Cassazione Penale, Ordinanza n. 24135/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in continuità con la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per rapina aggravata. Nel ricorso ha dedotto due motivi: il primo relativo alla contestazione dell'aggravante della rapina; il secondo relativo al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, censurando la valutazione operata dal giudice di merito in punto di equivalenza delle circostanze. La Corte rileva che il primo motivo è sostanzialmente ripetitivo di una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa in appello, in presenza di una doppia conforme; il secondo motivo investe una valutazione discrezionale di merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità, che nella specie non emergono.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché volto a sollecitare una terza valutazione del fatto dopo una doppia conforme di merito. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato perché diretto contro una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla comparazione delle circostanze, adeguatamente motivata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 c.p.
La decisione richiama la rapina aggravata solo in termini fattuali; il testo non riporta espressamente l'articolo, ma il reato contestato è qualificato come rapina aggravata.
art. 69 c.p.
La comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
art. 606 c.p.p.
Il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura del fatto né la rivalutazione del merito quando la motivazione di appello sia congrua e non illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, la cassazione non può essere investita di una terza rivalutazione del fatto attraverso censure meramente ripetitive di quelle già esaminate e respinte dai giudici di merito.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Le censure che non individuano un vizio di legittimità ma mirano soltanto a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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