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Ordinanza

Ordinanza n. 12696/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1259/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4279/2018, pubblicata in data 19/11/2020, notificata in data 18/09/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1259/2020

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1259/2020 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo altresì la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha dichiarato di avere dato esecuzione alla sentenza con effetto sulla rata di maggio 2026, ma la ricorrente ha contestato che non fosse chiaro se l'adempimento riguardasse il pagamento delle somme dovute o il solo adeguamento giuridico della posizione e ha rilevato l'assenza del cedolino di maggio 2026 quale prova dell'esecuzione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha accolto la richiesta dell'Amministrazione di rinviare la trattazione e ha disposto che la difesa erariale depositi la prova dell'avvenuta esecuzione della sentenza, con particolare riferimento all'effettivo pagamento, tenendo conto delle contestazioni della ricorrente circa l'insufficienza della nota ministeriale e la mancata produzione del cedolino di maggio 2026. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Non è stata adottata una statuizione definitiva sulla domanda di ottemperanza né sulla richiesta di astreinte.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma costituente titolo esecutivo a favore della parte ricorrente in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiara di avere eseguito il giudicato ma la parte interessata contesta l'effettività o la completezza dell'adempimento, il giudice può rinviare la trattazione e ordinare la produzione di documentazione idonea a comprovare l'esecuzione.
  • La mera dichiarazione dell'amministrazione di avere dato esecuzione al giudicato non è necessariamente sufficiente quando non consente di distinguere tra adeguamento giuridico della posizione e pagamento delle somme dovute; in tal caso deve essere acquisita prova documentale specifica dell'adempimento, quale il cedolino pertinente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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