Regolamento (UE) 2016/937
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/937 della Commissione, del 13 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in allegato per specifici codici NC e paesi terzi, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Poiché il calcolo si basa su dati giornalieri variabili, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati secondo i codici NC indicati, e provenienti dai paesi terzi ivi elencati. Il regolamento opera nel quadro del sistema del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM unica per i prodotti agricoli e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore. Non disciplina l'insieme degli ortofrutticoli, ma solo i prodotti e le origini espressamente elencati nell'allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/937 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che i valori forfettari sono determinati secondo i criteri previsti dalla normativa di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che il loro calcolo avviene giornalmente, in giorni feriali, sulla base di dati variabili. Proprio per la natura dinamica del meccanismo, il regolamento produce effetti immediati dalla sua pubblicazione.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda un numero limitato di prodotti ortofrutticoli identificati mediante codici NC e un elenco chiuso di origini paesi terzi. L'allegato contempla, tra gli altri, origini quali Marocco, Turchia, Argentina, Israele, Brasile, Cile, Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Sudafrica, oltre al codice "ZZ" per le altre origini. Il regolamento non introduce nuove regole generali sull'importazione, ma aggiorna i valori economici da impiegare nel calcolo del prezzo di entrata.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato del regolamento, espresso in EUR/100 kg. L'allegato contiene i valori per ciascun codice NC e per ciascuna origine, ad esempio:
- 0702 00 00: MA 136,3; TR 69,0; ZZ 102,7.
- 0805 50 10: AR 149,4; IL 134,0; MA 178,9; TR 157,0; ZA 173,5; ZZ 158,6.
- 0808 10 80: AR 125,3; BR 108,1; CL 132,8; CN 102,3; NZ 148,6; US 185,9; ZA 122,8; ZZ 132,3.
- 0809 29 00: TR 516,2; US 888,6; ZZ 702,4.
Entrata in vigore e portata giuridica
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente indicato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori e le autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Base normativa e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La funzione dell'atto è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi rilevanti ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Criterio di determinazione dei valori forfettari
I considerando precisano che, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da paesi terzi sulla base di criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che riporta i valori forfettari all'importazione (EUR/100 kg) per i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00 e 0809 29 00, distinti per origine (ad esempio MA, TR, AR, IL, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e codice ZZ per "altre origini").
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 giu 2016Regolamento (UE) 2017/577
- Regolamento · 13 giu 2016Regolamento (UE) 2017/578
- Regolamento · 13 giu 2016Regolamento (UE) 2017/579
- Regolamento · 13 giu 2016Regolamento (UE) 2016/986
- Regolamento · 14 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1851
- Regolamento · 14 giu 2016Regolamento (UE) 2016/945
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →