Cassazione Penale, Sentenza n. 26261/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pagani, titolare di un'edicola/cartolibreria, aveva sottoscritto una convenzione con il Comune di Momo per la ricarica delle carte elettroniche utilizzate per il servizio di mensa scolastica e la riscossione delle somme relative. Tra ottobre 2017 e luglio 2019, dopo aver ricevuto complessivamente euro 43.336,90, ometteva di versare tali somme alla tesoreria comunale. E' stato condannato per peculato ex art. 314, comma 1, cod. pen. In Cassazione il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sostenendo di aver svolto solo mansioni materiali d'ordine e che il servizio di mensa sarebbe una attività privatistica, quindi non riconducibile alla qualifica di incaricato di pubblico servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'imputato quale incaricato di pubblico servizio in virtù della convenzione che gli imponeva obblighi di rendicontazione, consegna delle somme e poteri certificatori, nonché per il maneggio di denaro pubblico destinato al servizio di refezione scolastica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. pen.
Il delitto di peculato si configura quando un incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o beni di pertinenza della pubblica amministrazione; il denaro incassato per conto della P.A. è considerato di pertinenza dell'ente sin dal momento della riscossione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020
Prevede la possibilità della trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata nel procedimento in esame.
Sez. 6, n. 16794 del 25/03/2021 (Perfetto)
Affermato che il titolare di una rivendita incaricato della riscossione per la mensa scolastica è incaricato di pubblico servizio per il maneggio di denaro pubblico e per gli obblighi di rendicontazione e certificazione.
Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020 (Rubbo)
Il concessionario e i gestori delegati che incassano proventi destinati alla P.A. svolgono funzione di agente contabile e incaricato di pubblico servizio; l'omesso versamento dei proventi integra il reato di peculato.
Sez. 6, n. 3683 del 12/01/2022 (Migliaccio)
Anche somme di natura corrispettiva possono essere di pertinenza pubblica 'ab origine' se vincolate alla finalità pubblica, e il loro mancato versamento può integrare peculato.
Consiglio di Stato, n. 7640 del 02/12/2020
Il servizio di mensa scolastica è strumentale all'attività scolastica e correlato al diritto all'istruzione, assumendo rilevanza pubblicistica.
Massime di principio
- Se un soggetto privato riceve, per convenzione con un ente pubblico, somme destinate a un servizio pubblico e assume obblighi di rendicontazione e poteri certificatori, va qualificato come incaricato di pubblico servizio.
- Il denaro riscosso per conto della pubblica amministrazione appartiene all'ente sin dal momento della riscossione; l'omesso versamento può integrare il reato di peculato anche quando le somme abbiano natura di corrispettivo.
- La natura pubblicistica del servizio (es. mensa scolastica) e il contenuto della convenzione prevalgono sulla mera descrizione formale delle mansioni: l'esecuzione di attività materiali non esclude la qualifica pubblicistica se sono presenti obblighi contabili e certificatori.
- Per valutare la responsabilità è determinante verificare l'esistenza di obblighi di consegna delle somme, tempi e modalità di versamento, e funzioni di attestazione: tali elementi indicano l'assunzione di funzioni pubblicistiche.
- In sede di Cassazione le censure generiche sulla motivazione o sulla qualificazione giuridica sono spesso inammissibili; il ricorso deve essere specifico e fondato su errori di diritto o su palese travisamento probatorio.
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