Sentenza n. 6102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 27 dicembre 2023, n. 19788, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi per ampliamento edilizio abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale n. 20 del 17 febbraio 2017, recante l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a un ampliamento di circa 30 mq realizzato senza titolo edilizio su un manufatto destinato a deposito-magazzino, già oggetto di concessione edilizia in sanatoria. Hanno sostenuto che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, il Comune avrebbe dovuto verificare prima dell'adozione dell'ordine di demolizione se la rimozione delle opere abusive fosse possibile senza pregiudizio per la parte legittima dell'edificio. Hanno inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione dell'ordinanza, per l'omessa valutazione della conformazione strutturale del manufatto, dell'integrazione tra porzione abusiva e porzione assentita e delle conseguenze statiche della demolizione, nonché l'erronea valutazione della perizia tecnica prodotta in primo grado. Infine, hanno censurato il mancato esercizio dei poteri istruttori del TAR e la ritenuta tardività della perizia, sostenendo che il termine assegnato per il ripristino spontaneo non comportasse decadenze processuali. Claudia Vicentini ha successivamente rinunciato all'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Claudia Vicentini per rinuncia all'appello, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Ha invece rigettato integralmente l'appello di Silvia e Laura Vicentini. Il Collegio ha ritenuto che la valutazione sull'impossibilità di demolire le opere abusive senza pregiudizio per la parte conforme, necessaria per applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, appartenga alla fase esecutiva del procedimento repressivo e non costituisca presupposto di legittimità dell'ordinanza di demolizione. Tale verifica deve essere svolta quando l'amministrazione dà concreta esecuzione alla misura ripristinatoria, sulla base di dati tecnici concreti e attuali. Una volta accertata la realizzazione dell'abuso, l'ordine di demolizione conserva natura vincolata e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione né sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, non essendo tutelabile un affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. Di conseguenza, le censure relative all'onere della prova, alla perizia e all'istruttoria risultano irrilevanti rispetto alla legittimità dell'ordinanza impugnata. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Comune in appello.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale
La verifica dell'impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme appartiene alla fase esecutiva del procedimento repressivo e non condiziona la legittimità dell'ordine di demolizione; la sanzione pecuniaria sostitutiva costituisce una deroga eccezionale alla regola del ripristino.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare estinto il giudizio nei confronti della parte che abbia rinunciato all'appello.
art. 63 c.p.a.
È richiamato dalle appellanti con riferimento ai poteri istruttori del giudice amministrativo, ma il Consiglio di Stato non ritiene necessario esercitarli, poiché le relative censure sono irrilevanti ai fini della legittimità dell'ordinanza di demolizione.
artt. 3, lettera e1), e 10 d.P.R. 380/2001
Sono indicate nell'ordinanza comunale quali disposizioni violate dall'ampliamento eseguito in assenza di permesso di costruire.
Massime di principio
- La verifica dell'impossibilità di demolire un'opera abusiva senza pregiudizio per la parte dell'edificio eseguita legittimamente, necessaria per l'eventuale sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, appartiene alla fase esecutiva del procedimento repressivo e non costituisce presupposto di legittimità dell'ordinanza di demolizione.
- L'ordinanza di demolizione adottata dopo l'accertamento di un intervento edilizio abusivo o realizzato in parziale difformità dal titolo ha natura vincolata e non deve motivare autonomamente sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
- La possibilità di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva non incide sulla validità dell'ordine di demolizione: l'amministrazione deve effettuare la verifica tecnica sulla concreta praticabilità della demolizione nella fase di esecuzione, sulla base di dati attuali relativi agli effetti statici o funzionali della rimozione.
- Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva; pertanto, l'ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione riferita all'affidamento del destinatario o alla ponderazione di tale interesse con quello pubblico al ripristino della legalità.
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