di falso contro un documento prodotto dall'Amministrazione, costituito dalla fotografia del tatuaggio che avrebbe determinato l'esclusione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto che la decisione cautelare non potesse prescindere dalla fotografia del tatuaggio prodotta dall'Amministrazione, contestata dal ricorrente mediante richiesta di termine per proporre querela di falso. Ha quindi assegnato il termine del 30 giugno 2026 per la proposizione della querela di falso, rinviando all'art. 77, comma 3, c.p.a. per il deposito della prova dell'avvenuta proposizione. Ha fissato la successiva camera di consiglio al 6 novembre 2026, per verificare se la querela sia stata proposta e valutare l'eventuale sospensione del giudizio. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per il deposito in giudizio della prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e per la valutazione dell'eventuale sospensione del giudizio.

  • art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. 95/2017

    La norma è indicata dal ricorrente quale possibile oggetto di questione di legittimità costituzionale, ma il TAR non decide la questione in questa ordinanza.

  • artt. 2, 3 e 21 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della prospettata questione di legittimità costituzionale, non esaminata nella presente ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la base del disposto oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare dipende dall'autenticità di un documento prodotto in giudizio e la parte ne contesta formalmente la genuinità chiedendo di proporre querela di falso, il giudice può assegnare un termine per la proposizione della querela e rinviare l'esame della domanda cautelare alla verifica dell'avvenuto adempimento.
  • La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso deve essere depositata nel giudizio amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 77, comma 3, c.p.a.; il giudice può successivamente valutare la sospensione del processo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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