Cassazione Penale, Ordinanza n. 23346/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Dal testo emerge che le doglianze miravano a contestare l'accertamento della responsabilità penale, la ricostruzione del fatto, la valutazione degli indizi e l'identificazione dell'autore del reato, insistendo su una diversa lettura del materiale probatorio e su un'asserita ipotesi alternativa di alibi. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano assolutamente aspecifici e sostanzialmente diretti a ottenere una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta aspecificità dei motivi, perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio. Ha ritenuto logica e coerente la motivazione dei giudici di merito, fondata su dati probatori univoci, in particolare sull'identificazione certa da parte della persona offesa e sull'assenza di elementi documentali incompatibili con la presenza dell'imputato sul luogo del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità è stata dichiarata per aspecificità dei motivi di ricorso e per la loro sostanziale finalizzazione a una rivalutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di colpa esclusa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del fatto, senza indicare specifici vizi di legittimità.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione richiede una illogicità evidente e macroscopica, percepibile ictu oculi; non sono sindacabili minime incongruenze o una diversa lettura del materiale probatorio.
- Quando la decisione di merito è sorretta da un percorso argomentativo logico e coerente e da elementi probatori ritenuti univoci, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
- L'alibi dedotto in modo astratto e non supportato da elementi idonei non è sufficiente a incrinare un compendio probatorio ritenuto solido dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione della causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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