Regolamento (UE) 2017/577
Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato disciplina in modo puntuale i flussi informativi necessari alle autorità competenti e all’ESMA per eseguire i calcoli previsti dal MiFIR in materia di trasparenza, internalizzazione sistematica e obbligo di negoziazione dei derivati. Definisce quali dati devono essere trasmessi da sedi di negoziazione, APA e CTP, con quale frequenza, in quale formato e per quanto tempo devono essere conservati. Contiene inoltre regole specifiche per il meccanismo del massimale del volume, incluse modalità di calcolo, segnalazione, pubblicazione e conversione valutaria.
Norme tecniche su dati, formato e tempistiche per i calcoli di trasparenza MiFIR, meccanismo del massimale del volume e obbligo di negoziazione dei derivati.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione, agli APA (dispositivi di pubblicazione autorizzati), ai CTP (fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione) e alle autorità competenti, nell’ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e, per i collegamenti richiamati, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Riguarda la trasmissione, conservazione, formato e pubblicazione di dati necessari per determinare liquidità degli strumenti finanziari, soglie di trasparenza pre- e post-negoziazione, internalizzatore sistematico, dimensioni di mercato e applicazione dell’obbligo di negoziazione per i derivati. Le disposizioni si applicano dal 3 gennaio 2018; restano escluse solo le fattispecie non ricomprese nei dati e nei calcoli previsti dai regolamenti richiamati.
Regolamento delegato (UE) 2017/577: dati e meccanismi di calcolo per trasparenza MiFIR e volume cap
Il regolamento integra il MiFIR disciplinando in dettaglio i dati che devono essere trasmessi e conservati per consentire i calcoli di trasparenza pre- e post-negoziazione, la determinazione della liquidità degli strumenti finanziari, l’identificazione degli internalizzatori sistematici e l’applicazione dell’obbligo di negoziazione dei derivati. La logica dell’atto è quella di garantire dati affidabili, omogenei e confrontabili tra sedi di negoziazione, APA, CTP, autorità competenti ed ESMA, così da supportare soglie, controlli e pubblicazioni di mercato.
Ambito e finalità
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento ai dettagli delle richieste di dati delle autorità competenti e delle risposte dei soggetti obbligati. Le informazioni raccolte servono a verificare:
- se gli strumenti equity, equity-like e non equity siano liquidi;
- le soglie per le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e i differimenti post-negoziazione;
- il venir meno della liquidità di una categoria di strumenti;
- la qualifica di internalizzatore sistematico;
- le dimensioni di mercato applicabili agli internalizzatori sistematici;
- la liquidità dei derivati ai fini dell’obbligo di negoziazione.
Dati da trasmettere alle autorità competenti
Ai sensi dell’articolo 2, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP devono fornire tutti i dati necessari per i calcoli previsti dai regolamenti delegati (UE) 2017/587, 2017/583, 2017/567 e 2017/565. Le autorità competenti possono chiedere informazioni supplementari per monitorare e adeguare soglie e parametri relativi alle materie indicate nell’articolo 1, lettere da a) a f) e h).
Per gli strumenti non rappresentativi di capitale, le autorità competenti possono richiedere anche tutti i dati considerati dall’ESMA ai fini del regolamento delegato (UE) 2016/2020, inclusi:
- frequenza media delle negoziazioni;
- dimensione media e distribuzione delle negoziazioni;
- numero e tipologia dei partecipanti al mercato;
- misura media dei differenziali.
Frequenza, formato e conservazione
L’articolo 3 impone la trasmissione quotidiana dei dati ordinari. Le richieste ad hoc devono essere evase entro quattro settimane dalla ricezione, salvo termini più brevi in caso di circostanze eccezionali indicate nella richiesta. Per il meccanismo del massimale del volume, però, operano regole speciali previste dall’articolo 6.
L’articolo 4 richiede che i dati siano trasmessi in un formato comune XML e, ove possibile, secondo specifiche ulteriori che rendano agevole l’automazione e il consolidamento dei dati. L’articolo 5 obbliga alla conservazione di tutti i dati necessari per calcolare, controllare o adattare soglie e parametri, anche se non pubblicati, per un minimo di tre anni.
Meccanismo del massimale del volume
L’articolo 6 disciplina la segnalazione dei dati necessari a verificare il volume cap. Le sedi di negoziazione devono comunicare, per ciascuno strumento soggetto all’articolo 3 MiFIR, il volume totale negoziato nella sede e i volumi che hanno beneficiato:
- della deroga basata sul prezzo di riferimento;
- della deroga basata su operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi.
I CTP, se richiesto dall’autorità competente, devono fornire i volumi aggregati per tutte le sedi dell’Unione, sempre separati per sede e per deroga. I dati devono seguire i formati dell’allegato e l’identificativo della sede deve essere sufficientemente preciso da permettere di distinguere univocamente le sedi di negoziazione.
Il calcolo dei volumi è effettuato moltiplicando prezzo e quantità della singola operazione; le operazioni vengono contate una sola volta. Per i volumi relativi alle deroghe rilevano le operazioni marcate con i flag previsti per "prezzo di riferimento" e "operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi". Le operazioni sono sommate solo all’interno della stessa valuta.
Le sedi di negoziazione devono inviare i dati il primo e il sedicesimo giorno di ogni mese, entro le ore 13:00 CET; se il giorno non è lavorativo, il termine slitta al giorno lavorativo successivo. La prima segnalazione, dovuta il giorno di applicazione di MiFID II e MiFIR, comprende i volumi dell’anno civile precedente, ripartiti per mese e per due sotto-periodi mensili. Le richieste ad hoc delle autorità competenti sul volume negoziato devono essere soddisfatte il giorno lavorativo successivo, entro la chiusura degli uffici.
Flusso informativo verso ESMA e pubblicazione
L’articolo 7 impone alle autorità competenti di inoltrare all’ESMA i dati ricevuti entro le ore 13:00 CET del giorno lavorativo successivo al ricevimento. Per i dati relativi alla determinazione della liquidità dei derivati, il termine massimo è di tre giorni lavorativi.
Ai sensi dell’articolo 8, l’ESMA pubblica entro le ore 22:00 CET del quinto giorno lavorativo successivo alla fine dei periodi di segnalazione i volumi complessivi dei 12 mesi precedenti e le percentuali di negoziazioni effettuate in deroga, sia nell’Unione sia in ciascuna sede di negoziazione. La pubblicazione è gratuita e deve essere leggibile sia da esseri umani sia da macchine. Se uno strumento è negoziato in più valute, l’ESMA converte i volumi in euro usando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati quotidianamente dalla BCE nei 12 mesi precedenti.
Allegato tecnico sui formati
L’allegato definisce i tipi di campo e i formati da usare nelle segnalazioni, tra cui:
- campi alfanumerici e decimali;
- codici valuta ISO 4217;
- date ISO 8601;
- ISIN;
- MIC.
Specifica inoltre i campi obbligatori della reportistica per il volume cap, includendo periodo di segnalazione, identificativo del soggetto segnalante, identificativo della sede di negoziazione, identificativo dello strumento, valuta e volumi totali, con distinta evidenza dei volumi relativi alle deroghe sul prezzo di riferimento e sulle operazioni negoziate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 3 gennaio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità dei dati richiesti
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina i dettagli delle richieste di dati delle autorità competenti e delle risposte di sedi di negoziazione, APA e CTP per i calcoli relativi ai regimi di trasparenza pre- e post-negoziazione e all’obbligo di negoziazione. I dati servono, in particolare, a determinare se gli strumenti equity, equity-like e non equity siano liquidi, le soglie per deroghe e differimenti di trasparenza, il venir meno della liquidità di una categoria di strumenti, se un’impresa di investimento sia un internalizzatore sistematico, le dimensioni di mercato applicabili e la liquidità dei derivati ai fini dell’obbligo di negoziazione.
Contenuto delle richieste di dati
L’articolo 2 prevede che sedi di negoziazione, APA e CTP forniscano alle autorità competenti tutti i dati necessari per i calcoli previsti dai regolamenti delegati (UE) 2017/587, 2017/583, 2017/567 e 2017/565. Le autorità competenti possono richiedere anche informazioni supplementari per monitorare e adeguare soglie e parametri di cui alle lettere da a) a f) e h) dell’articolo 1. Per gli strumenti non rappresentativi di capitale, possono inoltre richiedere tutti i dati considerati dall’ESMA ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/2020, inclusi frequenza media delle negoziazioni, dimensione media e distribuzione delle negoziazioni, numero e tipologia dei partecipanti al mercato e ampiezza media dei differenziali.
Frequenza delle segnalazioni e termini di risposta
L’articolo 3 impone la trasmissione quotidiana dei dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Per le richieste ad hoc, i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, devono essere forniti entro quattro settimane dalla ricezione, salvo che la richiesta imponga un termine più breve per circostanze eccezionali. Per il meccanismo del massimale del volume opera una deroga: sedi di negoziazione e CTP seguono i termini specifici dell’articolo 6, paragrafi da 6 a 9.
Formato comune dei dati
L’articolo 4 impone la presentazione dei dati in formato XML comune e, ove possibile, secondo specifiche di contenuto e formato ulteriori per consentire trasmissione e consolidamento automatizzati ed efficienti con dati di altre fonti.
Conservazione dei dati
L’articolo 5 richiede che sedi di negoziazione, APA e CTP conservino tutti i dati necessari per calcolare, controllare o adattare soglie e parametri, anche se non pubblicati. Il periodo minimo di conservazione è di almeno tre anni.
Segnalazioni per il meccanismo del massimale del volume
L’articolo 6 disciplina gli obblighi di segnalazione delle sedi di negoziazione e, su richiesta dell’autorità competente, dei CTP. Le sedi di negoziazione segnalano il volume totale delle negoziazioni per ciascuno strumento soggetto all’articolo 3 MiFIR e i volumi che hanno beneficiato delle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del MiFIR, separatamente per ciascuna deroga. I CTP, se richiesto, comunicano i volumi aggregati per tutte le sedi dell’Unione, sempre separati per sede e per deroga. I dati vanno presentati usando i formati dell’allegato; l’identificativo della sede deve essere sufficientemente preciso da consentire l’identificazione univoca delle sedi e il calcolo del rapporto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), MiFIR. Il volume di una singola operazione è dato da prezzo per unità negoziate; i volumi totali si ottengono sommando le singole operazioni una sola volta. Per i volumi relativi alle deroghe si computano le operazioni contrassegnate con i flag di "prezzo di riferimento" e "operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi" della tabella 4 dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587. Le operazioni sono sommate solo se eseguite nella stessa valuta. Le sedi di negoziazione segnalano i dati il primo e il sedicesimo giorno di ogni mese entro le ore 13:00 CET; se tali date non sono lavorative, il giorno lavorativo successivo. La prima segnalazione, da effettuarsi il giorno di applicazione di MiFID II e MiFIR, include i volumi dell’anno civile precedente, ripartiti per mese e per due sotto-periodi mensili. Le sedi e i CTP devono inoltre rispondere alle richieste ad hoc il giorno lavorativo successivo entro la chiusura degli uffici.
Trasmissione dei dati dall’autorità competente all’ESMA
L’articolo 7 prevede che le autorità competenti trasmettano all’ESMA i dati ricevuti da sedi di negoziazione o CTP ai sensi dell’articolo 6 entro le ore 13:00 CET del giorno lavorativo successivo al ricevimento. Per i dati utili a determinare la liquidità dei derivati ai fini dell’articolo 1, lettera h), i dati ricevuti da sedi di negoziazione, APA o CTP devono essere inoltrati senza indugio e comunque non oltre tre giorni lavorativi.
Pubblicazione da parte dell’ESMA e conversione valutaria
L’articolo 8 impone all’ESMA di pubblicare, entro le ore 22:00 CET del quinto giorno lavorativo successivo alla fine dei periodi di segnalazione dell’articolo 6, i volumi totali delle negoziazioni nei 12 mesi precedenti e le percentuali delle negoziazioni che hanno beneficiato delle deroghe pertinenti, nell’Unione e in ciascuna sede di negoziazione. La pubblicazione è gratuita e deve essere sia leggibile meccanicamente sia dall’uomo, secondo i criteri richiamati del regolamento delegato (UE) 2017/571 e del regolamento delegato (UE) 2017/567. Se uno strumento è negoziato in più valute nell’Unione, l’ESMA converte i volumi in euro usando i tassi di cambio medi calcolati sui tassi di riferimento giornalieri della BCE dei 12 mesi precedenti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Specifiche tecniche dell’allegato
L’allegato definisce i simboli e i formati dei dati, tra cui campi alfanumerici, decimali, codici valuta ISO 4217, date ISO 8601, ISIN e MIC. Stabilisce inoltre i campi della segnalazione per il meccanismo del massimale del volume: periodo di segnalazione, identificativo dell’entità segnalante, identificativo della sede di negoziazione, identificativo dello strumento, valuta, volume totale delle negoziazioni e volumi beneficianti delle deroghe sul prezzo di riferimento e sulle operazioni negoziate, tutti espressi per valuta.
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