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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04759/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa di una società in accomandita semplice, ritenendo antieconomica la vendita di un fabbricato a un prezzo inferiore a quello ritenuto congruo dall'Amministrazione. La società aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, deducendo che la vendita a prezzo inferiore era giustificata da gravi problemi con l'impresa appaltatrice, da un contenzioso insorto nel cantiere, da un sequestro per abuso edilizio e da difficoltà finanziarie. In appello, l'Agenzia aveva evidenziato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese già dal 18 novembre 2008 e aveva notificato l'impugnazione al socio accomandatario. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 53 Cost., 54 d.P.R. n. 633/1972, 39 d.P.R. n. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, sostenendo che mancavano i presupposti per l'accertamento analitico-induttivo e per l'applicazione degli studi di settore, poiché la contabilità non era stata concretamente smentita e le ragioni della vendita sottocosto erano state plausibilmente giustificate e non adeguatamente valutate dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio che la società contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del giudizio di primo grado, con conseguente estinzione dell'ente e difetto originario di capacità processuale e di legittimazione a stare in giudizio del suo ex liquidatore/rappresentante. Poiché l'impugnazione dell'avviso di accertamento era stata proposta da un soggetto ormai estinto e non dalla giusta parte processuale, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dinanzi alla CTP. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per i mutamenti giurisprudenziali intervenuti successivamente; nulla è stato disposto sulle spese di legittimità, in difetto di difese dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel primo motivo come parametro della pretesa illegittimità dell'accertamento, senza una specifica autonoma esegesi della Corte sul punto

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti dell'accertamento induttivo IVA e il ricorso a presunzioni

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come norma che consente la rettifica solo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di inattendibilità della contabilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio in tema di presunzioni e giustificazione della vendita sottocosto

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la disciplina dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993

    richiamato con il secondo motivo in relazione agli studi di settore

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    richiamato per contestare l'applicazione degli studi di settore al caso concreto

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    la Corte richiama il principio iura novit curia, potendo il giudice qualificare diversamente i fatti dedotti purché restino fermi i fatti allegati

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte afferma che il giudice non può porre a base della decisione fatti non specificamente allegati o contestati

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per affermare l'effetto estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese e la disciplina dei rapporti successori verso i soci

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per spiegare la prosecuzione del processo nei confronti dei successori processuali della società estinta

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato per la cassazione senza rinvio in presenza di un vizio insanabile originario del processo

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione alla costituzione dell'Agenzia ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di quanto riportato nel testo

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione e comporta il venir meno della capacità processuale dell'ente; se il giudizio è instaurato dopo tale evento, il processo è originariamente improponibile e la sentenza va cassata senza rinvio.
  • Nel processo tributario, in caso di estinzione della società, la legittimazione processuale si trasferisce ai soci quali successori dell'ente, mentre non permane la legittimazione del liquidatore per le pretese relative al debito sociale.
  • Quando il vizio attiene alla mancanza originaria della parte processuale, il giudice di legittimità può rilevarlo d'ufficio e definire la controversia senza rinvio, poiché manca un valido contraddittorio fin dall'introduzione del giudizio.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti dalle parti, ma non può fondare la decisione su fatti non puntualmente allegati o contestati nel processo.
  • La questione sostanziale relativa all'accertamento analitico-induttivo e agli studi di settore resta assorbita se il giudizio è nullo ab origine per difetto di legittimazione processuale della parte che ha proposto il ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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