Ordinanza n. 16698/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al servizio di polizia per la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme e, con motivi aggiunti, decreto di approvazione della graduatoria di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso il 9 marzo 2026 dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, motivato dalla presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme. Con motivi aggiunti del 21 settembre 2026 ha impugnato il decreto del 27 maggio 2026 di approvazione della graduatoria di merito, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. L’ordinanza non espone le censure di merito: rileva invece la necessità di verificare la validità delle notifiche ai controinteressati e la conseguente ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. In particolare, la ricorrente deve chiarire da quale fonte abbia ricavato gli indirizzi PEC utilizzati per notificare i motivi aggiunti, non risultando tali indirizzi iscritti nei pubblici elenchi indicati dall’art. 6-quater del d.lgs. 82/2005.
La decisione
Il TAR non decide la legittimità del giudizio di non idoneità né del decreto di approvazione della graduatoria. Ordina alla ricorrente di fornire, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti sulla fonte degli indirizzi PEC dei controinteressati. Rileva che un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri non può essere utilizzato per notificare un ricorso giurisdizionale, anche se comunicato all’amministrazione, e che la notifica così eseguita è nulla. Se gli indirizzi non risultano iscritti nel Registro INAD, la ricorrente dovrà rinnovare, entro lo stesso termine di 20 giorni, la notifica dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato nelle forme degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Il prosieguo è fissato alla camera di consiglio del 19 gennaio 2027; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 6-quater d.lgs. 82/2005
gli indirizzi di posta elettronica certificata, anche se forniti all’amministrazione, se non siano inseriti nei pubblici registri non possano essere impiegati ai fini della notifica di un ricorso giurisdizionale, pena la nullità della stessa;
Gli indirizzi PEC utilizzabili per notificare un ricorso giurisdizionale devono risultare iscritti nei pubblici registri; la loro eventuale comunicazione all’amministrazione non è sufficiente e l’impiego di indirizzi non registrati determina la nullità della notifica.
artt. 137 e ss. c.p.c.
qualora gli indirizzi non siano inseriti nel Registro INAD, di ordinare alla parte ricorrente, sin da ora, per esigenze di concentrazione processuale, il rinnovo della notifica del ricorso per motivi aggiunti nei confronti di almeno un controinteressato, da eseguirsi nelle forme previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c., nel termine di giorni venti dalla comunicazione del presente provvedimento;
Qualora gli indirizzi PEC utilizzati non siano iscritti nel Registro INAD, il rinnovo della notifica dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato deve essere eseguito nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., entro il termine assegnato.
Massime di principio
- Ai fini della notifica di un ricorso giurisdizionale, non è sufficiente che l’indirizzo PEC del destinatario sia stato comunicato all’amministrazione: l’indirizzo deve risultare iscritto nei pubblici registri pertinenti, altrimenti la notifica è nulla.
- Quando la validità delle notifiche ai controinteressati è necessaria per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e l’ammissibilità del ricorso, il giudice può richiedere chiarimenti sulla fonte degli indirizzi PEC utilizzati e, se questi non risultano iscritti nel Registro INAD, ordinare il rinnovo della notifica nelle forme degli artt. 137 e seguenti c.p.c.
Come è indicizzato
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