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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39289/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di legge. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. La decisione è stata resa in camera di consiglio non partecipata con ordinanza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 marzo 2025, che reca motivazione contestuale. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato presentato il 18 aprile 2025 oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla lettura del dispositivo con deposito contestuale della motivazione. Secondo il provvedimento, poiché l'imputato era presente in primo grado e il giudizio di appello si è svolto in rito cartolare per la disciplina emergenziale Covid-19, non opera la proroga di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Ne consegue l'inammissibilità per tardività e la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    stabilisce il termine di quindici giorni per impugnare quando la motivazione è depositata contestualmente alla lettura del dispositivo; nel caso concreto il termine è stato calcolato dalla data della lettura e ritenuto spirato prima della proposizione del ricorso.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    la previsione di proroga/non applicazione del termine non opera nel caso esaminato, perché il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare in base alla disciplina emergenziale Covid-19.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine di legge, anche se si deducono censure di merito, poiché il tardivo esercizio del potere di impugnazione preclude ogni esame successivo.
  • Quando la motivazione della sentenza è depositata contestualmente alla lettura del dispositivo, il termine per impugnare decorre da tale momento e si computa secondo la disciplina ordinaria dell'art. 585 c.p.p., salvo specifiche deroghe applicabili nel caso concreto.
  • La previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non opera automaticamente in ogni procedimento celebrato durante l'emergenza pandemica, dovendo verificarsi se ricorrano i presupposti per la sua applicazione.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione può essere dichiarata de plano in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito, e comporta ex lege la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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