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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/578

Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce quando un’impresa di investimento che pratica negoziazione algoritmica deve concludere un accordo di market making con la sede di negoziazione e quali contenuti minimi tale accordo deve avere. Definisce inoltre le circostanze eccezionali in cui gli obblighi di fornitura di liquidità possono essere sospesi e i doveri di comunicazione e pubblicità in capo alle sedi di negoziazione. Infine, disciplina quando le sedi di negoziazione sono tenute a predisporre sistemi di market making, i requisiti minimi di tali sistemi e le regole per assicurarne trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Norme tecniche UE su accordi e sistemi di market making per imprese di investimento e sedi di negoziazione nell’ambito della direttiva MiFID II.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica e svolgono strategie di market making, nonché alle sedi di negoziazione in cui tali strategie si esplicano. Riguarda mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione. Si applica agli strumenti finanziari e, in particolare, ai casi in cui la sede di negoziazione debba prevedere o meno un sistema di market making; è rilevante solo per le categorie di strumenti indicate dall’articolo 5, negoziate in sistemi basati su un book di negoziazione ad asta continua. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 3 gennaio 2018.

Regolamento delegato (UE) 2017/578: accordi e sistemi di market making

Il regolamento completa la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) disciplinando gli obblighi delle imprese di investimento che svolgono negoziazione algoritmica e strategie di market making, nonché i correlati doveri delle sedi di negoziazione. L’obiettivo è rendere più prevedibile la liquidità disponibile nel book e incentivare la presenza dei market maker, soprattutto nelle fasi di stress di mercato.

Ambito di applicazione

Il testo si applica alle imprese di investimento che operano con strategie di market making e alle sedi di negoziazione in cui tali strategie sono attuate. Il regolamento copre mercati regolamentati, MTF e OTF, e si collega agli strumenti finanziari negoziati nelle sedi interessate. La disciplina è particolarmente rilevante per i casi in cui una sede debba predisporre un sistema di market making per specifiche categorie di strumenti negoziati in un sistema basato su book di negoziazione ad asta continua.

Obbligo di concludere l’accordo di market making

L’articolo 1 prevede che l’impresa di investimento concluda un accordo di market making con la sede o le sedi di negoziazione in cui opera la strategia, quando, in esecuzione della stessa, in metà dei giorni di negoziazione di un mese: trasmette quotazioni ferme e simultanee di acquisto e vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi; oppure negozia per conto proprio almeno uno strumento finanziario per almeno il 50% dell’orario giornaliero di negoziazione continua, escluse le aste di apertura e di chiusura.

Ai fini della qualificazione delle quotazioni:

  • la quotazione è "ferma" se, secondo le regole della sede, può essere abbinata a un ordine o a una quotazione contraria;
  • è "simultanea" se prezzo denaro e prezzo lettera sono presenti contemporaneamente nel book;
  • due quotazioni sono di entità comparabile se non differiscono oltre il 50%;
  • sono "a prezzi competitivi" se si collocano al livello massimo o entro la forchetta fissata dalla sede per le imprese con accordo di market making.

Contenuto minimo degli accordi

L’articolo 2 richiede che l’accordo scritto vincolante indichi almeno:

  • gli strumenti finanziari coperti;
  • gli obblighi minimi in termini di presenza, entità e differenziale, compreso il requisito del 50% dell’orario di negoziazione continua;
  • eventuali condizioni del sistema di market making applicabile;
  • gli obblighi di ripresa della negoziazione dopo interruzioni dovute a volatilità;
  • i presidi di vigilanza, conformità e verifica dell’impresa;
  • l’obbligo di distinguere le quotazioni ferme immesse nell’ambito dell’accordo dagli altri flussi di ordini;
  • l’obbligo di conservare le registrazioni delle quotazioni e delle operazioni di market making e di metterle a disposizione della sede e, su richiesta, dell’autorità competente.

La sede di negoziazione deve monitorare continuamente l’effettiva conformità dell’impresa all’accordo.

Circostanze eccezionali e sospensione degli obblighi

L’articolo 3 esclude l’applicazione dell’obbligo di fornire liquidità in modo regolare e prevedibile in presenza di circostanze eccezionali tassativamente elencate. Si tratta, in particolare, di:

  • estrema volatilità con attivazione di meccanismi di volatilità su gran parte degli strumenti o dei sottostanti del segmento interessato;
  • guerra, azioni sindacali, disordini civili o sabotaggio informatico;
  • disfunzioni della negoziazione che compromettano l’esecuzione equa, ordinata e trasparente, con ritardi o interruzioni significativi, errori diffusi o insufficienza della capacità del sistema;
  • impossibilità di mantenere una gestione prudente del rischio per problemi tecnologici, di capitale regolamentare, marginazione, accesso alla compensazione o copertura della posizione per divieto di vendita allo scoperto;
  • per strumenti non rappresentativi di capitale, il periodo di sospensione previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Comunicazione delle circostanze eccezionali

L’articolo 4 impone alla sede di negoziazione di comunicare pubblicamente il verificarsi della circostanza eccezionale e, appena possibile, la ripresa delle negoziazioni normali. La sede deve inoltre definire e rendere pubbliche procedure chiare, con indicazione dei tempi, per il ritorno alla normalità. In via generale, la dichiarazione non può essere estesa oltre la chiusura del mercato, salvo necessità nei casi espressamente indicati dal regolamento.

Quando la sede è tenuta a predisporre un sistema di market making

L’articolo 5 stabilisce che la sede di negoziazione non è di regola obbligata a istituire un sistema di market making, salvo per alcune categorie di strumenti negoziati in un sistema basato su book di negoziazione ad asta continua. Le categorie interessate sono:

  • azioni ed ETF per i quali esiste un mercato liquido ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento delegato (UE) 2017/567;
  • opzioni e future direttamente connessi a tali strumenti;
  • future su indici azionari e opzioni su indici azionari per i quali esiste un mercato liquido, secondo i criteri del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento delegato (UE) 2017/583.

Il regolamento definisce il sistema basato su book di negoziazione ad asta continua come un sistema che abbina continuamente gli ordini tramite book e algoritmo senza intervento umano, in base al miglior prezzo disponibile.

Requisiti minimi dei sistemi di market making

L’articolo 6 impone alla sede di indicare chiaramente gli incentivi previsti e i requisiti per accedervi, sia in condizioni normali sia in situazione di stress del mercato. La sede deve definire parametri di stress fondati su variazioni sensibili di prezzo e volume nel breve periodo; la ripresa delle negoziazioni dopo un’interruzione per volatilità è considerata situazione di stress del mercato.

La sede può anche prevedere che gli incentivi siano concessi soltanto alle imprese con i risultati migliori, se ciò è stabilito nel sistema.

Trasparenza, parità di trattamento e monitoraggio

L’articolo 7 rafforza gli obblighi di trasparenza e non discriminazione. La sede deve pubblicare sul proprio sito Internet le condizioni del sistema, i nomi delle imprese che hanno sottoscritto accordi di market making e gli strumenti interessati. Le modifiche alle condizioni devono essere comunicate ai partecipanti almeno un mese prima della loro applicazione.

Gli incentivi devono essere identici per tutti i partecipanti con risultati equivalenti in termini di presenza, entità e differenziale. La sede non può limitare il numero dei partecipanti, pur potendo riservare gli incentivi a chi supera soglie prestabilite. Deve inoltre monitorare in modo continuo la conformità dei partecipanti e disporre procedure per informare tutti, attraverso canali facilmente accessibili, quando è in atto una situazione di stress del mercato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 3 gennaio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Obbligo di concludere un accordo di market making

L’impresa di investimento deve concludere un accordo di market making con la sede o le sedi di negoziazione in cui opera la propria strategia, quando, in esecuzione di tale strategia, in metà dei giorni di negoziazione di un mese: trasmette quotazioni ferme e simultanee di acquisto e di vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi; e negozia per conto proprio in sede almeno uno strumento finanziario per almeno il 50% dell’orario di contrattazione giornaliero di negoziazione continua, escluse le aste di apertura e chiusura. Sono precisate le nozioni di quotazione ferma, simultanea, di entità comparabile e a prezzi competitivi.

Contenuto minimo degli accordi di market making

L’accordo scritto vincolante deve specificare almeno: strumenti finanziari interessati; obblighi minimi di presenza, entità e differenziale, incluso il requisito di quotazioni ferme e simultanee per almeno il 50% dell’orario giornaliero di negoziazione continua; eventuali condizioni del sistema di market making; obblighi di ripresa della negoziazione dopo interruzioni per volatilità; obblighi interni di vigilanza, conformità e verifica; obbligo di segnalare le quotazioni ferme distinguendole dagli altri flussi di ordini; obbligo di conservare traccia delle quotazioni e delle operazioni di market making, con registrazioni disponibili alla sede e, su richiesta, all’autorità competente. La sede deve monitorare continuamente l’effettiva conformità dell’impresa all’accordo.

Circostanze eccezionali che sospendono l’obbligo di fornire liquidità

L’obbligo di fornire liquidità in modo regolare e prevedibile non si applica in caso di: estrema volatilità che attivi meccanismi di volatilità per la maggior parte degli strumenti o sottostanti del segmento interessato; guerra, azioni sindacali, disordini civili o sabotaggio informatico; condizioni di non regolare funzionamento della negoziazione che compromettano l’esecuzione equa, ordinata e trasparente e siano accompagnate da rilevanti ritardi/interruzioni, errori diffusi o insufficienza della capacità della sede; impossibilità per l’impresa di mantenere pratiche prudenti di gestione del rischio per problemi tecnologici, di capitale regolamentare, marginazione, accesso alla compensazione o copertura della posizione a causa di divieto di vendita allo scoperto; per strumenti non rappresentativi di capitale, durante il periodo di sospensione previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Comunicazione e gestione delle circostanze eccezionali

La sede di negoziazione deve comunicare pubblicamente il verificarsi delle circostanze eccezionali indicate e, appena tecnicamente possibile, la ripresa delle negoziazioni normali. Deve inoltre stabilire procedure chiare, comprensive dei tempi, per il ritorno alla normalità e renderle pubbliche. La dichiarazione di circostanza eccezionale non può essere prorogata oltre la chiusura del mercato, salvo necessità nei casi di guerra, disordini/cyber-sabotage, non regolare funzionamento della negoziazione o sospensione per gli strumenti non rappresentativi di capitale.

Quando la sede di negoziazione deve predisporre un sistema di market making

In linea generale la sede non è tenuta a predisporre il sistema di market making, salvo per specifiche categorie di strumenti negoziati in un sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua: azioni ed ETF per i quali esiste un mercato liquido; opzioni e future direttamente connessi a tali strumenti; future su indici azionari e opzioni su indici azionari per i quali esiste un mercato liquido. Il regolamento definisce il sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua come un sistema che abbina continuamente gli ordini tramite book e algoritmo senza intervento umano, sulla base del miglior prezzo disponibile.

Requisiti minimi dei sistemi di market making

La sede deve indicare nel sistema gli incentivi offerti e i requisiti di accesso in termini di presenza, entità e differenziale sia in condizioni normali sia in situazione di stress del mercato, tenendo conto dei rischi aggiuntivi. Deve definire parametri di stress di mercato basati su variazioni sensibili di prezzo e volume nel breve periodo e considera stress la ripresa delle negoziazioni dopo interruzione per volatilità. Può limitare gli incentivi alle sole imprese con i migliori risultati, se previsto.

Trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione

Le condizioni dei sistemi di market making, i nomi delle imprese aderenti e gli strumenti coperti devono essere pubblicati sul sito Internet della sede. Le modifiche alle condizioni devono essere comunicate almeno un mese prima della loro applicazione. Gli stessi incentivi devono essere offerti a tutti i partecipanti con risultati equivalenti in termini di presenza, entità e differenziale. La sede non può limitare il numero dei partecipanti, pur potendo limitare gli incentivi a chi raggiunge determinate soglie. È richiesto il monitoraggio continuo della conformità dei partecipanti e la predisposizione di procedure per informare tutti i partecipanti, tramite canali facilmente accessibili, quando è in atto una situazione di stress del mercato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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