Ordinanza n. 3538/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso il 17/06/2025 e notificato il 30/06/2025 dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendo anche misure cautelari. Il giudice ha ravvisato il fumus boni iuris, rilevando che la generica indicazione di precedenti rifiuti di visto per un non meglio specificato "rischio migratorio" non è, di per sé, ostativa all'accoglimento della nuova istanza, in assenza di elementi che consentano di riferire le ragioni dei precedenti dinieghi alla nuova domanda. È stato inoltre valorizzato il fatto che, nell'unico precedente ingresso in Italia, il ricorrente aveva rispettato l'autorizzazione ottenuta, rientrando tempestivamente nel Paese d'origine. Il giudice ha altresì ritenuto irrilevanti, ai fini cautelari, l'attuale sospensione del nulla osta e l'assenza di un'espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, considerato il collegamento tra il procedimento di rilascio del visto e quello relativo al nulla osta, nonché il fatto che l'attività dello Sportello Unico era già stata avviata e avrebbe potuto essere ulteriormente sollecitata nel riesame. È stato infine dedotto il periculum in mora, consistente nel pregiudizio derivante dal protrarsi del diniego sull'opportunità lavorativa del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di visto. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nell'insufficienza, allo stato, della generica motivazione fondata sui precedenti rifiuti per rischio migratorio, non specificamente collegati alla nuova istanza, e nell'irrilevanza cautelare della sospensione del nulla osta e della mancata conferma espressa dello Sportello Unico, anche in ragione del collegamento tra i procedimenti e del tempo trascorso. Il periculum in mora è stato riconosciuto nel rischio di perdita o compromissione dell'opportunità lavorativa. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo e la prosecuzione del giudizio è stata fissata all'udienza camerale del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base per la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora e per l'adozione dell'ordine di riesame.
art. 3 d.l. 145/2024
Richiamato con riferimento alla conferma del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione; il TAR ha ritenuto che la mancata conferma espressa non impedisse, in sede cautelare, il riesame dell'istanza di visto.
d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis
Richiamato unitamente all'art. 3 del d.l. 145/2024 in relazione alla conferma del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione.
Massime di principio
- Il generico richiamo a precedenti dinieghi di visto fondati su un non specificamente declinato "rischio migratorio" non costituisce, da solo, un elemento ostativo al rilascio di un nuovo visto, quando non siano indicati elementi concreti che colleghino le ragioni dei precedenti dinieghi alla nuova istanza.
- Nel valutare una nuova domanda di visto, il comportamento regolare tenuto dal richiedente in occasione di un precedente ingresso autorizzato, incluso il tempestivo rientro nel Paese d'origine, costituisce un elemento rilevante ai fini della verifica del rischio migratorio.
- La sospensione del nulla osta e l'assenza di un'espressa conferma dello Sportello Unico per l'immigrazione non impediscono necessariamente l'adozione di una misura cautelare di riesame del diniego di visto, quando il procedimento relativo al nulla osta sia già stato avviato, sussista un collegamento tra i procedimenti e l'inerzia possa essere stata influenzata dal diniego del visto.
- Il protrarsi del diniego di un visto per lavoro subordinato può integrare il periculum in mora quando sia idoneo a pregiudicare concretamente un'opportunità lavorativa; in tal caso il giudice può ordinare il riesame dell'istanza senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità del diniego.
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