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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un utente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace contro una fattura per canone idrico di importo pari a 241 euro, sostenendo che il credito fosse prescritto. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione. L'ente locale ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge: ha sostenuto che la disciplina sulla prescrizione biennale dei corrispettivi per i servizi idrico, elettrico e gas, introdotta dalla L. n. 205 del 2017 e richiamata dalla L. n. 160 del 2019, si applica solo alle fatture con scadenza successiva al 1 gennaio 2020 per il settore idrico, senza retroagire ai consumi anteriori; secondo il ricorrente, la decisione di merito aveva invece attribuito alla norma un effetto retroattivo, in contrasto con gli artt. 11 e 12 delle preleggi.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la doglianza sulla prescrizione, perché ha rilevato che contro la sentenza del Giudice di pace resa in materia rientrante nell'equità necessaria e relativa a una controversia di valore inferiore a 1.100 euro non era esperibile il ricorso per cassazione, ma solo l'appello a motivi limitati. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non sono state liquidate spese poiché l'intimato non ha svolto difese in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato come norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha però escluso in radice l'ammissibilità del ricorso per cassazione nel caso concreto.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per qualificare la decisione del Giudice di pace come sentenza resa secondo equità necessaria.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    È il solo mezzo di impugnazione ordinaria esperibile contro la sentenza di equità necessaria del Giudice di pace, con motivi limitati.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del Giudice di pace, essendo appellabile sia pure con motivi limitati, non vi rientra.

  • art. 1, comma 4, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Nel testo è richiamato come disposizione che prevede la prescrizione biennale del corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico.

  • art. 1, comma 10, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Richiamato per stabilire dal quando si applicano ai diversi settori le disposizioni dei commi 4 e 5; il ricorrente sosteneva che per il settore idrico l'applicazione decorresse dal 1 gennaio 2020 senza retroattività.

  • artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.

    Invocati dal ricorrente per negare una lettura retroattiva della disciplina sulla prescrizione biennale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Citatto quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Contro la sentenza del Giudice di pace pronunciata nell'ambito dell'equità necessaria non è proponibile ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli devolvibili con l'appello a motivi limitati; il rimedio ordinario è l'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c.
  • La sentenza del Giudice di pace resa in equità necessaria, pur essendo appellabile, resta una sentenza di primo grado e non è assimilabile a una sentenza di appello o di unico grado ai fini dell'art. 360 c.p.c.
  • Se il rimedio impugnatorio esperito è quello non consentito dall'ordinamento per quel tipo di decisione, il ricorso è inammissibile senza esame del merito.
  • In presenza di una sentenza di equità necessaria del Giudice di pace avente valore inferiore al limite previsto, la verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione precede ogni scrutinio sulla correttezza della soluzione sostanziale adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCanone
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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