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Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Carugate (MI) recante data 12 novembre 2025 e sottoscritto e trasmesso in data 13 novembre 2025, dispositivo della Comunicazione irricevibilità - Pratica n. -OMISSIS-/2025; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di irricevibilità relativa a una pratica edilizia e, secondo la motivazione cautelare, ordine di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il privato ha impugnato il provvedimento del Comune di Carugate del 12 novembre 2025, sottoscritto e trasmesso il 13 novembre 2025, recante la Comunicazione di irricevibilità della pratica n. -OMISSIS-/2025, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Ha inoltre proposto domanda cautelare incidentale di sospensione. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso; dalla motivazione dell'ordinanza emerge tuttavia che la controversia è collegata anche a un ordine di demolizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti profili di complessità incompatibili con un'adeguata definizione della controversia nella sola sede cautelare e ha fissato l'udienza pubblica di merito per l'8 ottobre 2026. In via interinale ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione degli effetti dell'atto impugnato, al fine di preservare l'integrità della situazione di fatto fino alla decisione di merito. Il bilanciamento degli interessi ha evidenziato che il differimento dell'esecuzione dell'ordine di demolizione non sembrava arrecare pregiudizio all'interesse pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda incidentale di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la controversia presenta profili di complessità tali da non consentire un'adeguata definizione in sede cautelare, il giudice può limitarsi a una tutela interinale e fissare la trattazione della causa nel merito a un'udienza successiva.
  • La sospensione cautelare può essere concessa per preservare l'integrità della situazione di fatto fino alla decisione di merito, mediante bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quando il differimento dell'esecuzione dell'atto non appare pregiudizievole per l'interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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