Corte di giustizia, Sentenza C-307/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 marzo 2021. — Obala i lučice d.o.o. contro NLB Leasing d.o.o. — Rinvio pregiudiziale – Diritto applicabile – Regolamento (CE) n. 864/2007 e regolamento (CE) n. 593/2008 – Ambito di applicazione temporale – Incompetenza della Corte – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione materiale – Nozione di “materia civile e commerciale” – Articolo 7, punto 1 – Nozioni di “materia contrattuale” e di “prestazione di servizi” – Articolo 24, punto 1 – Nozione di “contratto di locazione di immobili” – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione di atti giudiziari e extragiudiziali – Notai che agiscono nell’ambito di procedimenti di esecuzione forzata – Procedimento diretto alla riscossione di un biglietto giornaliero di parcheggio per un veicolo in sosta in uno stallo situato sulla via pubblica. — Causa C-307/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la controversia sulla riscossione del biglietto giornaliero di parcheggio in strada pubblica è una causa civile e commerciale, soggetta quindi al regolamento Bruxelles I bis. Ha escluso la competenza esclusiva in materia di locazione di immobili, ma ha qualificato il rapporto come contrattuale e, nello specifico, come prestazione di servizi. Le questioni sulla notificazione tramite regolamento 1393/2007 e sulla legge applicabile Roma I/Roma II sono state dichiarate irricevibili o fuori competenza nei termini indicati dalla Corte.
Riscossione di tariffe di parcheggio su strada pubblica: qualificazione come materia civile e commerciale, natura contrattuale del rapporto e esclusione della locazione di immobili; irricevibilità e incompetenza sulle questioni relative a Roma I/Roma II e alla notificazione ex regolamento 1393/2007.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se: 1) i notai croati possano utilizzare il regolamento n. 1393/2007 per la notificazione dei mandati di esecuzione emessi nell’ambito di esecuzioni forzate su atto autentico; 2) l’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio su strada pubblica rientri nella nozione di "materia civile e commerciale" del regolamento n. 1215/2012; 3) tale azione possa essere qualificata come "contratto di locazione di immobili" ex articolo 24, punto 1, o come "materia contrattuale" e, in caso affermativo, come contratto di prestazione di servizi ex articolo 7, punto 1, lettera b); 4) in subordine, se ricorra una materia di illecito civile ai sensi dell’articolo 7, punto 2; 5) se i regolamenti Roma I e Roma II siano applicabili ratione temporis a un fatto verificatosi prima dell’adesione della Croazia all’Unione.
Principio di diritto
Un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio per uno stallo delimitato sulla via pubblica, gestito da una società incaricata da un ente locale, rientra nella nozione autonoma di "materia civile e commerciale" del regolamento n. 1215/2012; non integra un contratto di locazione di immobili ai sensi dell’articolo 24, punto 1; costituisce invece materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, e, più precisamente, un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino. Restano irricevibili le questioni prive di motivazione sufficiente sulla notificazione ex regolamento n. 1393/2007 e sulla compatibilità con l’articolo 56 TFUE; inoltre la Corte non è competente a pronunciarsi sui regolamenti Roma I e Roma II per fatti avvenuti prima dell’adesione della Croazia all’Unione, poiché tali regolamenti non si applicano ratione temporis.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 1393/2007
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia del 2012
- Legge croata sull’esecuzione forzata
- Legge croata sulla sicurezza stradale
- Decisione relativa al parcheggio nella città di Zara
- Sentenza Pula Parking (C-551/15)
- Sentenza Falco Privatstiftung e Rabitsch (C-533/07)
- Sentenza Granarolo (C-196/15)
- Sentenza Wikingerhof (C-59/19)
- Sentenza Movic e a. (C-73/19)
- Sentenza Rina (C-641/18)
- Sentenza Supreme Site Services e a. (C-186/19)
- Sentenza Reitbauer e a. (C-722/17)
- Sentenza Schmidt (C-417/15)
- Sentenza Homawoo (C-412/10)
- Sentenza Elme Messer Metalurgs (C-743/18)
- Ordinanza VG Vodoopskrba (C-254/14)
- Ordinanza Raiffeisen Privatbank Liechtenstein (C-397/15)
Riscossione della tariffa giornaliera di parcheggio su strada pubblica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia) in una controversia tra Obala i lučice d.o.o., società incaricata della gestione dei parcheggi pubblici nella città di Zara, e NLB Leasing d.o.o., società slovena. Oggetto del procedimento è la riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio relativa alla sosta di un veicolo in uno stallo delimitato sulla via pubblica.
Fatti e procedimento principale
Nel 2017 la società Obala ha avviato, dinanzi a un notaio croato, un procedimento di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico per il recupero della tariffa giornaliera di parcheggio, oltre a spese processuali e interessi. Il notaio ha notificato il mandato di esecuzione alla società convenuta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, richiamando il regolamento n. 1393/2007.
La convenuta ha proposto opposizione. Si è quindi aperto un conflitto negativo di competenza tra i giudici croati aditi, che ha portato al rinvio pregiudiziale. Il giudice nazionale ha chiesto chiarimenti sulla notificazione degli atti, sulla natura civilistica o pubblicistica della controversia, sulla possibile qualificazione del rapporto come contratto di servizi o locazione, sulla competenza speciale in materia contrattuale o extracontrattuale e sulla legge applicabile.
Questioni sottoposte alla Corte
La Corte ha affrontato, in sostanza, quattro gruppi di problemi:
- la ricevibilità delle questioni sulla notificazione ex regolamento n. 1393/2007, sulla libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE e sulla legge applicabile;
- l’applicabilità temporale dei regolamenti Roma I e Roma II a fatti antecedenti all’adesione della Croazia all’Unione;
- la qualificazione dell’azione di riscossione della tariffa di parcheggio come "materia civile e commerciale" ai sensi del regolamento n. 1215/2012;
- la corretta qualificazione della fattispecie ai fini dell’articolo 7, punto 1, e dell’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, soprattutto gli articoli 1, 4, 7 e 24;
- il regolamento (CE) n. 1393/2007, in particolare gli articoli 1, 14 e 16;
- il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 28;
- il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), articolo 31;
- l’articolo 56 TFUE;
- l’articolo 267 TFUE e l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.
Sono inoltre richiamate le norme croate sull’esecuzione forzata, sulla sicurezza stradale e la decisione comunale di Zara che disciplina i parcheggi pubblici e la tariffa giornaliera.
Ricevibilità e competenza della Corte su alcune questioni
La Corte dichiara irricevibili la prima, la terza e la quarta questione, nonché la prima parte della nona questione. In sostanza, il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente perché la soluzione delle controversie dipendesse dall’interpretazione del regolamento n. 1393/2007, né aveva motivato adeguatamente il nesso tra la presunta incompatibilità con l’articolo 56 TFUE e il giudizio principale.
Quanto all’ottava questione e alla seconda parte della nona questione, la Corte afferma di non essere competente a rispondere perché i fatti risalgono al 30 giugno 2012, cioè prima dell’adesione della Croazia all’Unione. Poiché il regolamento Roma I si applica ai contratti conclusi dal 17 dicembre 2009 e il regolamento Roma II ai fatti generatori di danno successivi alla sua entrata in vigore, essi non operano ratione temporis nella controversia principale così come presentata.
Nozione di materia civile e commerciale
Sulla seconda questione, la Corte afferma che l’azione di riscossione della tariffa giornaliera di parcheggio rientra nella nozione autonoma di "materia civile e commerciale" dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.
La Corte osserva che la controversia trae origine da un rapporto giuridico di diritto privato: i termini del parcheggio pubblico, incluse le tariffe e l’obbligo di pagare il biglietto giornaliero, sono fissati dalla decisione comunale di Zara, ma l’azione di riscossione non implica l’esercizio di prerogative pubbliche tali da escludere la materia dal regolamento. Il fatto che la società agisca sulla base di un mandato conferitole da un ente locale non è sufficiente a trasformare la pretesa in esercizio di pubblici poteri, soprattutto considerando che il biglietto giornaliero non è una sanzione amministrativa o stradale, ma un credito di natura civile.
Esclusione della competenza esclusiva in materia di locazione di immobili
Sulla sesta questione, la Corte esclude che la pretesa rientri nell’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.
La competenza esclusiva per i contratti di locazione di immobili è di stretta interpretazione e si giustifica per la particolare complessità del rapporto locatore-conduttore e per la prossimità del giudice del luogo in cui si trova l’immobile. Nel caso del parcheggio su strada, però, la controversia riguarda solo la riscossione di un corrispettivo per l’utilizzo di uno stallo, non le condizioni di godimento di un immobile. Ne consegue che non si tratta di un contratto di locazione di immobili.
Materia contrattuale e prestazione di servizi
Sulle questioni quinta e settima, la Corte qualifica invece la domanda come rientrante nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.
La Corte rileva che, sulla base della decisione comunale e dell’uso dello stallo di parcheggio, si instaura un rapporto giuridico di natura contrattuale: chi parcheggia accetta, anche tacitamente, le condizioni generali pubblicate, comprese le tariffe orarie e giornaliere. L’azione di riscossione si fonda quindi sull’inadempimento di obbligazioni contrattuali.
La Corte aggiunge che il contratto di parcheggio costituisce anche un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino. La società gestore svolge infatti un’attività concreta, consistente almeno nella delimitazione, segnalazione e gestione degli stalli e delle modalità di pagamento, in cambio di un corrispettivo rappresentato dal pagamento del biglietto giornaliero.
Esclusione dell’illecito civile
La Corte non accoglie l’impostazione secondo cui la fattispecie dovrebbe essere ricondotta alla materia degli illeciti civili dolosi o colposi ex articolo 7, punto 2. Una volta accertata la natura contrattuale della pretesa, non vi è spazio per la qualificazione extracontrattuale ai fini della competenza speciale.
Dispositivo
La Corte decide, in sintesi, che:
- l’azione di riscossione della tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo su strada pubblica è materia civile e commerciale;
- essa non rientra nella nozione di contratto di locazione di immobili;
- essa rientra nella materia contrattuale ed è specificamente un contratto di prestazione di servizi.
Le questioni sulla notificazione ex regolamento n. 1393/2007 e sulla compatibilità con l’articolo 56 TFUE sono dichiarate irricevibili; la Corte non si pronuncia sui regolamenti Roma I e Roma II per difetto di competenza ratione temporis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-591/16
- Sentenza · 25 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-611/16
- Sentenza · 25 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-152/19
- Sentenza · 25 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-165/19
- Sentenza · 25 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-517/19
- Sentenza · 25 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-907/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →