Sentenza n. 3124/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Registro Decreti R. -OMISSIS-); - del successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. -OMISSIS- del MIT di revoca del suddetto decreto; - di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali a tali atti; nonché, per quanto di ragione e necessario, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli – sulle istanze di revoca, avanzate a mezzo p.e.c. del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, del provvedimento di sospensione emesso in data -OMISSIS- da parte del medesimo Ispettorato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione e successivo decreto ministeriale di revoca dell’interdizione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdizione)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento interdittivo adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008, conseguente a un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, nonché il successivo decreto ministeriale di revoca. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008, dell’art. 3 l. 241/1990 e della circolare MIT n. 1733/2006 per tardiva adozione dell’interdizione rispetto al termine di 45 giorni; violazione dell’art. 14, commi 2, 11 e 16, d.lgs. 81/2008 ed eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, sostenendo che l’interdizione avrebbe dovuto cessare con la richiesta di revoca della sospensione o, quanto meno, con il decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal GIP; violazione dell’art. 14, commi 2 e 11, d.lgs. 81/2008 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non avere il MIT considerato l’asserita inefficacia della sospensione. La società aveva inoltre agito contro il silenzio dell’Ispettorato sulle istanze di revoca della sospensione, domanda già accolta con precedente sentenza del TAR. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e le amministrazioni resistenti hanno contestato l’interesse a ricorrere in ragione della revoca dell’interdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilevando che gli atti impugnati erano stati adottati dal MIT o dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ente dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e contabile. Ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, poiché la revoca dell’interdizione non eliminava gli effetti lesivi già prodotti e la misura poteva incidere sulla qualificazione dell’impresa nelle gare pubbliche. Nel merito, ha respinto le censure contro il provvedimento interdittivo: l’atto è vincolato e meramente ricognitivo del divieto direttamente previsto dalla legge, sicché non era necessaria la comunicazione di avvio; il termine indicato dalla circolare MIT non era perentorio e riguardava l’istruttoria, non incidendo sulla validità dell’interdizione adottata tardivamente; non era ravvisabile difetto di istruttoria, poiché il MIT aveva richiesto più volte informazioni all’Ispettorato e aveva disposto la revoca appena conosciuto il decreto di archiviazione. Ha invece accolto la censura relativa alla durata dell’interdizione e ha annullato il decreto di revoca nella parte in cui non delimitava l’efficacia del divieto al solo periodo di effettiva efficacia della sospensione. In base all’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008, il divieto di contrattare opera per tutto il periodo di sospensione; ai sensi del comma 16, il decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni determina ex lege la decadenza della sospensione. Pertanto il MIT avrebbe dovuto limitare l’efficacia dell’interdizione fino alla data del decreto di archiviazione, anziché revocare l’atto con efficacia ex nunc. Il Ministero è stato ordinato di adottare il provvedimento conformativo entro venti giorni. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008
Disciplina il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, la cui efficacia costituisce il presupposto del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.
Il divieto di contrattare è una conseguenza vincolata e meramente ricognitiva della sospensione; la sua durata deve coincidere con l’effettiva durata della sospensione.
art. 14, comma 16, d.lgs. 81/2008
L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni [...] comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
Il decreto di archiviazione determina ex lege la decadenza del provvedimento di sospensione e impone di arrestare, dalla relativa data, gli effetti del divieto di contrattare.
art. 7 l. 241/1990
Non si applica al provvedimento interdittivo vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità.
art. 3 l. 241/1990
L’interdizione, quale atto meramente ricognitivo di un divieto legale, non è viziata dalla tardiva adozione quando il presupposto della sospensione si sia verificato.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il MIT ha esercitato il potere di revoca in autotutela, ma avrebbe dovuto conformare temporalmente l’interdizione alla durata effettiva della sospensione, anziché disporre una revoca con efficacia ex nunc.
art. 117 c.p.a.
È stato utilizzato per l’azione contro il silenzio dell’Ispettorato, già accolta con precedente sentenza, con ordine di adottare un provvedimento espresso.
art. 1, comma 3, d.lgs. 149/2015
Fondando l’autonomia organizzativa e contabile dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, esclude la legittimazione passiva del Ministero del Lavoro per gli atti adottati dall’Ispettorato.
Massime di principio
- Il provvedimento ministeriale che dà atto del divieto di contrattare conseguente alla sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008 ha natura vincolata, dovuta e meramente ricognitiva; pertanto, per la sua adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
- La tardiva adozione del provvedimento interdittivo non ne determina l’illegittimità, quando il divieto deriva direttamente dalla legge e il presupposto della sospensione si sia effettivamente verificato; il termine previsto da una circolare amministrativa per l’istruttoria, ove formulato in termini non perentori, non incide sulla validità dell’atto.
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione deve essere temporalmente circoscritto all’effettiva durata del provvedimento di sospensione, poiché l’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008 collega la durata dell’interdizione a quella della sospensione.
- L’emissione del decreto di archiviazione previsto dall’art. 14, comma 16, d.lgs. 81/2008 determina ex lege la decadenza del provvedimento di sospensione; conseguentemente, l’amministrazione deve limitare l’efficacia dell’interdizione alla data dell’archiviazione, anche se il provvedimento di revoca o di ritiro viene adottato successivamente.
- La mera presentazione di un’istanza di revoca della sospensione, anche accompagnata dal pagamento dell’oblazione, non priva automaticamente di efficacia il provvedimento sospensivo: fino all’adozione di un provvedimento espresso dell’Ispettorato, la sospensione conserva i propri effetti, salvo la successiva decadenza ex lege derivante dal decreto di archiviazione.
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