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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-134/21

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2021. — EV contro Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Articolo 27 – Mezzi di impugnazione avverso la decisione di trasferimento – Carattere sospensivo del ricorso – Articolo 29 – Modalità e termini dei trasferimenti – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 18 – Misura nazionale di assegnazione a un richiedente che sia stato oggetto di una decisione di trasferimento di un posto in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficino di un accompagnamento volto alla preparazione del loro trasferimento. — Causa C-134/21

Giurisprudenza europea62021CO0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento non impedisce allo Stato membro di predisporre misure organizzative in vista dell'eventuale esecuzione del trasferimento. In particolare, l'assegnazione del richiedente a una struttura di accoglienza con accompagnamento al trasferimento è una misura preparatoria, non un atto di esecuzione. La prima questione è stata dichiarata manifestamente irricevibile perché priva di rilevanza nel giudizio principale.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con l'articolo 27 del regolamento Dublino III di misure preparatorie al trasferimento, in particolare l'assegnazione del richiedente asilo a una struttura di accoglienza dedicata alla preparazione del trasferimento.

La questione giuridica

Se l'articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 richieda che il ricorso contro la decisione di trasferimento abbia necessariamente effetto sospensivo già per il solo fatto della sua proposizione e se osti all'adozione di misure nazionali prodromiche al trasferimento, come l'assegnazione a una struttura di accoglienza specifica per la preparazione del trasferimento verso lo Stato membro competente.

Principio di diritto

L'articolo 27 del regolamento Dublino III non impone che il ricorso avverso una decisione di trasferimento produca automaticamente effetto sospensivo e non vieta a uno Stato membro di adottare, nei confronti del richiedente che ha impugnato la decisione, misure meramente preparatorie del trasferimento, come l'assegnazione a una struttura di accoglienza specifica per organizzarne la partenza. Tali misure non equivalgono all'avvio dell'esecuzione del trasferimento, non pregiudicano i diritti procedurali del richiedente e sono compatibili anche con la direttiva 2013/33/UE, purché non comportino indebite pressioni sul richiedente per indurlo a rinunciare ai propri diritti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 7 della direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 18 della direttiva 2013/33/UE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 53, paragrafo 2
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 99

Rinvio pregiudiziale sull'articolo 27 del regolamento Dublino III e sulle misure preparatorie al trasferimento

La pronuncia è resa con ordinanza della Quinta Sezione in un rinvio pregiudiziale proposto dal tribunal du travail de Liège, nell'ambito di una controversia tra un richiedente protezione internazionale e l'autorità belga responsabile dell'accoglienza. Il tema centrale è il rapporto tra il diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento e la legittimità di misure organizzative adottate prima dell'esecuzione del trasferimento stesso.

Fatti e procedimento principale

EV, cittadino georgiano, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Belgio ed era ospitato in un centro della Croce Rossa a Rocourt. Dopo l'accettazione da parte dei Paesi Bassi della richiesta di presa in carico, l'Office des étrangers aveva adottato una decisione di diniego di soggiorno con ingiunzione di lasciare il territorio, notificata il 21 dicembre 2020. EV aveva impugnato la decisione di trasferimento dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri.

Successivamente Fedasil, con decisione dell'11 gennaio 2021, aveva modificato il suo luogo di accoglienza, assegnandolo in modo vincolante a una specifica struttura di Mouscron, destinata a ospitare richiedenti in vista del trasferimento verso lo Stato membro competente. EV aveva contestato tale decisione davanti al giudice del lavoro, sostenendo che essa svuotasse di contenuto il suo diritto a un ricorso effettivo contro il trasferimento.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare il regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), soprattutto:

  • articolo 26, sulla notifica della decisione di trasferimento;
  • articolo 27, sul ricorso effettivo e sulle modalità della sospensione dell'esecuzione;
  • articolo 29, sui termini e le modalità del trasferimento.

È richiamata anche la direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza, in particolare:

  • articolo 7, sulla residenza e la libera circolazione dei richiedenti;
  • articolo 18, sulle modalità di accoglienza, incluse le strutture di accoglienza e i trasferimenti tra strutture.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se un rimedio giurisdizionale nazionale che non abbia effetto sospensivo automatico e che consenta la sospensione solo in caso di trasferimento imminente sia conforme all'articolo 27 del regolamento Dublino III;
  • se il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 27 impedisca qualsiasi misura prodromica al trasferimento, come l'assegnazione del richiedente a un centro di accoglienza che predispone la partenza verso lo Stato membro competente.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte osserva anzitutto che l'articolo 27 garantisce un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento e impone agli Stati membri di prevedere, quantomeno, la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione. Tuttavia, tale disposizione non obbliga a riconoscere un effetto sospensivo automatico alla mera proposizione del ricorso.

La Corte precisa che misure come quella oggetto della controversia non costituiscono misure di esecuzione del trasferimento, ma misure preparatorie della procedura di esecuzione. Esse non determinano l'uscita del richiedente dal territorio dello Stato membro richiedente, non comprimono in sé la libertà di circolazione né pregiudicano l'esercizio dei diritti procedurali riconosciuti dal regolamento Dublino III.

Richiamando l'articolo 29, la Corte rileva inoltre che il trasferimento deve avvenire non appena materialmente possibile, e quindi le misure preparatorie risultano coerenti con l'obiettivo di organizzare il trasferimento tempestivamente, in caso di rigetto del ricorso. La Corte aggiunge che neppure la direttiva 2013/33 osta a una simile organizzazione dell'accoglienza, poiché l'articolo 18, paragrafo 6, consente trasferimenti tra strutture quando necessari. Resta però fermo che l'informazione e l'accompagnamento offerti nel centro non devono trasformarsi in indebite pressioni per indurre il richiedente a rinunciare ai suoi diritti.

Esito sulla prima questione

La prima questione viene dichiarata manifestamente irricevibile. La Corte ritiene che, nel contesto concreto, il problema del carattere sospensivo del ricorso contro la decisione di trasferimento non sia pertinente alla controversia principale, la quale riguarda solo la legittimità dell'assegnazione a una struttura di accoglienza specifica. Per questo motivo manca il necessario nesso tra la questione sollevata e l'oggetto della causa dinanzi al giudice nazionale.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l'articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 dev'essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro adotti, nei confronti di un richiedente che abbia proposto ricorso contro una decisione di trasferimento, misure preparatorie al trasferimento, come l'assegnazione a una specifica struttura di accoglienza con accompagnamento finalizzato alla preparazione del trasferimento.

Principio affermato

Il diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento tutela il richiedente contro l'esecuzione del trasferimento nei modi previsti dal regolamento Dublino III, ma non impedisce allo Stato membro di organizzare anticipatamente il trasferimento con misure interne non esecutive. Tali misure restano lecite se non pregiudicano i diritti procedurali del richiedente e non equivalgono all'avvio del trasferimento.

Implicazioni pratiche

Per la prassi amministrativa belga, e più in generale per gli operatori del settore asilo, la decisione indica che:

  • la pendenza di un ricorso contro la decisione di trasferimento non paralizza ogni intervento organizzativo dell'amministrazione;
  • l'assegnazione a strutture dedicate alla preparazione del trasferimento può essere legittima;
  • l'amministrazione deve però evitare che l'accompagnamento si traduca in pressione indebita o in compressione del diritto di difesa del richiedente.

Riferimenti giurisprudenziali citati

La Corte richiama, tra le altre, le sentenze:

  • Ghezelbash, C‑63/15, punto 50 e punto 59, per l'interpretazione dell'articolo 27 del regolamento Dublino III;
  • Cimade e GISTI, C‑179/11, punto 50, in tema di applicabilità della direttiva 2013/33 ai richiedenti interessati da una procedura Dublino;
  • A.P. (Misure di sospensione condizionale), C‑2/19, per i criteri sulla rilevanza delle questioni pregiudiziali.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleregolamento dublino iiicondizioni di accoglienza dei richiedenti asilomezzi di impugnazione e effetto sospensivotrasferimento del richiedente tra stati membri

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