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Sentenza

Sentenza n. 3758/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento a) della comunicazione Agea 7.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35686, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata al ricorrente a mezzo posta raccomandata in data successiva al 7.10.2022; b) della comunicazione Agea 4.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35244, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo posta raccomandata in data successiva al 4.10.2022; c) della comunicazione Agea 30.11.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.50031, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1999/2000, inviata al ricorrente a mezzo PEC in data 1.12.2022; d) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.

Giustizia amministrativa202216085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni AGEA relative al ricalcolo del prelievo supplementare per il regime delle quote latte, riferite ai periodi 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, nonché agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato le comunicazioni con cui AGEA, in esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria, aveva ricalcolato il prelievo supplementare imputato per diversi periodi del regime delle quote latte, contestando altresì gli atti relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla ridistribuzione del prelievo in eccesso. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca della parte ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuasse un interesse attuale alla definizione nel merito della controversia. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell’esito del giudizio e della particolarità delle questioni sottostanti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La disposizione consente di definire il giudizio dichiarando l’improcedibilità quando, nel corso del processo, viene meno l’interesse attuale alla decisione; nel caso concreto, la declaratoria è stata resa sulla base della dichiarazione univoca della parte ricorrente.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce una pronuncia sul merito delle censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati, anche quando il ricorso riguardi una pluralità di atti connessi.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l’esito del giudizio e la particolarità delle questioni trattate la giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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