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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27476/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che confermava il sequestro preventivo fino a euro 212.000 ritenuti prezzo del reato di concorso in traffico di influenze illecite. La difesa ha lamentato che il Tribunale non aveva valutato l'eccezione sulla inutilizzabilità di materiale investigativo emerso dopo il riesame e che aveva errato nell'affermare che l'intermediazione illecita ex art. 346-bis cod.pen. possa essere autonomamente punita: secondo la difesa l'attività di mediazione, se funzionale al reato del pubblico ufficiale (es. abuso d'ufficio ex art. 323), si deve assorbire nel reato del pubblico ufficiale e non costituire reato autonomo a carico dell'intermediario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che nel giudizio di rinvio possono essere valutati elementi sopravvenuti l'utilizzabilità dei quali va censurata motivando l'incidenza sulla "prova di resistenza"; il motivo sulla inutilizzabilità era generico e non ha dimostrato che l'eliminazione degli elementi avrebbe vanificato il convincimento. Quanto alla questione sostanziale, la Corte ha interpretato l'art. 346-bis cod.pen. come dotato di una clausola di riserva esplicita solo rispetto ai reati indicati nel primo comma (artt. 318, 319, 319-ter e reati di corruzione di cui all'art. 322-bis): per gli altri reati del pubblico ufficiale (es. art. 323 abuso d'ufficio) la responsabilità del mediatore resta autonoma e punibile ai sensi dell'art. 346-bis; pertanto, nella fase cautelare, non essendo ancora accertato se il pubblico ufficiale abbia commesso abuso d'ufficio, non poteva escludersi la configurabilità del reato di intermediazione illecita a carico di Benotti e della Guarnieri. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen.

    "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio..., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita... è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi."

    La Corte ha ritenuto che il legislatore abbia voluto riservare il trattamento speciale (concorso) solo per i reati indicati nel primo comma; per gli altri reati del pubblico ufficiale (es. abuso d'ufficio) l'intermediario può essere punito autonomamente ai sensi dell'art. 346-bis; la clausola di riserva non comprende l'art. 323.

  • art. 323 cod. pen.

    Rappresenta l'ipotesi di abuso d'ufficio; la Corte ha osservato che tale reato non è ricompreso nella clausola di riserva dell'art. 346-bis, quindi la configurabilità dell'abuso d'ufficio da parte del pubblico ufficiale non esclude automaticamente la punibilità autonoma dell'intermediario.

  • artt. 318, 319, 319-ter e art. 322-bis cod. pen.

    Sono i reati espressamente richiamati nell'art. 346-bis per i quali il legislatore prevede una disciplina di concorso specifica estendibile anche al mediatore; la scelta normativa differenzia queste fattispecie da altre (come l'art. 323).

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014 (Rv. 259452)

    Richiamato per il principio della "prova di resistenza": chi denuncia l'inutilizzabilità di un elemento probatorio deve dimostrare l'incidenza della sua esclusione sul giudizio complessivo, ossia che le residue risultanze non sorreggerebbero l'identico convincimento.

Massime di principio

  • In sede di riesame o di nuovo esame il giudice può valutare anche sviluppi investigativi sopravvenuti; chi contesta l'utilizzo di tali elementi in Cassazione deve spiegare concretamente l'incidenza della loro esclusione sulla "prova di resistenza".
  • L'art. 346-bis cod. pen. può punire autonomamente l'intermediario quando il reato del pubblico ufficiale non rientri tra quelli espressamente indicati nella clausola di riserva (artt. 318, 319, 319-ter e 322-bis); quindi la mediazione illecita non si assorbe automaticamente nel reato del pubblico ufficiale (es. abuso d'ufficio) salvo che la legge lo preveda espressamente.
  • Nel dubbio tipico della fase cautelare (non ancora accertata la responsabilità del pubblico ufficiale), non può essere esclusa la responsabilità autonoma dell'intermediario ai fini di misure cautelari patrimoniali.
  • Per impugnazioni sull'inutilizzabilità di prove, è necessario motivare specificamente come l'eventuale esclusione influisca sulle restanti risultanze, altrimenti il motivo è generico e destinato a essere respinto.

Testo integrale

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