Sentenza n. 14564/2026 - Roma, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 3434/2025 pronunciata in data 20 Marzo 2025 dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 3434/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 3434/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019, nella misura di euro 500,00, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 300,00 per spese processuali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva all'Amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva attribuito il beneficio né pagato le spese processuali. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere una concreta attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e che l'Amministrazione era rimasta inadempiente. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mediante attribuzione al docente della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019, per euro 500,00, e pagamento al procuratore antistatario delle spese processuali di euro 300,00, oltre accessori di legge. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti. Non ha applicato penalità di mora, ritenendone non sussistenti allo stato i presupposti, fatta salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere giudizialmente per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato presupposto.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può essere adito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per le obbligazioni derivanti da un titolo giudiziario, dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di eseguire puntualmente il giudicato entro un termine determinato, indicando le prestazioni dovute secondo il contenuto del titolo esecutivo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte vittoriosa qualora l'Amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
- Il procuratore dichiaratosi antistatario nel giudizio presupposto è legittimato a chiedere, in proprio, l'esecuzione della statuizione sulle spese processuali distratte in suo favore.
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