Cassazione Penale, Sentenza n. 37962/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva assolto gli imputati dal delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), sostenendo che la Corte non aveva adeguatamente considerato che la somma di €15.000,00 versata dalla parte offesa era un deposito cauzionale vincolato all'acquisto di una specifica autovettura (merce ancora di terzi). Secondo il ricorrente, tale vincolo di destinazione impediva agli imputati di disporre liberamente della somma: la mancata destinazione del denaro all'acquisto e il suo utilizzo per scopi diversi integravano l'appropriazione indebita, non un mero inadempimento civilistico. La questione centrale è quindi la qualificazione giuridica del versamento ricevuto: se si tratta di una somma entrata liberamente nel patrimonio del venditore (caparra/acconto senza vincolo) il fatto sarebbe esclusivamente una fattispecie civilistica; se invece la somma era vincolata alla compravendita di una cosa di terzi, il suo uso diverso configura appropriazione indebita.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza della Corte di appello e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto erronea la conclusione della Corte di appello che aveva trattato l'acconto come somma entrata liberamente nel patrimonio degli imputati; ha ribadito che nella vendita di cose di terzi l'acconto può essere vincolato alla specifica destinazione e che la destinazione violata costituisce appropriazione indebita. Inoltre la Corte ha statuito che nulla è dovuto alla parte civile per le spese di legittimità, poiché essa non ha fornito contributo specifico nella fase di gravame, limitandosi a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La norma sulla appropriazione indebita è stata applicata nel senso che quando il denaro è stato consegnato con una specifica destinazione di scopo (es. acquisto di bene individuato e ancora di terzi), il successivo impiego personale o la destinazione a scopi diversi integra il reato; non è rilevante la sola entrata nel patrimonio del ricevente se esiste un vincolo di destinazione.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Sono i motivi di ricorso invocati (violazione di legge e illogicità della motivazione) per lamentare l'omessa valutazione del vincolo di destinazione del denaro e la conseguente errata esclusione della fattispecie penale.
Sez. 2, n. 5732 del 05/02/1982, Rv. 154152
Sez. 2, n. 5732 del 05/02/1982, Rv. 154152
Giurisprudenza storica che afferma il principio generale secondo cui la somma data a titolo di caparra o acconto, entrata nel patrimonio dell'accipiens senza vincolo, non integra appropriazione indebita ma obbligo di restituzione (civilistico). La Corte però distingue questo caso da quelli con vincolo specifico di destinazione.
Sez. 2, n. 15815 del 08/03/2017, Rv. 269462
Sez. 2, n. 15815 del 08/03/2017, Rv. 269462
Conferma l'orientamento secondo cui l'acconto sul prezzo in una compravendita che entra nel patrimonio del venditore senza vincolo non configura appropriazione indebita. La pronuncia è utilizzata dalla Corte per spiegare l'eccezione quando invece sussiste un vincolo.
Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, Rv. 280465
Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, Rv. 280465
Precedente che specifica come, nella vendita di cose di terzi con ricezione di acconto, il venditore è onerato di destinare le somme all'acquisto del bene promesso; il mancato reperimento del bene e la destinazione delle somme ad altro scopo può integrare appropriazione indebita.
Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Rv. 270092
Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Rv. 270092
Affermato il principio che per l'appropriazione indebita del denaro occorre la violazione della specifica destinazione impressa dal proprietario al momento della consegna; il mero inadempimento non è sufficiente.
Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886
Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886
Principio in materia di spese processuali in sede di legittimità per giudizi camerali non partecipati: la parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese di legittimità se non ha contribuito specificamente alla difesa dei motivi di gravame.
Massime di principio
- Distinguere sempre se la somma versata è stata trasferita senza vincolo nel patrimonio del ricevente (in tal caso, in genere, la violazione è inquadrabile come inadempimento civilistico) oppure se è stata consegnata con una specifica destinazione di scopo (es. acquisto di bene individuato): nel secondo caso l'uso personale della somma può integrare appropriazione indebita.
- Nella vendita di cose di terzi l'acconto è ordinariamente vincolato all'acquisto del bene dal terzo; il venditore non può disporre liberamente della somma e la sua destinazione diversa può costituire appropriazione indebita.
- La qualificazione del fatto dipende dalla concreta volontà e dalla destinazione impressa dal proprietario al momento della consegna: è rilevante la prova che la somma fosse destinata a uno scopo specifico.
- Il precedente giurisprudenziale che esclude il reato per semplici acconti resta valido ma non opera quando emergono elementi che dimostrano un vincolo di destinazione o una destinazione delle somme a scopi diversi.
- In sede di legittimità la parte civile che non contribuisca specificamente all'argomentazione di cassazione non ha diritto alle spese di giudizio di cassazione.
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