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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/579

Regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri tecnici per determinare quando un contratto derivato OTC con collegamenti a paesi terzi produce un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014. La logica è quella di evitare che l’uso di garanzie, soglie quantitative o strutture tramite succursali nell’Unione consenta di sottrarsi agli obblighi MiFIR. Sono inoltre definiti i casi in cui un contratto o un accordo deve considerarsi posto in essere con finalità elusiva. Il regolamento si applica dal 3 gennaio 2018.

Norme tecniche sul criterio dell'"effetto diretto, rilevante e prevedibile" nell'Unione per taluni contratti derivati OTC e sulla prevenzione dell'elusione degli obblighi del regolamento (UE) n. 600/2014.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti derivati fuori borsa (OTC) nel quadro del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), in particolare per valutare quando un contratto concluso da entità di paesi terzi debba essere considerato avente effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e quando debbano essere evitate pratiche elusive delle norme e degli obblighi del medesimo regolamento. Riguarda soprattutto le controparti finanziarie stabilite nell'Unione che rilasciano garanzie a favore di entità di paesi terzi e i contratti conclusi tramite succursali nell'Unione da entità stabilite in paesi terzi. Non disciplina in via generale tutti i derivati, ma solo i casi rilevanti ai fini dell'applicazione territoriale e anti-elusiva delle disposizioni MiFIR.

Norme tecniche sui contratti derivati OTC aventi effetto nell’Unione e sulla prevenzione dell’elusione del regolamento (UE) n. 600/2014

Il regolamento delegato (UE) 2017/579 integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) fissando criteri tecnici per stabilire quando un contratto derivato OTC con collegamenti a paesi terzi produca un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione. La finalità è anche anti-elusiva: impedire che la strutturazione dei contratti o l’uso di garanzie e succursali consenta di aggirare le regole MiFIR.

Contesto e ratio

I considerando evidenziano che, data la varietà dei derivati OTC, occorre un approccio fondato su criteri oggettivi. Il regolamento si inserisce nel meccanismo dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 e tiene conto anche del rapporto con l'articolo 33, paragrafo 3, dello stesso regolamento, nonché dell'esigenza di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi quando le informazioni sui contratti sono disponibili solo presso tali autorità. Viene inoltre chiarito il legame tecnico con il regolamento delegato (UE) n. 285/2014, con il quale i termini rilevanti devono avere lo stesso significato.

Definizione di garanzia

L'articolo 1 fornisce una nozione specifica di "garanzia": si tratta di un obbligo giuridico esplicitamente documentato con cui il garante si impegna a coprire i pagamenti dovuti, o potenzialmente dovuti, in relazione ai contratti derivati OTC coperti dalla garanzia e conclusi dall'entità garantita a favore del beneficiario, in caso di inadempimento o mancato pagamento dell'entità garantita.

Quando il contratto ha effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione

L'articolo 2 individua il principale criterio di collegamento con l'Unione quando un'entità di paese terzo beneficia di una garanzia rilasciata da una controparte finanziaria stabilita nell'Unione. L'effetto diretto, rilevante e prevedibile sussiste solo se la garanzia soddisfa due condizioni cumulative:

  • copertura della totalità o di parte della passività derivante da uno o più contratti derivati OTC per un nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, o importo equivalente nella valuta estera pertinente; se la garanzia copre solo una parte della passività, la soglia va parametrata secondo la percentuale coperta;
  • importo della garanzia almeno pari al 5% della somma delle esposizioni correnti, come definite dall'articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013, per i contratti derivati OTC della controparte finanziaria UE emittente.

Il regolamento disciplina anche i casi dinamici:

  • se la garanzia è emessa per un importo massimo inferiore alla soglia di cui alla lettera a), i contratti non sono considerati aventi effetto nell'Unione, salvo successivo aumento della garanzia, che impone una nuova valutazione il giorno dell'aumento;
  • se la passività derivante dai contratti è inferiore alla soglia di 8 miliardi di EUR, i contratti restano privi di effetto nell'Unione anche se il massimale della garanzia è superiore alla soglia;
  • in caso di aumento della passività o diminuzione dell'esposizione corrente, il garante deve rivalutare la sussistenza delle condizioni, rispettivamente il giorno dell'aumento della passività e mensilmente per il parametro delle esposizioni correnti;
  • i contratti conclusi prima dell'emissione o dell'aumento della garanzia, ma poi coperti da una garanzia che soddisfa i requisiti, sono anch'essi considerati aventi effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione.

Un ulteriore caso è previsto per i contratti derivati OTC conclusi tramite succursali nell'Unione: se due entità stabilite in un paese terzo concludono il contratto tramite le proprie succursali nell'Unione e sarebbero qualificate come controparti finanziarie se fossero stabilite nell'Unione, il contratto si considera avente effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione.

Prevenzione dell’elusione delle norme MiFIR

L'articolo 3 contiene la clausola anti-elusiva. Un contratto derivato OTC è considerato concepito per eludere il regolamento (UE) n. 600/2014 quando la modalità complessiva di conclusione, valutata alla luce di tutte le circostanze, abbia come scopo principale evitare l'applicazione di una disposizione del regolamento. Ciò vale anche quando l'accordo o la serie di accordi abbia lo scopo principale di vanificare oggetto, spirito e finalità della norma applicabile, incluse le situazioni in cui l'operazione sia parte di un accordo di puro artificio.

Il regolamento qualifica come costruzione di puro artificio un accordo privo di motivazioni commerciali, sostanza commerciale o giustificazione economica pertinente, anche se realizzato attraverso un contratto, una transazione, un regime, un'azione, un'operazione, un accordo, una sovvenzione, un'intesa, una promessa, un impegno o un evento. La costruzione può consistere in più passaggi o parti.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 3 gennaio 2018. È inoltre ribadita la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di garanzia

L'articolo 1 definisce la "garanzia" come un obbligo giuridico esplicitamente documentato del garante di coprire i pagamenti dovuti, o potenzialmente dovuti, in base ai contratti derivati OTC coperti dalla garanzia, conclusi dall'entità garantita a favore del beneficiario in caso di inadempimento o mancato pagamento dell'entità garantita.

Criteri per l'effetto diretto, rilevante e prevedibile

L'articolo 2 stabilisce che un contratto derivato OTC si considera avente effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione quando almeno un'entità di paese terzo beneficia di una garanzia fornita da una controparte finanziaria stabilita nell'Unione, purché ricorrano entrambe le condizioni quantitative: passività coperta da contratti derivati OTC per un nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR (o equivalente) e garanzia pari ad almeno il 5% della somma delle esposizioni correnti della controparte finanziaria UE che emette la garanzia. Sono disciplinate le rivalutazioni in caso di aumento dell'importo garantito, aumento della passività o diminuzione dell'esposizione corrente, nonché l'effetto sui contratti preesistenti successivamente coperti da garanzia.

Contratti tramite succursali nell'Unione

Sempre l'articolo 2 prevede che i contratti derivati OTC conclusi tra due entità stabilite in un paese terzo tramite le loro succursali nell'Unione abbiano effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione quando tali entità sarebbero considerate controparti finanziarie se fossero stabilite nell'Unione.

Prevenzione dell'elusione

L'articolo 3 qualifica come elusivo il contratto derivato OTC concluso con modalità che, considerate nel loro insieme e alla luce di tutte le circostanze, abbiano come scopo principale evitare l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014. È considerata elusiva anche la serie di accordi che vanifica oggetto, spirito e finalità delle norme applicabili, incluse le costruzioni di puro artificio prive di motivazioni commerciali, sostanza commerciale o giustificazione economica pertinente.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti finanziariderivati otcvigilanza prudenzialeanti-elusione normativa

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