Cassazione Penale, Sentenza n. 34783/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 (lett. e) c.p.p.) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato la sua detenzione precedente (sei mesi per altro reato), la presunta resipiscenza, il fatto che i reati contestati erano antecedenti a quel periodo e che l'attualità del pericolo di reiterazione si fondava su mere congetture e sospetti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità, sottolineando elementi concreti che giustificano il pericolo di reiterazione: numerosi precedenti specifici e condanne per reati analoghi, serialità e sistematicità di otto furti in breve arco temporale, modalità professionali delle condotte (uso di distrazioni, complicità della moglie, disinvoltura rispetto a telecamere), breve distanza temporale fra i fatti, riluttanza a rispettare misure (precedente per evasione) e inserimento in contesti dediti al traffico di stupefacenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. e)
violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dedotta dal ricorrente
Richiama il motivo di ricorso in cassazione: il vizio denunciato era di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento cautelare. La Corte ha valutato che non ricorrono tali vizi, confermando la discrezionalità del giudice del riesame entro i limiti di logicità e completezza della motivazione.
art. 274 c.p.p. (comma 1, lett. c)
richiamato nel testo come artt. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Definisce il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato ai fini delle misure cautelari. La Corte ribadisce che l'attualità non richiede l'imminenza di una specifica occasione delittuosa, ma una valutazione prognostica fondata su personalità, modalità del fatto e contesto socio-ambientale.
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Stabilisce la possibilità di condanna pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, come qui applicato per l'importo di euro 3.000.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
rinvio per adempimenti alla Cancelleria di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione in materia esecutiva e di registrazione del provvedimento.
Corte Costituzionale, sent. 186/2000
citata nel provvedimento in relazione alla non opposizione di esonero dalla somma a carico del ricorrente
Giurisprudenza costituzionale richiamata per giustificare l'assenza di motivi per esonerare il ricorrente dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione del reato ai fini cautelari va valutato in chiave prognostica: non è necessario provare un'imminente occasione di delinquere, ma sussistono elementi concreti quale personalità dell'indagato, modalità del fatto, serialità e contesto sociale.
- La presenza di numerosi precedenti specifici, la serialità e la professionalità delle condotte (modus operandi), nonché la breve distanza temporale tra i fatti, rafforzano la sussistenza del pericolo di reiterazione.
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione del giudice del riesame è limitato: la Corte di cassazione verifica la logicità, completezza e non contraddittorietà della motivazione, ma non riconsidera i fatti o rifa valutazioni di merito già riservate al GIP e al Tribunale del riesame.
- Argomentazioni difensive basate su detenzione anteriore per altro reato, (presunta) resipiscenza o comportamento successivo non sono di per sé decisive per escludere il pericolo di reiterazione, salvo che non neutralizzino concretamente gli elementi prognostici posti a base della misura.
- Per impugnare con successo una misura cautelare occorre evidenziare vizi logici, contraddizioni o carenze istruttorie nella motivazione del provvedimento, dimostrando che le conclusioni prognostiche sono arbitrarie o totalmente sproporzionate rispetto agli elementi disponibili.
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