Regolamento (UE) 2016/945
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/945 della Commissione, del 14 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per alcune tipologie di ortofrutticoli, secondo il meccanismo previsto dalla normativa UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali valori servono come base per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti importati dai paesi terzi. L'atto è di applicazione diretta e produce effetti dal giorno della pubblicazione.
Fissazione, per un determinato giorno, dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC e per le origini Paese terzo ivi elencate, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Sono esclusi i prodotti e i periodi non contemplati dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, cui rinvia il sistema dei valori forfettari.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/945 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione applicabili ad alcune categorie di ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto tecnico di aggiornamento, adottato nell'ambito della disciplina UE dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, che opera in continuità con il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. I considerando spiegano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Ne deriva la necessità di un atto di aggiornamento immediato, efficace dal giorno della pubblicazione.
Ambito materiale: prodotti e origine delle importazioni
L'atto riguarda soltanto i prodotti e i periodi previsti nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In concreto, l'allegato del regolamento elenca specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e, per ciascuno, i valori forfettari differenziati per origine: ad esempio Marocco (MA), Turchia (TR), Argentina (AR), Brasile (BR), Cile (CL), Cina (CN), Nuova Zelanda (NZ), Stati Uniti (US), Sud Africa (ZA) e il codice 'ZZ' per 'altre origini', come definito dalla nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto operativo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la quantificazione dei valori forfettari all'importazione da usare ai fini del prezzo di entrata. Gli importi sono espressi in EUR/100 kg e variano a seconda della combinazione tra codice NC e Paese di origine. Per gli operatori del settore, il dato rilevante è l'applicazione del valore indicato nell'allegato per la merce effettivamente importata, al fine del corretto calcolo del regime di entrata previsto dalla disciplina doganale agricola.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per specifici codici NC e per diverse origini Paese terzo, tra cui il codice 'ZZ' per 'altre origini'.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili e con cadenza giornaliera feriale.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per codice NC e origine
L'allegato contiene i valori forfettari per diverse voci tariffarie, tra cui 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori distinti a seconda del Paese di origine (ad es. MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA, ZZ).
Come è indicizzato
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