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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44868/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma della condanna per peculato: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà circa l'elemento psicologico (dolo) relativo al gasolio contenuto nella cisterna, poiché i sigilli non sarebbero stati apposti sulla cisterna e il dissequestro del garage avrebbe potuto indurre in errore il custode sulla permanenza del vincolo; mancata sottoscrizione del verbale di nomina a custode. 2) vizio di motivazione per mancata prova dell'elemento oggettivo dell'altruità del bene con riferimento al gasolio contenuto nei due fusti sequestrati, con l'affermazione che non era onere dell'imputato provare la provenienza lecita del carburante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, in quanto attengono alla valutazione di fatti e prove e non evidenziano travisamento o vizio giuridico. Sulla questione dei sigilli e del dolo la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata apposizione dei sigilli sulla cisterna, essendo chiaro dai verbali e dal provvedimento di sequestro che anche la cisterna era sottoposta a vincolo; il comportamento del ricorrente (patteggiamento per furto precedente, presenza dell'aspiratore, coincidenza del carburante e sostituzione con acqua) dimostra la consapevolezza dell'illiceità dell'appropriazione. Quanto alla provenienza furtiva del gasolio nei fusti, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con elementi di prova logica la sua origine illecita. La Cassazione ha inoltre confermato la qualificazione giuridica come peculato (art. 314 c.p.) anziché come sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento, a titolo di somma, di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha applicato l'art. 314 ritenendo che il custode nominato, non proprietario del bene e che agisce per interesse proprio, si sia appropriatamente impossessato del gasolio; il dolo è stato ritenuto dimostrato da elementi indiziari e dalla condotta del ricorrente.

  • art. 334 cod. pen. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro)

    La norma è stata richiamata in contrapposizione: la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 334 ritenendo che quella norma presuppone che il custode sia proprietario o agisca a favore del proprietario; qui, invece, il comportamento del custode era finalizzato a un interesse proprio, configurando peculato.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per ricorso inammissibile)

    Sulla base dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha disposto che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma determinata (fissata in euro 3.000).

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 26812 del 15/06/2011, Longo Rv. 250741

    La pronuncia di legittimità citata conferma l'orientamento secondo cui l'appropriazione da parte del custode che agisce in proprio interesse configura il reato di peculato e non la sottrazione di cose sottoposte a sequestro; la Corte riprende tale criterio per l'inquadramento giuridico del fatto.

Massime di principio

  • La mancata apposizione fisica dei sigilli non è necessariamente decisiva: conta il complesso degli atti (verbali, provvedimenti di sequestro, nomina a custode) e la conoscenza effettiva del vincolo da parte del custode.
  • Se il custode si impossessa di beni sottoposti a vincolo per un interesse proprio, la fattispecie corretta è il peculato (art. 314 c.p.) e non l'art. 334 c.p.; la differenza dipende dall'interesse del custode (proprio vs. del proprietario).
  • La prova dell'altruità e della provenienza illecita di beni sequestrati può essere desunta anche da elementi indiziari e riscontri concreti (strumenti usati per l'estrazione, coincidenza qualitativa del carburante, modificazioni operate sul bene), non è necessario che la prova sia fornita solo dal proprietario.
  • In cassazione le censure di fatto (valutazione della prova, contraddittorietà della motivazione sui fatti) sono spesso dichiarate generiche e inammissibili: è necessario indicare specificamente errori di diritto o travisamenti delle risultanze probatorie per ottenere l'esame del giudice di legittimità.
  • Comportamenti quali la sostituzione del contenuto sequestrato (es. con acqua) o la detenzione di strumenti utilizzati per l'estrazione rafforzano l'elemento psicologico del reato e possono essere valutati come prova indiziaria della consapevolezza illecita.

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