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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17867/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la decisione della Corte d'appello di Roma che, pur riqualificando il fatto nella forma lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, aveva ritenuto tardiva o generica la richiesta di applicazione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. (D.Lgs. n.150/2022). Con unico motivo deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., e degli artt. 20-bis, 132 e 133 c.p., nonché carenza o mera apparenza della motivazione. Sosteneva che la Riforma Cartabia si applica ai processi pendenti in appello e che la difesa aveva comunque chiesto, nel terzo motivo di appello, l'applicazione delle pene sostitutive in caso di riqualificazione o riconoscimento di circostanze attenuanti, mostrando così che la pena sarebbe stata contenuta entro i quattro anni di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive e' una valutazione discrezionale del giudice subordinata a un giudizio prognostico fondato sui criteri di cui all'art. 133 c.p.; il diniego deve essere motivato. Ha inoltre ricordato che il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se non sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, c.p.p. Seppure la richiesta di sostituzione non fosse tardiva, la Corte territoriale ha correttamente rilevato la genericità del motivo di appello, poiché questo non indicava i criteri previsti dall'art. 133 c.p. su cui fondare il giudizio prognostico. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha operato la riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve prevista dal comma 5, rideterminando la pena in base a tale qualificazione.

  • D.Lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia) / art. 20-bis c.p.

    La riforma ha introdotto la possibilità di pene sostitutive per pene detentive brevi; tuttavia la loro applicazione nei singoli casi resta subordinata a una specifica richiesta motivata e alla valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri di legge.

  • art. 133 c.p.

    Individua i criteri per la determinazione della pena e gli indici su cui deve basarsi il giudizio prognostico positivo necessario per ritenere applicabile una sanzione sostitutiva.

  • art. 20-bis c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente quale base per la sostituzione delle pene detentive con sanzioni alternative; la Corte ha evidenziato che l'invocazione deve essere specifica e fondata sui criteri previsti dall'art. 133 c.p.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Limitazione del potere del giudice d'appello di intervenire d'ufficio su richieste non formulate: il giudice non può applicare ex officio sanzioni sostitutive se l'atto di appello non contiene una richiesta specifica e motivata, salvo i casi tassativi previsti dall'articolo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme invocate dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e violazione di legge nella decisione impugnata; la Corte le ha esaminate e ritenute infondate rispetto alla contestazione sulla genericità del motivo di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte alla fine del procedimento.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Riferimento richiamato dalla giurisprudenza in tema di limiti del potere di sostituzione della pena; utilizzato per sottolineare il carattere discrezionale e i limiti dell'intervento giudiziale in materia di pene sostitutive.

Massime di principio

  • La sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive non è un diritto dell'imputato ma una valutazione discrezionale del giudice, dipendente da un giudizio prognostico positivo fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.
  • Se si chiede l'applicazione di pene sostitutive in appello, la richiesta deve essere specifica e motivata: il motivo di appello deve indicare i criteri e gli elementi (art. 133 c.p.) su cui si fonda il giudizio prognostico favorevole.
  • Il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se nell'atto di appello non è formulata una richiesta specifica e motivata, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
  • In caso di diniego della sostituzione, il giudice deve motivare il rifiuto facendo esplicito riferimento ai criteri pertinenti; la mancanza di una motivazione adeguata è motivo di censura in cassazione.
  • La Riforma Cartabia (D.Lgs. n.150/2022) può essere invocata nei processi pendenti, ma la sua efficacia pratica richiede che la difesa esponga chiaramente come i nuovi istituti si applicano al caso concreto e rispondano ai requisiti di legge.

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