Circolare numero 132 del 19-09-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Unione Artigiani Italiani (UAI) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 28 giugno 2017 tra INPS e Unione Artigiani Italiani (UAI) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’Istituto. Vengono definite le prestazioni interessate, le modalità di delega e revoca, i casi di contestazione, le percentuali di contributo, le tempistiche di riversamento all’Associazione e il costo del servizio a carico della stessa. La circolare disciplina inoltre responsabilità, durata della convenzione, facoltà di recesso/sospensione e aspetti contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 28 giugno 2017 tra INPS e Unione Artigiani Italiani (UAI) per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il documento definisce il perimetro delle prestazioni interessate, le modalità di delega e revoca, i criteri di trattenuta e riversamento delle somme, nonché i profili contabili e di responsabilità connessi all’applicazione della convenzione.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
Possono aderire al meccanismo di trattenuta i soggetti beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega alla trattenuta e identificazione dell’Associazione
L’autorizzazione alla trattenuta dei contributi associativi avviene mediante trasmissione all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento di identità.
L’Unione Artigiani Italiani è identificata con il codice 1007.
Adempimenti nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione relativa alle deleghe, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e deleghe successive
La delega esaurisce i propri effetti con l’ultimo pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’INPS dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’Istituto.
In caso di comunicazione diretta dell’associato, l’INPS acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e la comunica all’Associazione revocata.
Se l’Istituto riceve una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente ricevute.
Qualora venga presentata una nuova delega su una prestazione per la quale sia già attiva una delega verso altra Associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
Restituzione delle somme e controversie
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Nei giudizi riguardanti questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, l’Associazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.
Le percentuali comunicate dall’UAI sono:
- 3% per NASPI;
- 0% per ASDI;
- 3% per DIS-COLL;
- 1% per CIG;
- 1% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Riversamento delle somme e servizi informatici
L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Attraverso i servizi online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
- le fatture relative al costo del servizio;
- le comunicazioni inerenti alla convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,45 euro per singola delega.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di specifica comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e clausole di salvaguardia
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle relative vicende.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’Istituto
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione nei casi di:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- perdita, da parte dell’associazione, dei requisiti di legge richiesti per la stipula;
- intervento di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto si riserva inoltre il recesso unilaterale nei casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale dell’Unione Artigiani Italiani è indicata in via Marco Tullio Cicerone n. 188, Frosinone (FR).
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25641, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35641, per l’accreditamento all’UAI dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11641, per la rilevazione del debito verso l’UAI;
- GPA24042, per l’imputazione del rimborso delle spese del servizio di esazione.
Le rimesse a favore dell’Associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
Punti principali
Ambito della convenzione e prestazioni interessate
La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili di versare i contributi associativi UAI mediante trattenuta sulle prestazioni. La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega, autorizzazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. Il codice identificativo UAI è 1007.
Obblighi del datore di lavoro nei pagamenti diretti CIG
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e deleghe concorrenti
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione e l’Associazione restituisce le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i suoi effetti con l’ultimo pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se arriva una nuova delega su una prestazione già coperta da altra delega, essa produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento di identità.
Restituzioni in caso di revoca, annullamento o controversie
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, l’Associazione stipulante deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Misura del contributo associativo
La misura della trattenuta deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. L’UAI ha comunicato le seguenti aliquote: 3% su NASPI, 0% su ASDI, 3% su DIS-COLL, 1% su CIG e 1% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamento all’Associazione e servizi online
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute effettuate, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione elenchi dei nominativi trattenuti con dati anagrafici e importi, l’elenco dei pagamenti telematici effettuati e invia anche le fatture relative al costo del servizio e le comunicazioni inerenti alla convenzione.
Costo del servizio e recesso
L’Associazione corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a 0,45 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione specifica e, da tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, oneri e tutela dell’INPS
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, anche se già in corso o eseguiti alla data di stipula.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’associazione o se intervengono nuove disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Indicazioni organizzative e contabili
La sede legale UAI è indicata in via Marco Tullio Cicerone n. 188, Frosinone. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti sono istituiti i conti GPA25641 per l’imputazione delle trattenute, GPA35641 per l’accreditamento all’UAI e GPA11641 per il debito verso UAI. Il rimborso delle spese di esazione è imputato al conto GPA24042. Le rimesse all’Associazione seguono le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuali rilevazioni contabili.
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