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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2194/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla confisca dell'autovettura, perché la motivazione non ha dimostrato un nesso stabile tra il mezzo e l'attività criminosa. Ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca della Citroen targata EK975HW e ha rinviato al Tribunale di Torre Annunziata per un nuovo giudizio sul punto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca dell'autovettura, sostenendo che il giudice non abbia adeguatamente dimostrato un collegamento stabile e strumentale tra il veicolo e l'attività di spaccio contestata.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa procedura.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento che abbiano applicato misure di sicurezza; rileva se la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione e sui motivi di impugnazione: il vizio di motivazione può essere dedotto con la disciplina generale prevista da questo articolo.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca facoltativa delle cose che hanno concorso a commettere il reato; legittima solo se sussiste un nesso oggettivo e stabile tra la cosa e il reato, non una mera occasionalità.

  • art. 73, comma 1, DPR 309/90

    Norma sostanziale che punisce la cessione e la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, il reato per cui il ricorrente è stato condannato.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata nella contestazione degli addebiti.

Massime di principio

  • La confisca facoltativa richiede una motivazione specifica che dimostri un nesso stabile e strumentale tra il bene e l'attività criminosa; la mera proprietà o un utilizzo occasionale non sono sufficienti.
  • Nel patteggiamento, se il giudice dispone la confisca deve spiegare come la libera disponibilità del bene possa incentivare la reiterazione del reato; tale motivazione è sindacabile in Cassazione.
  • Se la motivazione sulla confisca è insufficiente la Cassazione può annullare la misura limitatamente a quel punto e rinviare al giudice di merito per nuovo esame.
  • Le sentenze di patteggiamento che applicano misure di sicurezza o confische sono impugnabili in Cassazione nei limiti dell'art. 448 c. 2-bis; se la misura non è stata concordata tra le parti, il vizio può essere dedotto per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606.
  • Elementi che possono provare il nesso stabile tra veicolo e spaccio: modifiche strutturali al mezzo, uso costante nell'organizzazione esecutiva del reato, riscontri investigativi che dimostrino un ruolo funzionale del veicolo.

Testo integrale

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