Cassazione Penale, Ordinanza n. 34894/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea affermazione di responsabilità per difetto dell'elemento psicologico, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito fosse non corretta; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha denunciato il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che, sulla base di tali dichiarazioni, non vi fosse estorsione consumata ma al più tentata ai sensi dell'art. 56 c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta infondata, perché non evidenziava una palese difformità tra il contenuto della dichiarazione e l'interpretazione del giudice di merito e comunque contrastava con il principio secondo cui integra estorsione consumata la condotta che imponga alla vittima un rapporto negoziale patrimoniale o comunque condizioni contra ius, con ingiusto profitto implicito nella compressione dell'autonomia contrattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione delle prove e delle dichiarazioni già apprezzate concordemente dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato la credibilità della persona offesa e dei testimoni. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, chiarendo i limiti del travisamento della prova dichiarativa e richiamando la giurisprudenza secondo cui, quando l'agente imponga alla vittima un rapporto negoziale patrimoniale o condizioni contra ius, il delitto di estorsione è consumato e non tentato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
È richiamato per distinguere il delitto tentato dalla consumazione dell'estorsione; nel caso concreto la Corte esclude che la fattispecie fosse solo tentata.
art. 648 c.p.p.
Non citato.
art. 56 cod. pen.
Richiamato per la tesi difensiva sull'estorsione tentata, ritenuta però incompatibile con la ricostruzione dei fatti accertata in appello.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non illogica e da valutazione conforme delle prove.
- Il vizio di travisamento della prova dichiarativa ricorre solo quando sia dimostrata una palese e incontrovertibile difformità tra il significato intrinseco della dichiarazione resa e quello attribuito dal giudice; non è sufficiente contestare l'interpretazione o la lettura probatoria compiuta dal merito.
- Integra estorsione consumata, e non soltanto tentata, la condotta con cui l'agente imponga alla vittima di instaurare un rapporto negoziale patrimoniale o di accettare condizioni contra ius, poiché l'ingiusto profitto e l'altrui danno sono insiti nella compressione dell'autonomia contrattuale della persona offesa.
- L'assoluzione di eventuali concorrenti nel reato non esclude di per sé la responsabilità del singolo imputato, se la valutazione probatoria nei suoi confronti consente comunque di ritenere integrati tutti gli elementi costitutivi del fatto contestato.
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