Cassazione Penale, Sentenza n. 4548/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la dichiarazione di estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod. pen., la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di cumulo del 24/05/2017 e la restituzione nel termine per poter chiedere la sospensione dell'esecuzione e l'ammissione a misure alternative. Il Tribunale aveva respinto le istanze. In cassazione si lamentava che il rigetto dell'estinzione era motivato solo con l'affermazione della "recidiva" senza indicare quando e in quale giudizio tale recidiva fosse stata accertata; si deduceva inoltre che il Tribunale aveva omesso di valutare la documentata detenzione all'estero che impediva di considerare il condannato in stato di latitanza e giustificava la restituzione in termine, nonché che la sopravvenuta detenzione avrebbe imposto la sospensione dell'esecuzione del segmento di pena oggetto del cumulo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha valutato che la motivazione del Tribunale era carente perché si era limitata a rilevare la "recidiva" senza verificare se l'accertamento della recidiva aggravata fosse stato compiuto nel giudizio che ha inflitto la pena o in un giudizio successivo rilevante ai sensi dell'art. 172, comma 7, cod. pen. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sulle altre questioni relative all'esecuzione del cumulo e alla restituzione in termine, perché il provvedimento non chiariva il rapporto tra le deduzioni difensive e il rigetto, né spiegava perché le allegazioni fossero non significative. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catania per nuovo giudizio, disponendo che il nuovo esame osservi le norme procedurali richiamate (anche in relazione alla possibilità di provvedere senza formalità per la sola estinzione della pena).
Norme richiamate
art. 172 cod. pen. (decorso del tempo ed estinzione della pena)
La Corte richiama il comma settimo: l'estinzione per tempo non opera nei confronti dei recidivi aggravati purché l'accertamento della recidiva aggravata sia avvenuto nel giudizio che ha inflitto la pena o in un diverso giudizio relativo a fatti commessi tra quella sentenza e la scadenza della prescrizione; l'accertamento anteriore alla sentenza è irrilevante.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
Richiamato per definire i casi di recidiva e la rilevanza della sua qualificazione ai fini della esclusione dell'estinzione della pena per prescrizione.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza per indicare che la dichiarazione di estinzione della pena può, in ipotesi, essere pronunciata senza formalità; tuttavia, se il giudizio riguarda anche altre questioni, va celebrato il procedimento ordinario.
art. 676, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con l'art. 667 per il regime procedurale della dichiarazione di estinzione e dei provvedimenti connessi.
art. 666 cod. proc. pen. (celebrabilità dell'udienza)
La Corte dispone che, trattandosi di rinvio per nuovo giudizio che concerne più questioni, il Tribunale dovrà celebrare l'udienza osservando le disposizioni dell'art. 666; quindi va garantito il contraddittorio e l'istruttoria quando necessario.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019 (Figliomeni, Rv. 278165)
Cita il principio consolidato secondo cui per escludere l'estinzione per recidiva aggravata è necessario che l'accertamento della recidiva sia avvenuto nel giudizio di condanna o in un giudizio successivo compreso nel periodo rilevante; l'accertamento precedente alla sentenza è irrilevante.
Massime di principio
- La mera affermazione che il condannato sia "recidivo" non è sufficiente: il giudice deve indicare in quale giudizio e in quale momento tale recidiva aggravata è stata accertata, perché solo un accertamento conforme ai limiti temporali previsti da art. 172, comma 7, esclude l'estinzione della pena.
- Se il ricorrente invoca la restituzione nel termine per impedimenti oggettivi (es. detenzione all'estero), il giudice deve valutare e motivare specificamente la rilevanza di tali fatti e non può rigettare la domanda con affermazioni generiche sulla non significatività delle allegazioni.
- Quando la questione riguarda solo la dichiarazione di estinzione della pena questa, in astratto, può essere decisa senza formalità; ma se sono in gioco anche altre problematiche (sospensione dell'esecuzione, misure alternative, questioni esecutive complesse) va celebrato il nuovo giudizio con le garanzie procedurali (art. 666 cod. proc. pen.).
- In presenza di documentazione che prova l'impossibilità di partecipare a precedenti procedimenti (per esempio detenzione all'estero), va considerata la possibilità di restituzione in termine e valutata la configurabilità dello stato di latitanza: il giudice deve motivare il rigetto in relazione agli specifici elementi probatori.
- La Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare quando la motivazione del giudice di merito è generica o non affronta i profili giuridici essenziali richiesti dalla normativa o dalla giurisprudenza consolidata.
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