Circolare numero 133 del 19-09-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 20 giugno 2017 tra INPS e Conf.A.I.L. per consentire agli iscritti di versare i contributi associativi mediante trattenuta su diverse prestazioni previdenziali e assistenziali. Vengono disciplinate le modalità di delega, revoca, contestazione e restituzione delle somme, le percentuali di contribuzione, i tempi di riversamento all’associazione, il costo del servizio a carico della stessa e le responsabilità delle parti. La circolare riporta anche la durata della convenzione, le facoltà di sospensione/recesso dell’INPS e le istruzioni contabili con i conti istituiti.
Convenzione INPS-Conf.A.I.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-Conf.A.I.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 20 giugno 2017 tra INPS e Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee erogate dall’Istituto, nonché gli aspetti procedurali, contabili e di responsabilità connessi.
Ambito di applicazione
Possono aderire al meccanismo di trattenuta i soggetti beneficiari di specifiche prestazioni, vale a dire:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
I contributi associativi sono versati a favore della Conf.A.I.L. mediante trattenuta sulle prestazioni indicate.
Delega alla trattenuta e codice identificativo
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione all’INPS di un’apposita delega, predisposta secondo il modulo allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro è 1008.
Adempimenti in caso di pagamento diretto dell’integrazione salariale
Quando i trattamenti di integrazione salariale sono pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi:
- i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore;
- l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e validità della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega, acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e la comunica all’associazione revocata.
Qualora una nuova delega sia presentata su una prestazione già assistita da una delega a favore di altra associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e uniforme per tutti gli iscritti all’associazione.
Le percentuali comunicate da Conf.A.I.L. sono le seguenti:
- 3% per NASpI;
- 0,50% per ASDI;
- 1% per DIS-COLL;
- 0,50% per CIG;
- 1% per gli altri trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Versamento all’associazione e servizi telematici
L’INPS versa all’associazione sindacale l’importo delle trattenute effettuate sui pagamenti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il riversamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto mette inoltre a disposizione, sui servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", attraverso la quale l’associazione può consultare:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
- le fatture relative al costo dei servizi;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e variazioni
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,45 per singola delega. La variazione annuale del costo è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e rapporti con l’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’associazione, dei requisiti prescritti dalla legge;
- in caso di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
Resta inoltre ferma la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale della Conf.A.I.L. è indicata in viale Abruzzi n. 38, Milano (MI).
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla Confederazione sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25640, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35640, per l’accreditamento alla Conf.A.I.L. dei contributi associativi;
- GPA11640, per la rilevazione del debito verso la Conf.A.I.L.;
- GPA24042, per il rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi.
Le rimesse a favore dell’associazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25640, GPA35640 e GPA11640.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni gli aventi diritto a trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.).
Delega alla trattenuta e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata di copia del documento d’identità. Il codice identificativo della Conf.A.I.L. è 1008.
Gestione delle trattenute e delle contestazioni
Nel pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, con gli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e le autorizzazioni alle ritenute ex art. 18 legge n. 223/1991, conservando la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. Se una prestazione viene revocata o annullata, le somme già trattenute devono essere restituite al lavoratore.
Revoca e nuove deleghe
La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le organizzazioni sindacali secondo modalità concordate. Se l’INPS riceve la revoca direttamente, provvede rapidamente ad acquisirla e a comunicarla all’associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata; in questi casi va allegata copia del documento d’identità.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale della prestazione ed uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate da Conf.A.I.L. sono: 3% per NASpI, 0,50% per ASDI, 1% per DIS-COLL, 0,50% per CIG e 1% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili).
Versamento delle somme e servizi informativi
L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali somme già versate ma non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi trattenuti, con dati anagrafici e importi, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici e alle fatture relative al costo del servizio, nonché alle comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e recesso
Conf.A.I.L. corrisponde all’INPS € 0,45 per ciascuna delega. L’eventuale variazione annuale del costo viene comunicata all’associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione e facoltà dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017; la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge oppure se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale di Conf.A.I.L. è indicata in viale Abruzzi n. 38, Milano. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25640 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35640 per l’accreditamento dei contributi alla Confederazione, GPA11640 per la rilevazione del debito verso la Confederazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e con contestuale rilevazione contabile.
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