Circolare numero 130 del 15-09-2017
Con la presente circolare s’illustrano i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, nello specifico i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e i criteri per l’approvazione dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria. Inoltre, vengono forniti chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo in argomento. Indice: 1. Il quadro normativo 2. Causali assegno ordinario 2.1 Riorganizzazione aziendale 2.2 Crisi aziendale 2.2.1 Crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa 2.2.2 Crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto 2.3 Informazione e consultazione sindacale 2.4 Assegno ordinario e altre prestazioni 2.4.1 Indennità di malattia 2.4.2 Congedo di maternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento 2.4.3 Infortunio sul lavoro 2.4.4 Permessi legge 104/1992 2.4.5 Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001 2.5 Assegno ordinario e altri istituti contrattuali 2.5.1 Ferie 2.5.2 Festività infrasettimanali 2.5.3 Indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso 3. Assegno di solidarietà 3.1 Riduzione di orario 3.2 Assegno di solidarietà e altre prestazioni 3.2.1 Indennità di malattia 3.2.2 Congedo di maternità e congedo parentale 3.2.3 Permessi per allattamento 3.2.4 Infortunio sul lavoro 3.2.5 Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001 3.2.6 Permessi legge 104/1992 3.3. Assegno di solidarietà e altri istituti contrattuali 3.3.1 Ferie 3.3.2 Festività infrasettimanali 3.3.3 Indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso 3.4 Termini di presentazione della domanda 4. Prestazioni garantite dal FIS, assegno al nucleo familiare e T.F.R. 5 Prestazioni garantite dal FIS e reddito da attività lavorativa 6. Accertamenti istruttori e supplemento di istruttoria 7. Cumulo tra Assegno ordinario e Assegno di solidarietà 8. Adozione del criterio di rotazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i criteri operativi per autorizzare le domande di accesso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale: assegno ordinario e assegno di solidarietà. Vengono riepilogate le causali ammesse, i requisiti dimensionali dei datori di lavoro, gli standard istruttori e i documenti richiesti, con specifiche su riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, accordi di solidarietà e termini di presentazione. Sono inoltre chiariti i rapporti con altre prestazioni e istituti contrattuali, le regole su cumulabilità, ferie, malattia, maternità, permessi, infortuni, lavoro straordinario, assunzioni e limiti di riduzione oraria.
Criteri di autorizzazione delle istanze per assegno ordinario e assegno di solidarietà del FIS
Criteri di autorizzazione delle istanze per assegno ordinario e assegno di solidarietà del FIS
La circolare definisce i criteri con cui l’INPS valuta e autorizza le domande di accesso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS), in continuità con il quadro delineato dal D.lgs n. 148/2015 e dal D.I. n. 94343/2016. Il documento chiarisce in modo organico presupposti, causali, termini, adempimenti istruttori e regole di coordinamento con altri istituti di tutela del reddito e del rapporto di lavoro.
Quadro normativo e ambito del FIS
Il FIS, già Fondo di solidarietà residuale, è stato adeguato con D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016 e, dal 1° gennaio 2016, assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori esclusi dalla CIGO e dalla CIGS e privi di fondi di solidarietà bilaterali o alternativi. Le prestazioni erogate sono due: assegno di solidarietà e assegno ordinario.
Assegno ordinario: soglia dimensionale, causali e criteri di esame
L’assegno ordinario è una prestazione aggiuntiva rispetto all’assegno di solidarietà e riguarda i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente l’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario. La prestazione è ammissibile per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, esclusa l’intemperie stagionale, e per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale della disciplina straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.
Le istanze sono valutate secondo i criteri del D.M. n. 95442/2016 per le causali di integrazione salariale ordinaria e del D.M. n. 94033/2016 per riorganizzazione e crisi aziendale. Per la CIGO tali criteri si applicano alle istanze presentate dal 29 giugno 2016; per le causali di riorganizzazione e crisi le istanze sono valutate, secondo la circolare, dal 9 febbraio 2016.
Riorganizzazione aziendale
La riorganizzazione aziendale si identifica con l’esigenza di intervenire su inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva nell’ambito di un programma finalizzato a un consistente recupero occupazionale. Per l’approvazione del programma devono concorrere contestualmente più condizioni:
- presentazione di un programma di interventi volto a superare le inefficienze, anche in caso di ridefinizione dell’assetto societario, del capitale o dell’articolazione produttiva;
- possibilità di includere investimenti in impianti e attrezzature direttamente impegnati nel processo produttivo, nonché attività di formazione e riqualificazione;
- valore medio annuo degli investimenti superiore a quello del biennio precedente; in ragione della durata massima del trattamento pari a 26 settimane in un biennio mobile, il confronto va riparametrato su base semestrale, richiedendo che il valore medio semestrale degli investimenti previsti superi quello dell’anno precedente;
- sospensioni o riduzioni di orario motivatamente collegate, per entità e tempi, al processo di riorganizzazione;
- nei casi di datori di lavoro plurilocalizzati, motivazione del collegamento per ciascuna unità operativa;
- previsione di recupero occupazionale almeno nella misura del 70%;
- indicazione delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti.
Il recupero occupazionale comprende sia il rientro in azienda dei lavoratori sospesi sia il loro riassorbimento in altre unità produttive della stessa impresa o di altre imprese. Gli eventuali esuberi strutturali devono essere gestiti con specificazione delle modalità, quali ricollocazione, pensionamento, risoluzioni consensuali, riconversione professionale o licenziamenti collettivi.
Crisi aziendale con continuazione di attività lavorativa
La crisi aziendale è descritta come uno stato di grave difficoltà economica desumibile da una situazione involutiva o negativa del biennio antecedente la domanda, rilevabile da fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa e indebitamento, oppure determinata da un evento improvviso e imprevisto. Dal 1° gennaio 2016 non è più prevista la crisi per cessazione di attività.
Per la crisi con continuazione di attività lavorativa devono risultare, secondo il D.M. n. 94033/2016, due elementi principali:
- un andamento negativo o involutivo degli indicatori economico-finanziari;
- un ridimensionamento o una stabilità dell’organico nel biennio precedente, con tendenziale assenza di nuove assunzioni, soprattutto se agevolate.
La circolare, però, precisa che, coerentemente con la durata massima del trattamento, la verifica va riparametrata sull’annualità precedente. Le assunzioni non sono escluse in assoluto, ma devono essere motivate e compatibili con le finalità del trattamento; sono richiamati, a titolo esemplificativo, i casi di assunzione di personale specializzato non presente in organico o di lavoratori a termine per sostituzione di assenti per maternità. È inoltre richiamata la disciplina sugli incentivi all’assunzione e sui divieti di contratti a termine e somministrazione in unità produttive interessate da sospensioni o riduzioni di orario in CIG.
Per l’ammissibilità della domanda, il datore di lavoro deve inoltre presentare:
- una relazione tecnica sulle motivazioni della crisi;
- un piano di risanamento che individui gli interventi correttivi per superare gli squilibri produttivi, finanziari o gestionali.
La finalità del piano è la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche solo parziale, dell’occupazione. Se permangono esuberi strutturali, deve essere previsto un piano di gestione degli stessi.
Non sono normalmente esaminati i programmi di crisi aziendale di imprese che:
- abbiano iniziato l’attività nell’anno precedente;
- non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;
- abbiano subito significative trasformazioni societarie nell’anno precedente, salvo che le trasformazioni avvengano tra datori di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e finalità di contenimento dei costi, oppure comportino, per le imprese subentranti, azioni di risanamento e salvaguardia occupazionale.
La circolare richiama anche il concetto di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti", inteso in senso ampio come presenza di un comune nucleo proprietario in grado di coordinare operazioni di ristrutturazione con licenziamenti e riassunzioni tra imprese collegate.
Crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto
La crisi per evento improvviso e imprevisto è determinata da un fattore esogeno all’impresa e si valuta con criteri diversi rispetto alla crisi con continuità di attività. In tale ipotesi il datore di lavoro deve:
- rappresentare l’imprevedibilità dell’evento, la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi e la sua autonomia rispetto alle scelte gestionali;
- presentare un piano di risanamento orientato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione;
- prevedere, se necessario, un piano di gestione degli esuberi.
A questa fattispecie non si applicano i casi di esclusione previsti per la crisi con continuazione di attività lavorativa.
Informazione e consultazione sindacale per l’assegno ordinario
Per l’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la disciplina della CIGO. Ne consegue l’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dalla causale invocata.
Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative:
- le cause di sospensione o riduzione dell’orario;
- l’entità e la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati;
- l’eventuale richiesta di esame congiunto.
La comunicazione preventiva e l’eventuale trattativa costituiscono condizione di ammissibilità della domanda. Alla domanda vanno allegate le comunicazioni e le ricevute di invio; è ammesso l’invio via fax con prova di recapito. Se viene prodotto il solo verbale di consultazione, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali interessate, l’obbligo si considera assolto senza necessità di allegare anche le comunicazioni preventive.
Assegno ordinario: rapporto con malattia, maternità, congedi, permessi e altri istituti
La circolare disciplina numerosi casi di coordinamento con altri istituti, applicando in via analogica la prassi CIGO. In sintesi:
- malattia: in caso di sospensione a zero ore, se la malattia insorge durante la sospensione, il lavoratore continua a percepire l’assegno ordinario e non deve comunicare lo stato di malattia; se la malattia è precedente, prevale la disciplina della malattia o del Fondo a seconda che tutta l’unità organizzativa sia sospesa;
- maternità, congedo parentale, riposi per allattamento: l’astensione obbligatoria prevale sempre; il congedo parentale è fruibile secondo scelta dell’interessato, senza cumulo con il trattamento del Fondo; i permessi per allattamento spettano solo se vi è attività lavorativa nella giornata;
- infortunio sul lavoro: prevale sempre l’indennità INAIL o quella prevista dalla legge, a seconda del momento di insorgenza;
- permessi ex legge n. 104/1992: in sospensione a zero ore non spettano; in caso di riduzione verticale sono riproporzionati, mentre in caso di riduzione orizzontale restano integrali;
- congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001: in sospensione totale non è fruibile; in caso di riduzione di orario è coordinabile con l’assegno ordinario;
- ferie: nelle sospensioni a zero ore il datore può collocare ferie residue o in maturazione anche al termine della sospensione; in caso di riduzione di orario valgono le regole ordinarie;
- festività infrasettimanali: in riduzione di orario non sono integrabili; per i lavoratori sospesi valgono regole differenziate a seconda che siano retribuiti a paga oraria o mensile;
- indennità sostitutiva ferie, festività soppresse e mancato preavviso: non sono integrabili.
Assegno di solidarietà: presupposti, contenuto dell’accordo e requisiti soggettivi
L’assegno di solidarietà è riconosciuto, dal 1° gennaio 2016, ai dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, con la finalità di evitare o ridurre esuberi nel corso della procedura di mobilità o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
L’accordo deve essere sottoscritto da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro RSA/RSU; non sono validi accordi stipulati da soggetti non rappresentativi. L’accordo produce effetti verso tutti i lavoratori dell’azienda e non è necessario che sia firmato da tutte le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Il contenuto dell’accordo deve includere, in particolare:
- data e parti stipulanti;
- contratto collettivo applicato;
- orario di lavoro e articolazione;
- eventuale apertura della procedura di mobilità e numero degli esuberi;
- quantificazione dell’eccedenza di personale;
- indicazione che l’accordo, per i datori con più di cinque e fino a quindici dipendenti, è finalizzato a evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- motivazioni dell’esubero;
- decorrenza e durata del contratto di solidarietà;
- forma e articolazione della riduzione oraria;
- percentuale complessiva di riduzione;
- modalità di eventuali deroghe.
All’accordo deve essere allegato l’elenco dei lavoratori interessati, sottoscritto dalle parti firmatarie e dal datore di lavoro.
Limiti della riduzione di orario, straordinario, assunzioni e licenziamenti
La riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, e deve essere parametrata su base settimanale. Si tratta di una media, per cui la distribuzione tra lavoratori può differire, purché il limite individuale non superi il 70% dell’intero periodo concordato. Il controllo del rispetto dei limiti avviene sull’intero periodo autorizzato.
L’accordo deve prevedere eventuali deroghe per far fronte a temporanee esigenze di maggior lavoro: se la deroga comporta una minore riduzione di orario rispetto a quanto pattuito, è sufficiente la previsione nell’accordo; se comporta una maggiore riduzione, occorre un nuovo contratto di solidarietà.
Il lavoro straordinario è in linea generale non ammesso per i lavoratori in solidarietà, ma il decreto non lo vieta in assoluto: l’accordo collettivo può prevedere i casi eccezionali in cui esso è consentito.
In costanza di assegno di solidarietà sono possibili nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, solo per mansioni non presenti nell’organico aziendale, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità; la circolare richiama anche la possibilità di attivare l’apprendistato. È inoltre possibile attivare procedure di licenziamento collettivo nel corso del trattamento solo con la non opposizione dei lavoratori, e il ricorso alla solidarietà è configurato come strumento alternativo ai licenziamenti collettivi o plurimi individuali.
In caso di operazioni societarie, l’accordo di solidarietà può proseguire sino alla scadenza naturale presso l’azienda cessionaria, a condizione che questa manifesti interesse alla prosecuzione e sottoscriva un nuovo accordo o una comunicazione di continuazione firmata da tutte le parti sociali originarie.
Assegno di solidarietà e altre prestazioni e istituti contrattuali
Per l’assegno di solidarietà la circolare disciplina in dettaglio la cumulabilità con malattia, maternità, congedo parentale, permessi per allattamento, infortunio, congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001, permessi ex legge n. 104/1992, ferie, festività infrasettimanali e altri istituti.
In particolare:
- in caso di riduzione orizzontale, l’assegno si coordina con la malattia e con la maternità secondo le ore effettivamente lavorate;
- in caso di riduzione verticale con retribuzione variabile, prevalgono di volta in volta la prestazione di malattia o l’indennità di maternità, a seconda del momento di insorgenza dell’evento;
- i permessi per allattamento spettano per le ore collocate in orario lavorativo;
- i permessi legge 104/1992 sono riproporzionati solo in caso di riduzione verticale, mentre restano integri in caso di riduzione orizzontale;
- il congedo straordinario si coordina con l’assegno in presenza di effettiva attività lavorativa;
- per le ferie, quelle maturate prima dell’accordo restano a carico del datore di lavoro anche se fruite nel periodo autorizzato, mentre quelle maturate in costanza di accordo possono essere integrate se fruite nell’arco autorizzato;
- durante le ferie collettive non spetta alcuna prestazione del FIS;
- le festività infrasettimanali seguono regole distinte a seconda che la riduzione sia orizzontale o verticale;
- non sono integrabili indennità sostitutive delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso.
Termini di presentazione della domanda di assegno di solidarietà
La domanda deve essere presentata telematicamente entro sette giorni dalla conclusione dell’accordo sindacale. La riduzione di attività lavorativa deve iniziare entro il trentesimo giorno successivo alla domanda.
La decorrenza del trattamento è comunque fissata dal giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza. Se la riduzione inizia oltre il trentesimo giorno, la domanda non è indennizzabile e occorre presentare una nuova istanza. La circolare precisa però che le domande inoltrate fino alla data di pubblicazione del documento, con inizio della riduzione oltre i 30 giorni, devono comunque considerarsi nei termini.
Prestazioni accessorie, redditi da lavoro e istruttoria
Durante la percezione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà il Fondo non eroga assegni al nucleo familiare né TFR, perché tali prestazioni non sono previste dal D.I. n. 94343/2016.
È inoltre esaminato il rapporto tra prestazioni FIS e reddito da lavoro subordinato o autonomo: in linea generale l’attività remunerata svolta durante la riduzione del lavoro non comporta automaticamente la perdita del diritto, ma possono verificarsi ipotesi di incompatibilità, cumulabilità totale o parziale, secondo le regole già illustrate in precedenti prassi.
Sul piano istruttorio, le aziende devono compilare schede causali specifiche e possono allegare documenti ulteriori, come bilanci o elementi sulla solidità finanziaria. Le strutture territoriali valutano le domande e, se le informazioni sono insufficienti, possono richiedere un supplemento di istruttoria ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016. In tal caso il datore di lavoro deve rispondere entro 15 giorni.
Incompatibilità del cumulo, rotazione e conclusioni applicative
La circolare esclude l’applicazione dell’articolo 10 del D.M. n. 95442/2016 sul cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà alla disciplina del FIS, poiché il cumulo non è previsto dal D.I. n. 94343/2016 e sottrarrebbe risorse destinate esclusivamente all’assegno ordinario e all’assegno di solidarietà.
Infine, viene chiarito che non è obbligatoria l’adozione di criteri di rotazione nelle procedure di informazione e consultazione sindacale propedeutiche all’accesso alle prestazioni del FIS. Per la stessa ragione, l’eventuale violazione di criteri di rotazione indicati nell’accordo non comporta l’applicazione della sanzione prevista per la CIGS.
Punti principali
Ambito del Fondo di integrazione salariale e prestazioni
Il FIS, già Fondo di solidarietà residuale, tutela i lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che non rientrano nella CIGO/CIGS né hanno costituito fondi bilaterali. Le prestazioni garantite sono due: assegno di solidarietà e assegno ordinario.
Assegno ordinario: causali e criteri di valutazione
L’assegno ordinario spetta ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente e può essere richiesto per causali della CIGO, esclusi eventi meteo stagionali, e per riorganizzazione o crisi aziendale, esclusa la cessazione di attività. Le istanze sono valutate secondo i criteri del D.M. n. 95442/2016 per la CIGO e del D.M. n. 94033/2016 per riorganizzazione e crisi; per queste ultime le istanze sono valutate dal 9 febbraio 2016, mentre per la CIGO dal 29 giugno 2016.
Riorganizzazione aziendale
La riorganizzazione deve mirare a superare inefficienze gestionali, commerciali o produttive con un consistente recupero occupazionale. Il programma deve contenere interventi, eventuali investimenti e formazione, con investimenti medi annui superiori a quelli del biennio precedente, riparametrati alla durata massima di 26 settimane in un biennio mobile. Devono essere motivate le sospensioni, anche per unità produttive plurilocalizzate, indicato il recupero occupazionale almeno pari al 70% e la copertura finanziaria.
Crisi aziendale con continuità e per evento improvviso
La crisi aziendale è ammessa in presenza di grave difficoltà economica rilevabile dagli indicatori economico-finanziari o da un evento improvviso e imprevisto. Per la crisi con continuità di attività devono emergere, nell’anno precedente, andamento negativo degli indicatori e stabilità o ridimensionamento dell’organico. Sono richiesti relazione tecnica e piano di risanamento; non sono normalmente esaminate domande di imprese di recente avvio, non operative o con significative trasformazioni societarie, salvo eccezioni. La crisi da evento improvviso non richiede i medesimi requisiti e si fonda sull’imprevedibilità e sulla rapidità dell’evento.
Informazione e consultazione sindacale
Per l’assegno ordinario si applicano gli obblighi di informazione e consultazione di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, indipendentemente dalla causale. La mancata comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e, se richiesta, la mancata trattativa costituiscono causa di reiezione. La prova può essere data con comunicazioni e ricevute, anche via fax; è sufficiente anche il verbale di consultazione firmato da tutte le parti sindacali.
Compatibilità con altri istituti per l’assegno ordinario
La circolare disciplina i rapporti con malattia, maternità, congedo parentale, riposi per allattamento, infortunio, permessi ex legge 104/1992, congedo straordinario, ferie, festività e istituti correlati. In generale, nei casi di sospensione a zero ore prevale l’assegno ordinario, mentre in caso di riduzione di orario si applicano regole di coordinamento tra prestazioni, con distinzioni tra riduzione orizzontale e verticale.
Assegno di solidarietà: presupposti e accordo collettivo
L’assegno di solidarietà è riconosciuto ai dipendenti di datori di lavoro che abbiano stipulato un contratto collettivo aziendale ex articolo 51 del D.lgs n. 81/2015 per evitare o ridurre esuberi nella procedura di mobilità o evitare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo. L’accordo deve indicare esuberi, cause, durata, riduzione dell’orario e modalità applicative; è valido solo se stipulato da soggetti sindacali comparativamente più rappresentativi o dalle loro RSA/RSU.
Limiti della riduzione oraria e assunzioni in solidarietà
La riduzione media oraria non può superare il 60% e quella complessiva individuale non può eccedere il 70% nel periodo di accordo. Sono possibili nuove assunzioni solo per professionalità non presenti in azienda, salvo sostituzioni per maternità; è ammesso anche l’apprendistato. Sono disciplinati anche i casi di trasformazione part-time/full-time, il ricorso allo straordinario solo in casi eccezionali previsti dall’accordo e le procedure di licenziamento collettivo con non opposizione dei lavoratori.
Termini di presentazione e decorrenza delle domande
La domanda di assegno di solidarietà va presentata telematicamente entro sette giorni dalla conclusione dell’accordo sindacale e la riduzione lavorativa deve iniziare entro 30 giorni dalla domanda. La decorrenza della prestazione è dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Se l’inizio della riduzione avviene oltre il trentesimo giorno, occorre una nuova domanda; le istanze presentate entro la data di pubblicazione della circolare con inizio oltre 30 giorni sono considerate comunque tempestive.
Aspetti economici, cumuli e istruttoria
Durante l’erogazione delle prestazioni il Fondo non riconosce assegni al nucleo familiare né TFR. Sono disciplinati anche i rapporti con redditi da lavoro subordinato o autonomo, con possibili casi di incompatibilità, cumulabilità totale o parziale. Le aziende devono compilare apposite schede causali e possono allegare ulteriori prove; le strutture territoriali possono richiedere integrazioni istruttorie entro 15 giorni. Non è ammesso il cumulo tra assegno ordinario e assegno di solidarietà sulla stessa unità produttiva e non è obbligatoria l’adozione di criteri di rotazione.
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