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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società cooperativa aveva presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione di un fondo immobiliare per un credito privilegiato, asseritamente maturato in forza di un contratto di appalto avente ad oggetto progettazione esecutiva e costruzione di opere di urbanizzazione primaria. Il credito comprendeva il saldo del corrispettivo e ulteriori somme qualificate come riserve risarcitorie per danni derivanti, secondo l'appaltatore, dall'illegittima sospensione dei lavori. La domanda era stata accolta solo per il saldo corrispettivo e per una ritenuta in garanzia; la parte relativa ai danni era stata respinta. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata quasi integralmente dal Tribunale. In cassazione l'appaltatore ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame della mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto, che avrebbero contenuto la clausola sulla sospensione dei lavori, e violazione dell'art. 116 c.p.c.; 2) violazione della clausola contrattuale e di varie norme, sostenendo la nullità/inefficacia dell'art. 52 delle condizioni generali, perché contrario a norme imperative, vessatorio e meramente potestativo; 3) violazione delle norme sulle prove e sul risarcimento del danno, lamentando l'omessa valutazione della prova del pregiudizio subito per le sospensioni illegittime; 4) violazione dell'art. 2751-bis c.c., per il mancato riconoscimento del privilegio ai crediti dell'impresa cooperativa anche per somme derivanti dal contratto d'appalto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per cumulo promiscuo di censure eterogenee, difetto di specificità e, nel secondo motivo, per carenza di autosufficienza nella riproduzione del testo della clausola contrattuale; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la pretesa risarcitoria era comunque esclusa in radice dalla ritenuta legittimità delle sospensioni; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui alle cooperative di produzione e lavoro non spetta il privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. per crediti derivanti da contratto di appalto d'opera. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, n. 5, c.c.

    "crediti delle società e degli enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"

    Il privilegio non si estende ai crediti sorti in esecuzione di un contratto di appalto d'opera; la limitazione legale ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti è stata ritenuta conforme all'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 360 c.p.c.

    "art. 360, comma 1, n. 5"; "art. 360, comma 1, n. 3"

    Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e coerente con il vizio dedotto; non è ammesso cumulare promiscuamente errori di fatto, violazioni di legge e richieste di riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta generica di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riportare in modo autosufficiente il contenuto degli atti e delle clausole contrattuali su cui si fonda la censura; la mancata trascrizione integrale della clausola impedisce il controllo di legittimità.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'eventuale violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, dedotta in modo specifico.

  • artt. 158, 159 e 160 d.P.R. 207/2010

    Richiamate dalla ricorrente a sostegno dell'asserita illegittimità della sospensione dei lavori, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • artt. 1341 e 1342 c.c.

    Richiamate per sostenere la vessatorietà/inefficacia della clausola, ma senza una sufficiente riproduzione del testo e senza una critica ammissibile dell'interpretazione data dal giudice di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato in relazione alla pretesa risarcitoria per inadempimento da sospensione illegittima, ma la relativa doglianza resta assorbita/inammissibile per la preclusione derivante dalla legittimità della sospensione.

  • art. 1355 c.c.

    Richiamato per sostenere che la clausola attribuisse al committente una condizione meramente potestativa; la Corte non affronta il merito della questione per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile, ma la Corte non esamina nel merito la prova del danno in quanto la pretesa risarcitoria è superata dall'accertata liceità della sospensione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di diritto era già risolta in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che cumuli in modo promiscuo vizi eterogenei, come omesso esame di un fatto, violazione di legge e critica alla valutazione delle prove, lasciando alla Corte il compito di selezionare la censura effettiva.
  • La deduzione di un vizio ex art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto: la Cassazione non rivaluta le prove, salvo specifiche violazioni dei criteri legali di valutazione.
  • Quando si censura una clausola contrattuale, il ricorrente deve riportarne compiutamente il contenuto e indicare in modo specifico quale criterio ermeneutico sia stato violato; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'ammissibilità della pretesa risarcitoria dipende logicamente dalla previa illegittimità della condotta dedotta come fonte del danno; se la sospensione dei lavori è ritenuta legittima, la domanda risarcitoria resta assorbita.
  • Il privilegio previsto per le cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. non si estende, di regola, ai crediti maturati per effetto di un contratto di appalto d'opera.
  • Se la questione di diritto è già stata risolta in modo conforme da un orientamento consolidato della Corte, il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando non offra argomenti idonei a mutare quell'indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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