Cassazione Penale, Sentenza n. 7250/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 06/07/2021 che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni, aveva confermato la responsabilità penale per una rapina commessa in concorso il 24/01/2009 e aveva riconosciuto l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, rideterminando la pena. Le censure della Vandale Rodriguez comprendevano: 1) mancato riconoscimento della prescrizione del reato; 2) illegittimità del valore probatorio di un riconoscimento fotografico effettuato senza preventiva descrizione; 3) vizio di motivazione e travisamento probatorio riguardo dichiarazioni in querela, riconoscimento fotografico e dibattimento; 4) contestazione di riferimenti di terzi a dichiarazioni rese dall'imputata in presenza di indizi di reità; 5) domande suggestive poste dal giudice; 6) illogicità e contraddittorietà sul riconoscimento fotografico; 7) mancata valutazione completa degli elementi dell'art.133 c.p. per la determinazione delle attenuanti; 8) rifiuto di assumere nuova prova. De Rosa ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio inflitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p. Motivi principali: 1) la doglianza sulla prescrizione è generica e infondata: il reato del 24/01/2009 era aggravato ai sensi dell'art. 628 comma 3 n.1 c.p., con conseguente termine prescrizionale ventennale non ancora decorso; 2) il riconoscimento fotografico non è stato determinante rispetto all'accurata descrizione e al successivo riconoscimento per comparazione in aula, al quale la Corte ha attribuito maggiore valore probatorio; 3) la Cassazione non può rimodulare la valutazione delle prove di merito quando la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; 4) le dichiarazioni del teste Aliprandi non hanno incidenza decisiva; 5) la censura sulle domande suggestive è aspecifica e il divieto di domande suggestive non opera nello stesso modo con riferimento al giudice che può interrogare per chiarire i fatti; 6) la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravanti è motivata in relazione alla violenza esercitata; 7) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è legittimo, essendo la rinnovazione un rimedio eccezionale. Quanto alla contestazione della determinazione della pena, la Corte ha ritenuto che la graduazione rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione sia congrua. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 157/2020
Richiama la disciplina procedurale sul trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; qui indicato solo quale regime processuale applicato al procedimento
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte lo applica per dichiarare i ricorsi manifestamente infondati o generici
art. 213 e art. 214 cod. proc. pen.
Norme relative al riconoscimento delle persone e alla prova per identificazione; la Corte valuta la congruità del percorso probatorio tra descrizione, foto e riconoscimento in aula
art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.
Aggravante nel reato di rapina che ha inciso sul termine prescrizionale (ventennale), motivo per cui la prescrizione non era maturata
art. 63 cod. proc. pen.
Regole sul divieto o limitazione dell'uso di dichiarazioni di imputati rese fuori dal dibattimento; qui richiamato nella contestazione sulle dichiarazioni riferite dal teste
art. 350 cod. proc. pen.
Sanziona le contraddizioni della testimonianza o della deposizione; richiamato ma la Corte ritiene irrilevante l'incidenza delle dichiarazioni contestate
art. 499 cod. proc. pen.
Disciplina l'esame del testimone e i limiti delle domande; la Corte ricorda che il giudice può porre domande ritenute utili salvo quelle atte a incidere sulla sincerità della risposta
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Principi guida per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento delle circostanze
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In cassazione occorre rispettare i limiti dell'art. 606 c.p.p.: i motivi devono essere specifici e non meramente una nuova valutazione dei fatti; censure generiche o richieste di rivalutare le prove di merito sono inammissibili.
- La prescrizione va valutata considerando eventuali aggravanti che allungano il termine prescrizionale; una doglianza generica sulla prescrizione è insufficiente.
- Il riconoscimento della persona in aula ha solitamente maggiore valore probatorio rispetto al riconoscimento fotografico, soprattutto se è stata fornita una descrizione accurata in querela.
- La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie quando la motivazione è logica e non contraddittoria.
- Le domande poste dal giudice al testimone sono ammesse per chiarire i fatti salvo che siano tali da incidere sulla sincerità della risposta; eccezioni vanno specificamente dimostrate.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e va adeguatamente motivata; il rigetto è legittimo se il giudice ritiene l'istruttoria di primo grado completa.
- La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, valutabile in cassazione solo per vizio di motivazione o arbitrarietà.
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