Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23220/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto la questione processuale rilevata d’ufficio, ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d’appello perché l’appello non era ammissibile contro la sentenza del Tribunale resa quale giudice di rinvio/prosecutorio, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di appello e di cassazione per la particolarità della vicenda processuale.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione con cui un ufficio camerale aveva applicato una sanzione pecuniaria e la confisca di attrezzature, ritenendo integrato l’esercizio abusivo dell’attività di autoriparatore. L’interessato propose opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981; dopo una prima cassazione con rinvio per omessa motivazione su alcune questioni, il Tribunale rigettò nuovamente l’opposizione. L’interessato impugnò poi la decisione davanti alla corte d’appello, che rigettò il gravame. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione d’appello, ma dalla sentenza emerge che la questione decisiva affrontata dalla Corte di cassazione è stata preliminare e processuale: stabilire se la sentenza del Tribunale resa in sede di rinvio fosse appellabile oppure solo ricorribile per cassazione. La Corte ha rilevato che il rinvio aveva natura prosecutoria e che, quindi, la sentenza del giudice di rinvio sostituiva quella cassata e non era soggetta ad appello, nonostante la sopravvenuta modifica del regime di impugnazione. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, perché la causa non poteva essere proseguita in appello.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689/1981

    ex art. 22 L. n. 689 del 1981

    richiamato come base dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione

  • art. 23 L. n. 689/1981

    art. 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689

    indicato come disciplina del giudizio sull’opposizione, nella formulazione previgente

  • art. 360 c.p.c.

    n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.

    evocato con riferimento al vizio motivazionale oggetto della precedente cassazione

  • art. 383 c.p.c.

    primo comma dell’art. 383 cod. proc. civ.

    interpretato nel senso che il rinvio disposto in precedenza aveva funzione prosecutoria e conduceva a una nuova sentenza di merito sostitutiva di quella cassata

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ.

    utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la causa non poteva essere proseguita in appello

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26

    art. 26 del decreto legislativo 2/02/2006 n. 40

    ritenuto non applicabile alla fattispecie, poiché la sentenza del giudice di rinvio non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 5

    comma 5 del successivo art. 27

    richiamato per escludere che la pubblicazione posteriore della sentenza rendesse applicabile il nuovo regime di impugnazione

  • d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 99

    art. 99 del decreto legislativo 30/12/1999 n. 507

    richiamato come modifica della disciplina dell’opposizione, con sostituzione del "pretore" con il "giudice" del Tribunale

Massime di principio

  • Quando la cassazione con rinvio ha funzione prosecutoria, il giudizio di rinvio resta una fase del procedimento originario e la sentenza che lo conclude sostituisce quella cassata; perciò l’impugnazione ordinaria segue il regime proprio della decisione sostituita, senza che rilevino sopravvenienze normative sul regime delle impugnazioni.
  • Se la sentenza del giudice di rinvio è stata resa in un procedimento in cui il controllo di legittimità è l’unico mezzo di impugnazione ordinaria, un appello proposto contro tale decisione è inammissibile; il giudice di secondo grado deve rilevare il vizio e la sentenza d’appello va cassata senza rinvio.
  • La modifica legislativa del regime di impugnazione non si applica automaticamente alle decisioni rese in prosecuzione di un giudizio già instaurato e definito da precedente cassazione con rinvio, quando la struttura del rinvio impone la sostituzione della precedente sentenza cassata.
  • In presenza di una lunga e complessa vicenda processuale e di un errore oggettivamente scusabile sul mezzo di impugnazione, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione e dei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.