Sentenza del 04/02/2019 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 175/2019 - RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Definitività per mancata opposizione - Prescrizione decennale - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il difetto di notifica di alcune cartelle e dell'avviso di intimazione, nonché la decadenza e la prescrizione dei crediti. L'agente della riscossione sosteneva invece la regolarità delle notifiche e, per alcune cartelle relative a tasse automobilistiche, eccepiva anche l'incompetenza territoriale della Commissione tributaria adita. La questione principale riguardava la durata della prescrizione dopo la definitività delle cartelle non impugnate: se dovesse applicarsi sempre il termine ordinario decennale oppure il termine proprio del tributo.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato entrambi gli appelli e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. È stata riconosciuta la validità delle notifiche delle cartelle esaminate, mentre è stata dichiarata maturata la prescrizione quinquennale per tre cartelle relative a tributi locali. La definitività della cartella non impugnata non comporta automaticamente la trasformazione del termine di prescrizione in decennale, poiché tale effetto opera solo in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato. Le spese di lite sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali e per la parziale soccombenza di entrambe le parti.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
La prescrizione decennale opera solo in caso di actio judicati.
Il termine decennale previsto per l'actio judicati si applica quando il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato. La semplice definitività amministrativa di una cartella non opposta non produce, di per sé, questo effetto.
Art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione è quinquennale in ordine ai tributi esigibili a scadenze ripetute.
Per i tributi locali periodici, soggetti a pagamenti ricorrenti, si applica il termine quinquennale di prescrizione, anche quando la relativa cartella non sia stata impugnata.
Art. 92 c.p.c.
Le spese sono state compensate per motivi straordinari ed eccezionali, individuati nei contrasti giurisprudenziali e nella parziale soccombenza reciproca.
Art. 335 c.p.c.
Gli appelli separatamente proposti sono stati riuniti perché riferiti alla medesima sentenza.
Art. 34 del d.lgs. 546/1992
La decisione è stata adottata secondo le formalità del processo tributario previste dalla norma.
Massime di principio
- La mancata opposizione di una cartella la rende definitiva, ma non la equipara automaticamente a una sentenza passata in giudicato ai fini dell'art. 2953 c.c.
- Per stabilire la prescrizione occorre individuare la natura del credito: ai tributi locali periodici si applica, in linea generale, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
- Per i tributi erariali, in assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine diverso, può applicarsi il termine ordinario decennale.
- Ogni atto validamente notificato e idoneo a richiedere il pagamento può interrompere la prescrizione; pertanto occorre verificare la sequenza completa degli atti e delle relative notifiche.
- La prescrizione deve essere valutata separatamente per ciascuna cartella e per ciascuna tipologia di credito, senza applicare automaticamente un unico termine a tutte le somme richieste.
- La definitività della cartella non sana eventuali vizi di notifica dell'atto né impedisce di contestare la prescrizione maturata successivamente.
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