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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-92/21

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2021. — VW contro Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Articolo 27 – Mezzi di impugnazione avverso la decisione di trasferimento – Carattere sospensivo del ricorso – Articolo 29 – Modalità e termini dei trasferimenti – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 18 – Misura nazionale di assegnazione a un richiedente che sia stato oggetto di una decisione di trasferimento di un posto in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficino di un accompagnamento per preparare il loro trasferimento. — Causa C-92/21

Giurisprudenza europea62021CO0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che il diritto a un ricorso effettivo contro una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento Dublino III non impedisce allo Stato membro di adottare misure organizzative o preparatorie del futuro trasferimento. L’assegnazione del richiedente a un centro di accoglienza che fornisce assistenza per la preparazione del trasferimento non equivale infatti all’esecuzione del trasferimento stesso. La prima questione è stata dichiarata manifestamente irricevibile, mentre sulla seconda la Corte ha escluso ogni incompatibilità con il diritto dell’Unione.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 27 del regolamento Dublino III: compatibilità con misure preparatorie al trasferimento, in particolare l’assegnazione del richiedente a una struttura di accoglienza dedicata al rimpatrio/trasferimento.

La questione giuridica

Se l’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 imponga che il ricorso contro la decisione di trasferimento abbia effetto sospensivo automatico o, comunque, se osti a misure nazionali preparatorie del trasferimento; in particolare, se sia compatibile con tale disposizione l’assegnazione del richiedente a una specifica struttura di accoglienza destinata a preparare il trasferimento verso lo Stato membro competente.

Principio di diritto

L’articolo 27 del regolamento Dublino III non osta a che uno Stato membro adotti, nei confronti di un richiedente che abbia impugnato una decisione di trasferimento, misure preparatorie al trasferimento, come l’assegnazione a una struttura di accoglienza specifica destinata a prepararne l’esecuzione, purché tali misure non costituiscano esse stesse l’avvio dell’esecuzione del trasferimento né pregiudichino i diritti procedurali del richiedente. La Corte dichiara inoltre manifestamente irricevibile la prima questione, perché estranea al rapporto tra la misura impugnata e l’oggetto del giudizio principale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013, articoli 1, 2, 26, 27 e 29
  • Direttiva 2013/33/UE, articoli 7 e 18
  • Regolamento di procedura della Corte, articoli 53, paragrafo 2, 99, 105 e 107
  • Direttiva 2011/95/UE, articolo 2, lettera h)

Assegnazione a una struttura di accoglienza per preparare il trasferimento Dublino III

L’ordinanza concerne un rinvio pregiudiziale del tribunal du travail de Liège nell’ambito di una controversia tra un richiedente protezione internazionale e Fedasil. La questione nasce dopo l’adozione, da parte delle autorità belghe, di una decisione di trasferimento verso la Spagna e della successiva assegnazione del richiedente a una struttura di accoglienza specifica destinata a preparare tale trasferimento.

Fatti e procedimento principale

Il richiedente, cittadino della Guinea, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Belgio. Dopo l’accettazione, da parte della Spagna, della richiesta di presa in carico, l’Ufficio degli stranieri aveva adottato una decisione di diniego di soggiorno con ingiunzione di lasciare il territorio e di recarsi in Spagna. Successivamente, Fedasil aveva modificato il luogo di accoglienza assegnando il richiedente a una struttura diversa, in cui gli ospiti ricevono accompagnamento per l’organizzazione del trasferimento.

Il richiedente aveva impugnato sia la decisione di trasferimento sia la decisione di modifica dell’accoglienza. Il giudice del rinvio ha rilevato che, nel diritto belga, il ricorso contro la decisione di trasferimento non ha effetto sospensivo automatico e ha chiesto alla Corte di chiarire se tale assetto fosse compatibile con l’articolo 27 del regolamento Dublino III e se fossero ammissibili misure preparatorie come quella adottata da Fedasil.

Questioni sottoposte alla Corte

Le questioni riguardavano, in sostanza:

  • se l’articolo 27 del regolamento Dublino III richieda un ricorso effettivo con effetto sospensivo automatico o almeno un rimedio sospensivo più ampio di quello previsto dal diritto belga;
  • se la medesima disposizione osti all’adozione di misure preparatorie al trasferimento, come l’assegnazione a un centro di accoglienza finalizzato alla preparazione del trasferimento.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare gli articoli 26, 27 e 29;
  • la direttiva 2013/33/UE, in particolare gli articoli 7 e 18;
  • l’articolo 267 TFUE, come base del rinvio pregiudiziale;
  • le disposizioni del regolamento di procedura della Corte sugli ordinanze motivate e sull’irricevibilità manifesta.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte osserva che l’articolo 27 del regolamento Dublino III garantisce un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento e impone agli Stati membri di prevedere, quantomeno, la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione. Tuttavia, la disposizione non impone che la proposizione del ricorso comporti automaticamente la sospensione del trasferimento.

Soprattutto, la Corte distingue tra misure di esecuzione del trasferimento e misure meramente preparatorie. L’assegnazione del richiedente a una specifica struttura di accoglienza non comporta di per sé l’uscita dal territorio dello Stato membro richiedente, non incide sulla libertà di circolazione né sui diritti procedurali garantiti dal regolamento Dublino III e non costituisce avvio dell’esecuzione del trasferimento.

La Corte richiama anche l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, che impone che il trasferimento avvenga non appena materialmente possibile, e considera coerente con tale finalità l’adozione di misure organizzative volte a preparare tempestivamente il trasferimento in caso di rigetto del ricorso.

Rapporto con la direttiva 2013/33/UE

La Corte esclude anche un contrasto con le norme sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, l’articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2013/33, che impone che i trasferimenti da una struttura alloggiativa a un’altra avvengano solo se necessari, non vieta l’assegnazione a una nuova struttura quando il cambiamento sia giustificato dalla mutata situazione amministrativa del richiedente dopo la decisione di trasferimento.

La Corte precisa però che le informazioni e i colloqui presso la struttura di accoglienza non devono tradursi in una pressione indebita sul richiedente affinché rinunci ai suoi diritti procedurali.

Irricevibilità della prima questione

La prima questione è stata dichiarata manifestamente irricevibile. La Corte osserva che, nel procedimento principale, il giudice nazionale doveva soltanto valutare se l’aiuto materiale fornito nella nuova struttura garantisse condizioni equivalenti di accoglienza e di esercizio dei diritti, mentre la misura impugnata non costituiva una fase di esecuzione del trasferimento. Di conseguenza, il tema dell’effetto sospensivo del ricorso contro la decisione di trasferimento era privo di pertinenza rispetto alla controversia concreta.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 non osta a che uno Stato membro adotti, nei confronti di un richiedente che abbia impugnato una decisione di trasferimento, misure preparatorie per tale trasferimento, quale l’assegnazione a una specifica struttura di accoglienza in cui gli ospiti beneficino di un accompagnamento per preparare il trasferimento.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleregolamento dublino iiicondizioni di accoglienza dei richiedenti asilorimedio giurisdizionale effettivotrasferimento tra stati membri

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