Ordinanza n. 3803/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, a) in parte qua, dell'O.M. 16.02.2026 n. 27 (pubblicata sul portale InPa in data 23.02.2026), recante la disciplina delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS), valide per il biennio 2026/2028, nella parte in cui individua i criteri di attribuzione del punteggio per titoli di servizio e di formazione statuendo che «Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina» (art. 16, co. 6) e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli, nonché della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative alle modalità di presentazione della domanda di inserimento, siccome non consentono di dichiarare il servizio militare e/o civile sostitutivo se prestato non in costanza di nomina; b) del parere del CSPI adottato nella seduta plenaria n. 157 del 11.12.2025; c) dell'Avviso di errata corrige, prot. n. 4318 del 23.02.2026; d) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui limita la valutabilità del servizio militare di leva o sostitutivo al caso in cui sia stato prestato in costanza di nomina, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a graduatoria)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, tutti titolari di servizio militare di leva o di servizio sostitutivo assimilato per legge, svolto non in costanza di nomina, hanno impugnato la disciplina ministeriale delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS per il biennio 2026/2028. Hanno contestato, in particolare, l'art. 16, comma 6, dell'O.M. n. 27/2026, le tabelle di valutazione dei titoli e la disciplina tecnica di presentazione delle domande, nella parte in cui impediscono di dichiarare e valorizzare il servizio militare o sostitutivo svolto fuori da una nomina. Sono stati inoltre impugnati il parere del CSPI, l'avviso di errata corrige e gli ulteriori atti connessi. La domanda cautelare è stata fondata sull'orientamento giurisprudenziale formatosi rispetto alle precedenti ordinanze ministeriali in materia, favorevole alla valutazione del servizio militare o sostitutivo prestato dopo il conseguimento del titolo anche se non svolto in costanza di nomina.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia della disciplina impugnata nella parte contestata. Il giudice ha valorizzato l'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato in fattispecie analoghe e il precedente della stessa Sezione, che aveva già disposto la sospensione dell'efficacia dell'O.M. n. 27/2026 con riferimento alla limitazione della valutabilità del servizio militare alla sola ipotesi della prestazione in costanza di nomina. L'ordinanza non definisce il merito della controversia, che è stato fissato all'udienza pubblica del 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è stata cautelativamente sospesa nella parte in cui subordina la valutazione del servizio militare o sostitutivo alla prestazione in costanza di nomina.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare.
Massime di principio
- In materia di graduatorie per il conferimento di supplenze, sussistono i presupposti per la tutela cautelare quando la disciplina ministeriale limita la valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato al solo servizio prestato in costanza di nomina, in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alla valutazione del servizio prestato successivamente al conseguimento del titolo anche fuori da una nomina.
- La reiterazione, in una nuova ordinanza ministeriale, di una limitazione già ritenuta illegittima dalla giurisprudenza e già sospesa dal giudice amministrativo costituisce elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.
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