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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/986

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/986 della Commissione, del 13 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP)]

Normativa europea32016R0986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione nell’Unione europea della denominazione cipriota "Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού" (Glyko Triantafyllo Agrou) come indicazione geografica protetta. La Commissione vi procede perché la domanda è stata pubblicata e non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού" (Glyko Triantafyllo Agrou).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione cipriota "Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού" (Glyko Triantafyllo Agrou), registrata come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto rientrante nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Ha efficacia in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione della IGP "Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού" (Glyko Triantafyllo Agrou)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/986 della Commissione iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione cipriota "Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού" (Glyko Triantafyllo Agrou) come IGP. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata su domanda di Cipro.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché entro il termine previsto non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere registrata in via definitiva ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.

Effetti della registrazione e ambito materiale

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione come indicazione geografica protetta. La stessa identifica un prodotto della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Per i professionisti del settore, ciò implica che la tutela della denominazione opera nell’alveo dei regimi UE di qualità e che l’uso della denominazione registrata è riservato ai prodotti conformi al relativo disciplinare.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero mercato interno.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro la denominazione "Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού" (Glyko Triantafyllo Agrou) come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Base procedurale della registrazione

La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2; la domanda era stata pubblicata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non erano state notificate opposizioni ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàdiritto alimentareregistri e certificazioni

Testo integrale

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