Circolare numero 129 del 01-09-2017
Con decreto del 5 luglio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2017 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato. INDICE Premessa. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. 2. Condizioni di accesso al beneficio. 3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi UniEmens.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina dello sgravio contributivo del 11,50% confermato per il 2017 a favore delle imprese edili e fornisce le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione. Vengono individuati i datori di lavoro e i lavoratori ammessi, le condizioni di accesso, le esclusioni, le modalità di invio telematico dell’istanza tramite "Rid-Edil", la gestione del codice di autorizzazione 7N e le modalità di esposizione in UniEmens. Sono inoltre indicati i termini per la presentazione delle domande e per l’utilizzo del beneficio, nonché le conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere.
Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili per l’anno 2017
Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili nel 2017
La circolare riepiloga la conferma, per l’anno 2017, della riduzione contributiva del 11,50% prevista per le imprese edili e illustra le istruzioni operative per ottenerla e utilizzarla in denuncia contributiva. Il documento si concentra su ambito soggettivo, condizioni di accesso, modalità di presentazione dell’istanza e regole di esposizione del beneficio nel flusso UniEmens.
Quadro normativo e misura dell’agevolazione
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato l’8 agosto 2017, conferma per il 2017 la riduzione contributiva introdotta dall’articolo 29 del d.l. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995 e successive modifiche. La misura della riduzione è pari all’11,50%.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, la riduzione spetta ai datori di lavoro del settore industria classificati con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e del settore artigianato con i codici da 41301 a 41305, purché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Il beneficio riguarda i contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica esclusivamente agli operai occupati 40 ore alla settimana; pertanto non spetta ai lavoratori a tempo parziale.
Base di calcolo e limiti della riduzione
La circolare precisa che la base di calcolo della riduzione va determinata tenendo conto delle riduzioni previste dall’art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005, nonché al netto delle eventuali misure compensative spettanti. Inoltre, l’agevolazione non si applica al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni per l’accesso al beneficio
L’accesso allo sgravio è subordinato al possesso del DURC e, più in generale, al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, che richiede la regolarità contributiva e il rispetto degli altri obblighi di legge e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Occorre inoltre il rispetto della disciplina sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 338/1989.
La riduzione non può essere riconosciuta se il datore di lavoro ha riportato, nei cinque anni precedenti, condanne passate in giudicato per violazioni della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 8, del d.l. 223/2006.
La circolare ribadisce infine che il beneficio non spetta per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come nel caso dell’incentivo "occupazione sud" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017. Inoltre, in presenza di contratti di solidarietà l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali è applicata la riduzione d’orario.
Presentazione dell’istanza e controlli
Le domande per la riduzione contributiva 2017 devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, utilizzando il modulo "Rid-Edil" disponibile nel cassetto previdenziale aziende, nella sezione "comunicazioni on-line" e nella funzione "invio nuova comunicazione". Le istanze sono sottoposte a un controllo automatizzato circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con il beneficio e vengono definite entro il giorno successivo all’invio.
Codice di autorizzazione e periodo di fruizione
In caso di esito positivo, viene attribuito alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N per il periodo da settembre a dicembre 2017, con esito consultabile nel cassetto previdenziale aziende. La circolare precisa però che lo sgravio riguarda comunque il periodo complessivo da gennaio a dicembre 2017.
Il beneficio può essere fruito entro il 16 gennaio 2018, utilizzando le denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017. Le domande di applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 possono essere presentate fino al 15 gennaio 2018.
Esposizione in UniEmens e recupero degli arretrati
I datori di lavoro autorizzati devono esporre il beneficio corrente nel flusso UniEmens con il codice causale L206, mentre per il recupero degli arretrati deve essere utilizzato il codice causale L207. Per gli operai non più in forza, il beneficio va indicato nel primo flusso UniEmens utile con gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, senza valorizzare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero; deve invece essere valorizzato l’elemento NFOR, che identifica gli operai non più in carico all’azienda.
Matricole sospese o cessate
Per le matricole sospese o cessate, qualora il datore di lavoro intenda recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, deve presentare l’istanza tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziende e allegare una dichiarazione conforme al fac-simile riportato in allegato alla circolare. La sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. In tali casi, il recupero avviene tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.
Controlli e recupero in caso di irregolarità
Qualora venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere all’agevolazione, le sedi territorialmente competenti procedono, oltre che alla segnalazione all’autorità giudiziaria, al recupero delle somme indebitamente fruite.
Punti principali
Misura e ambito soggettivo
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017 la riduzione contributiva è confermata nella misura dell’11,50% per i datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e del settore artigianato con codici da 41301 a 41305, purché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Il beneficio riguarda i contributi dovuti per assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica ed è riconosciuto solo per gli operai occupati 40 ore settimanali.
Esclusioni e base di calcolo
La riduzione non spetta per i lavoratori a tempo parziale né si applica al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. La base di calcolo deve essere ridotta ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e dell’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005, e determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Condizioni di accesso
L’accesso al beneficio richiede il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, quindi regolarità contributiva attestata dal DURC e rispetto degli altri obblighi di legge e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale applicabile. Occorre inoltre il rispetto dell’art. 1, comma 1, del d.l. 338/1989 sulla retribuzione imponibile e l’assenza di condanne passate in giudicato, nei cinque anni precedenti, per violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La riduzione non spetta per i lavoratori per i quali siano già previste altre specifiche agevolazioni contributive, come l’incentivo "occupazione sud", e non spetta in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori interessati dalla riduzione d’orario.
Domanda telematica e controlli
Le istanze per il 2017 devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil" disponibile nel cassetto previdenziale aziende, sezione "comunicazioni on-line", funzione "invio nuova comunicazione". Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale e vengono definite entro il giorno successivo all’invio.
Codice di autorizzazione e gestione del beneficio
In caso di esito positivo viene attribuito alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N per il periodo da settembre a dicembre 2017, con esito consultabile nel cassetto previdenziale aziende. Lo sgravio si riferisce comunque al periodo gennaio-dicembre 2017. Se la dichiarazione del datore di lavoro risulta non veritiera, le sedi competenti attivano l’autorità giudiziaria e recuperano le somme indebitamente fruite.
Esposizione in UniEmens e recupero arretrati
I datori di lavoro autorizzati espongono il beneficio corrente in UniEmens con il codice causale L206 e il recupero degli arretrati con il codice causale L207, nei rispettivi elementi del flusso indicati dalla circolare. Per i lavoratori non più in forza, gli stessi elementi vanno valorizzati nel primo flusso UniEmens utile, senza indicazione di settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero, valorizzando invece l’elemento NFOR.
Matricole sospese o cessate
Nel caso di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio relativo ai mesi antecedenti la sospensione o cessazione il datore di lavoro deve inoltrare l’istanza tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare. La sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice 7N all’ultimo mese di attività della matricola; la fruizione avviene tramite procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.
Termini di utilizzo e di presentazione
Il beneficio può essere fruito entro il 16 gennaio 2018, mediante denunce UniEmens con competenza fino a dicembre 2017. Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 possono essere presentate fino al 15 gennaio 2018.
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