Sentenza del 10/02/2020 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per più profili: non aveva accettato l'eredità del padre defunto e dunque i beni non erano entrati nel suo patrimonio; deduceva inoltre inesistenza o nullità della notifica dell'atto e degli atti presupposti. L'Agenzia sosteneva che l'iscrizione ipotecaria è atto meramente a garanzia (non esecutivo) e quindi non richiede la prova dell'accettazione dell'eredità per essere adottata, oltre a difendere la regolarità delle notifiche
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che non risultasse provata l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte del ricorrente e che, pertanto, i beni del de cuius non potevano essere aggrediti neppure con misure conservative come l'iscrizione ipotecaria. L'appello è stato respinto; nulla per le spese d'appello in assenza di costituzione del contribuente
Norme richiamate
art. 480 c.c.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni
L'erede diventa tale solo al momento dell'accettazione (espressa o tacita); fino ad allora i beni del de cuius non fanno parte del patrimonio dell'erede e non sono aggredibili
art. 476 c.c.
Riferimento all'accettazione tacita/implicita dell'eredità
L'accettazione implicita è possibile per comportamenti che denotino volontà di accettare; tuttavia l'Amministrazione finanziaria è onerata della prova di tale accettazione implicita
Cassazione civile, sent. 29/03/2017, n. 8053
L'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali; la prova è a carico dell'Amministrazione finanziaria
Conferma il principio che la responsabilità per debiti tributari ereditari richiede l'accettazione dell'eredità e che la PA deve provare l'accettazione, salvo prova di accettazione implicita
Massime di principio
- La responsabilità del successore per i debiti tributari del de cuius richiede l'accettazione dell'eredità: senza prova di accettazione (espressa o tacita) i beni non sono parte del patrimonio dell'erede e non sono aggredibili
- L'iscrizione ipotecaria, anche se misura conservativa e non atto di esecuzione piena, non può colpire beni che non sono entrati nel patrimonio dell'erede per mancata accettazione
- L'onere della prova dell'accettazione dell'eredità spetta all'Amministrazione finanziaria quando sostiene la responsabilità del presunto erede per debiti erariali
- L'accettazione tacita può essere desunta da comportamenti del chiamato all'eredità; è quindi prudente per il chiamato conservare documentazione che dimostri la mancata accettazione o l'eventuale rinuncia
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe: a) eccepire immediatamente la mancata accettazione dell'eredità; b) produrre documenti che dimostrino rinuncia o assenza di atti riconducibili ad accettazione implicita; c) contestare tempestivamente la validità della notifica se presente
- L'amministrazione tributaria, prima di iscrivere ipoteca contro un presunto erede, dovrebbe accertare e provare la sussistenza di una posizione successoria attiva (accettazione) o di comportamenti che la rendano implicitamente provata
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