Circolare numero 128 del 31-08-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Artigiani Commercianti e PMI (Ar.Co.) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Federazione Artigiani Commercianti e PMI (Ar.Co.) per la riscossione, insieme ai contributi previdenziali obbligatori, delle quote associative dovute dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di acquisizione e revoca delle deleghe, i termini di presentazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le regole sulla protezione dei dati personali, oltre alle istruzioni contabili per la rilevazione delle somme.
Convenzione INPS-Ar.Co. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-Ar.Co. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 20 luglio 2017 tra INPS e Federazione Artigiani Commercianti e PMI (Ar.Co.), richiamando la disciplina di riferimento e le modalità operative per la riscossione delle quote associative degli iscritti. Il documento chiarisce inoltre gli adempimenti a carico dell’Associazione, le regole sulla revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di tutela per l’Istituto e le istruzioni contabili.
Ambito e modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS, per le Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono indicati l’ammontare della quota associativa e l’Associazione destinataria.
I dati sono inoltre consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che, pertanto, resta escluso qualsiasi obbligo dell’INPS di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione sindacale trasmette all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, viene chiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente, nonché del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.
Le deleghe alla riscossione devono essere presentate anche alla Struttura INPS territorialmente competente, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un valido documento di identità, entro le scadenze del:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produce effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo. In caso di presentazione, nel medesimo anno, di due o più deleghe riferite a due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi rende disponibile alle Strutture territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici per consentire la convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS declina ogni responsabilità per i casi in cui flussi o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
Le Parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; ne consegue che ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega, procede all’acquisizione della revoca in procedura e la comunica contestualmente all’Associazione interessata via PEC. La revoca produce effetto dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga una comunicazione di revoca della revoca da parte dello stesso associato. Anche in questo caso l’INPS informa tempestivamente l’Associazione.
Costi del servizio
I costi per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2017 con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,57, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 2,35;
- gestione singolo modello F24: € 0,24.
L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; successivamente l’Associazione avrà facoltà di recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, anche se i pignoramenti risultino in corso o già eseguiti alla data della stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure qualora l’Associazione perda i requisiti richiesti dalla legge per accedere alla convenzione. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le Parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC oppure raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna Parte, da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte con raccomandata A/R o PEC.
L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede della Federazione Ar.Co. è indicata in Piazza dei Prati degli Strozzi n. 34, Roma.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto di Ar.Co., viene istituito il conto GPA25618, denominato "Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federazione Artigiani Commercianti e PMI (Ar.Co.)".
Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Contestualmente vengono istituiti anche:
- GPA35618, per l’accreditamento dei contributi associativi;
- GPA11618, per il debito per contributi associativi.
Tali conti sono movimentati dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione sindacale.
Punti principali
Modalità di riscossione della quota associativa
Il contributo associativo viene riscosso dall’INPS, per le Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale, secondo la periodicità dell’art. 2 della legge n. 233/1990. Nell’avviso di pagamento è evidenziato l’importo della quota e l’Associazione destinataria; tali dati sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non trasforma il contributo associativo in un’obbligazione coattiva: l’INPS non ha obbligo di esazione forzata.
Deleghe alla riscossione: trasmissione e convalida
L’Associazione invia all’INPS Direzione Generale i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi delle revoche intervenute alle date indicate (30 settembre, 15 novembre, 18 gennaio e 12 febbraio). Le deleghe cartacee vanno presentate alla Struttura territorialmente competente entro le scadenze del 15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio, corredate da sottoscrizione dell’associato e copia di documento d’identità. Le Strutture INPS territoriali convalidano le deleghe sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione centrale.
Effetti temporali e casi di conflitto tra deleghe
La delega presentata dopo il 19 febbraio produce effetti per l’INPS solo dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe riferite a più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto non considera nessuna di esse ai fini della riscossione. L’INPS non risponde delle difformità tra flussi telematici/deleghe e dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega e comunicazioni all’Associazione
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione, perciò ogni comunicazione sul rapporto va indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e la comunica all’Associazione via PEC; la revoca produce effetto dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale momento pervenga una revoca della revoca, anch’essa comunicata tempestivamente all’Associazione.
Costi del servizio e variazione annuale
Per il 2017 i costi del servizio, aggiornati con Determinazione presidenziale n. 55/2017, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,57 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 2,35; gestione singolo modello F24 € 0,24. Le variazioni annuali saranno comunicate per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, inclusi i pignoramenti già in corso. In caso di controversie sulla validità del rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o per pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le Parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in difetto la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È prevista comunque la facoltà di recesso di ciascuna Parte, con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto di Ar.Co. è istituito il conto GPA25618. Sono inoltre istituiti i conti GPA35618 per l’accreditamento dei contributi e GPA11618 per il debito verso l’Associazione. I conti sono movimentati secondo la procedura di ripartizione dei flussi telematici e dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione.
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